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Separazione, non ti spetta metà tempo con i tuoi figli anche se l'affido è condiviso e li devi mantenere: nuova sentenza

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Separazione, non ti spetta metà tempo con i tuoi figli anche se l'affido è condiviso e li devi mantenere: nuova sentenza
Figli dopo la separazione: l'affidamento condiviso non significa tempi uguali con i genitori. La Cassazione ha spiegato che cosa conta per stabilirli
Affidamento condiviso dei figli non significa necessariamente che il tempo trascorso con il padre e con la madre debba essere identico o perfettamente equilibrato. Stabilire come organizzare la permanenza dei minori presso ciascun genitore è compito del giudice, valutando concretamente quale soluzione risponda meglio al loro bene. È questo il principio giurisprudenziale emergente dalla sentenza della Cassazione n. 11946/2026, che ha bocciato il ricorso presentato da un padre contro le decisioni dei giudici di merito, relative all'affidamento di due figli minori, alla casa familiare e al mantenimento.

La vicenda concreta riguardava due genitori non coniugati, con due figli minori. Il Tribunale di Monza aveva disposto l'affidamento condiviso, stabilendo però che i figli vivessero prevalentemente con la madre - alla quale era stata assegnata la casa familiare - di proprietà esclusiva del padre. Quest'ultimo, infermiere di famiglia e comunità, abitava nelle vicinanze dei figli, in un appartamento di proprietà del proprio padre. La madre, impiegata presso un ospedale, aveva invece ottenuto un regime di lavoro part-time per potersi occupare dei minori ed era aiutata dai propri genitori, che si erano trasferiti nella zona proprio per contribuire alla loro gestione quotidiana. Il Tribunale aveva disposto che il padre versasse 500 euro al mese, 250 euro per ciascun figlio.

Al giudice di merito il padre aveva chiesto un'organizzazione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza, senza assegno mensile a carico dell'uno o dell'altro dei genitori. La sua richiesta, però, non era stata accolta. La Corte d'Appello di Milano aveva successivamente confermato l'impostazione del Tribunale, ampliando però i tempi di frequentazione con il padre.

Come accennato, nel prosieguo dell'iter giudiziario la Cassazione ha chiarito che affidamento condiviso non significa tempi identici, simmetrici e paritari di permanenza con la prole. La soluzione va invece individuata attraverso una valutazione ponderata del magistrato, partendo dal superiore interesse del minore e da aspetti come l'età dei figli, le loro abitudini, la necessità di garantire continuità nella vita quotidiana e il diritto a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori. La bigenitorialità, pertanto, non può essere interpretata come un diritto del genitore ad avere esattamente il 50% del tempo con i figli.

Il padre aveva contestato proprio la forte differenza nei tempi di permanenza, ritenendo che l'affidamento condiviso fosse rimasto soltanto "sulla carta" e che l'ampliamento disposto dalla Corte d'Appello fosse insufficiente. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto la censura inammissibile, rilevando che il ricorso non si confrontava puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e tendeva, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità nei termini prospettati.

D'altra parte, il rapporto con il genitore non convivente non va marginalizzato. Il giudice dovrà comunque garantire al minore una relazione piena e significativa con entrambi i genitori, consentendo a ciascuno di essi di svolgere concretamente il proprio ruolo educativo.

Nel caso esaminato, la Corte d'Appello aveva ritenuto prevalente, considerata la tenera età dei bambini, l'esigenza di conservare la stabilità delle loro abitudini. Aveva, inoltre, valorizzato il fatto che la madre avesse ridotto l'orario lavorativo per occuparsi dei figli e che i nonni materni fornissero un aiuto continuativo.

Il padre aveva contestato altresì l'assegnazione alla madre della casa familiare, sostenendo che la motivazione della Corte d'Appello fosse troppo sintetica e che non avesse adeguatamente considerato la situazione abitativa complessiva della famiglia. Ma i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto inammissibile anche questo motivo. L'assegnazione della casa familiare non dipende semplicemente da chi ne sia proprietario. Infatti, la funzione dell'istituto è soprattutto quella di tutelare la continuità dell'ambiente domestico dei figli.

Nel caso in oggetto, i minori avevano sempre abitato nella casa familiare di proprietà del padre insieme alla madre. La Corte d'Appello aveva, quindi, valorizzato la stabilità delle loro abitudini e dei rapporti familiari. Il fatto che l'immobile fosse di proprietà esclusiva del padre non era sufficiente - da solo - a escluderne l'assegnazione alla madre nell'interesse dei figli.

Quanto al mantenimento, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura del padre volta a contestare la valutazione delle condizioni economiche dei genitori e dell'assegno unico, questione peraltro sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l'assegno unico può essere attribuito al genitore presso cui i figli hanno la residenza abituale e trascorrono più tempo, anche in presenza dell'affidamento condiviso. E, nella sentenza, gli Ermellini indicano espressamente che l'attribuzione dell'assegno unico è comunque volta a soddisfare l'esclusivo interesse dei minori, secondo modalità di cui l'altro genitore può chiedere conto (Cass. n. 4672/2025).

La Cassazione ha così bocciato integralmente il ricorso del padre, che è stato altresì condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.

Ricapitolando, la sentenza n. 11946/2026 conferma un punto significativo per le famiglie: affidamento condiviso e parità dei tempi non sono mai sinonimi. E il criterio decisivo non è il calcolo matematico delle ore trascorse con ciascun genitore, bensì l'interesse concreto dei figli, valutato dal giudice sulla base delle loro esigenze specifiche e della necessità di mantenere una relazione significativa con entrambi.


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