La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari(1) [553, 554 c.c.].
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre(2), questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536 c.c.].
Note
- prima le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.);
- poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.);
- infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).