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Articolo 558 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Dispositivo dell'art. 558 Codice Civile

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari(1) [553, 554 c.c.].

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre(2), questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536 c.c.].

Note

(1) Ove vi sia lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono:
- prima le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.);
- poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.);
- infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).
(2) Tale volontà deve essere manifestata in forma espressa.

Ratio Legis

Riducendo sia i legati che le disposizioni testamentarie in proporzione, viene mantenuto, per quanto possibile, l'equilibrio stabilito dal de cuius nel testamento.

Spiegazione dell'art. 558 Codice Civile

Le disposizioni testamentarie eccedenti la porzione disponibile vanno ridotte proporzionalmente al loro valore, indipendentemente dal titolo universale o particolare, e dal tempo in cui siano state ordinate, poiché, come si è accennato, sono riferite tutte al tempo dell apertura della successione.

Una distinzione fra istituzione di erede e legato, sebbene, in astratto, possibile, non avrebbe risposto ad alcuna esigenza logica, né poteva farsi riferimento alla data della disposizione come criterio di ordine nella riduzione, perché tutte le disposizioni mortis causa hanno effetto dal momento della morte del testatore. Non potendosi fare una distinzione in ordine al tempo, la lesione dipende dal complesso delle disposizioni: di qui la riduzione proporzionale di tutte.

Tuttavia, la legge attribuisce efficacia alla volontà del testatore che una disposizione testamentaria sia preferita alle altre: questa disposizione va ridotta solo quando il valore delle altre non è sufficiente a integrare il valore della quota legittima.
Una deroga al modo della riduzione delle disposizioni testamentarie è apportata dall’art. 552, seconda parte, per i legati in conto di legittima.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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FILIPPO G. chiede
lunedė 01/12/2014 - Sicilia
“Buongiorno
Vorrei sapere il fondamento giuridico della nota numero 2 al presente articolo (558 cc), cioè il fatto che la volontà deve essere manifestata in forma espressa.
Grazie”
Consulenza legale i 01/12/2014
La riduzione in proporzione sia dei legati che delle disposizioni testamentarie consente di mantenere, per quanto possibile, l'equilibrio stabilito dal de cuius nel testamento.
L'art. 558 del c.c., trattando dell'ordine in cui devono essere ridotte le disposizioni testamentarie, dispone che il testatore possa dichiarare che una sua disposizione debba avere effetto a preferenza delle altre, determinando così una deroga al criterio di proporzionalità.
La norma recepisce le disposizioni contenute negli articoli 824 e 825 dell'abrogato codice civile del 1865.
Privilegiare la volontà del testatore è uno dei capisaldi della disciplina delle successioni, ma in questo caso comporta conseguenze particolarmente pesanti per gli eredi o i legatari che vedono ridursi i propri lasciti in favore del legittimario leso.

Secondo alcuni autori, dalla formulazione letterale della norma “Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre ... ”, senza l’aggiunta dell’avverbio espressamente, si deduce che la volontà di derogare al criterio proporzionale possa risultare, sia pure indirettamente, dalla scheda testamentaria, cioè dal complesso delle disposizioni testamentarie (L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. di dir. civ. e comm. già diretto a Cicu e Messineo, cont. da Mengoni, Milano, 2000, 274).
Non sarebbe richiesta, quindi, una espressa manifestazione di preferenza, potendosi desumerla - però con certezza - dall'insieme delle disposizioni testamentarie. Non sarebbe invece ammesso inferirla da mere circostanze di fatto, come la natura o lo scopo del legato (è stato escluso che ciò avvenga per la natura remuneratoria o alimentare del legato), né, ad esempio, dall'apposizione di un modus a carico di un certo legatario e non dell'altro.
Secondo altra parte della dottrina, invece, sarebbe richiesta una vera e propria dichiarazione espressa del testatore per poter derogare al criterio di proporzionalità.

Il dibattito dottrinale si è trasferito nella giurisprudenza, che per vero non si è occupata spesso della norma in esame.
L'orientamento prevalente sostiene che la volontà del testatore, a cui si riferisce il secondo comma dell'art. 558, non deve risultare da formule solenni, ma può essere "implicita" e "desumibile anche solo dal complesso delle espressioni usate nel testamento".
Lo spunto per tali riflessioni è stato dato da alcune vicende giudiziali in cui si è tentato di sostenere che la deroga per volontà del testatore potesse desumersi per presunzione dalle mere disposizioni del testamento.
Ad esempio, si è cercato di rinvenire un generico intento preferenziale nell'istituzione di un prelegato, cioè di un legato disposto a favore di un coerede, a carico dell'eredità (Cass. civ., sez. II, 29.12.1970, n. 2776): si può riconoscere certamente alla attribuzione di un prelegato l'intento da parte del testatore di beneficiare l'onorato in misura maggiore rispetto agli altri e quindi di preferire l'onorato del legato in rapporto agli altri eredi, ma "tale intento preferenziale si esaurisce con la disposizione stessa, in quanto il prelegato in sé non è sufficiente a sottrarre i beni pervenuti a tale titolo all'azione di riduzione". A ben pensarci, la volontà di beneficiare una determinata persona a preferenza di altre è una volontà individuabile in ogni disposizione testamentaria.

Si può richiamare un arresto giurisprudenziale piuttosto risalente che ha preso una posizione più rigida sulla vicenda: secondo App. Firenze, 23.8.1957, "la volontà del testatore che, in casi di riduzione, una sua disposizione debba avere effetto a preferenza delle altre, non può desumersi da circostanze che la facciano presumere ma, come dispone la norma del secondo comma dello stesso art. 558 c.c., deve essere 'dichiarata', in altri termini deve essere espressa, non nel senso, beninteso, che debbano essere usate formule sacramentali, ma nel senso che detta volontà non sia tacita, ma sia invece manifestata in modo chiaro ed inequivoco, in modo, cioè, che su di essa non permanga dubbio alcuno".

Un testo consigliabile per affrontare più approfonditamente questi temi è questo: La successione necessaria.