Il discrimine normativo tra unione civile e convivenza di fatto
Il presupposto fondamentale per il riconoscimento della pensione di reversibilità risiede nella natura dell'obbligazione di assistenza reciproca che lega i componenti di una coppia.
Nelle unioni civili, la legge ha previsto un'equiparazione pressoché totale ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio, includendo esplicitamente le tutele previdenziali in caso di decesso del partner. Questa scelta del legislatore, supportata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e conforme alla disciplina dell'Unione Europea, si fonda sulla necessità di evitare discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, considerando l'unione civile come l’istituto giuridico idoneo a formalizzare un legame affettivo stabile tra persone dello stesso sesso.
Al contrario, la convivenza di fatto, pur se registrata all'anagrafe comunale, non conferisce automaticamente il diritto al trattamento ai superstiti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 461 del 2000, ha stabilito che la differenza qualitativa tra il vincolo coniugale e la convivenza more uxorio giustifica la disparità di trattamento previdenziale. Mentre il matrimonio e l'unione civile comportano l'assunzione di impegni legali stabili e reciproci, la convivenza rimane una scelta basata sulla libertà individuale, priva di quegli obblighi di solidarietà familiare che la Costituzione preserva attraverso lo strumento della reversibilità. Anche recenti tentativi di emendamento alla Legge di Bilancio, volti a ribadire o restringere ulteriormente l'accesso a tali benefici, hanno confermato la centralità del matrimonio come unico presupposto per la tutela previdenziale.
Il ruolo della giurisprudenza e la valutazione della durata del legame
Sebbene il dato normativo sia restrittivo, la giurisprudenza di merito talvolta ha riconosciuto la reversibilità ai conviventi superstiti in presenza di circostanze eccezionali e documentate. In questi scenari, la durata della convivenza non agisce come un requisito legale automatico, ma come un parametro fondamentale per dimostrare la solidità del legame e la sussistenza di una reale dipendenza economica tra i partner.
La convivenza prematrimoniale e la ripartizione del trattamento
Un ambito in cui il tempo trascorso in convivenza assume rilevanza normativa riguarda la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato. Quando il defunto lascia sia un coniuge attuale sia un ex coniuge titolare di assegno divorzile, il tribunale è chiamato a stabilire le quote spettanti a ciascuno. In questa sede, l'art. 9 della legge divorzio impone di considerare non solo la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche i periodi di convivenza che hanno preceduto le nozze.
In tale contesto, la durata della convivenza prematrimoniale funge da strumento per valutare l'effettiva entità dell'assistenza prestata durante la vita del pensionato. Un lungo periodo di vita insieme antecedente al matrimonio può giustificare l'assegnazione di una quota maggiore della prestazione, riconoscendo valore legale a una solidarietà familiare che, pur non essendo ancora formalizzata, ha contribuito alla formazione del patrimonio e al sostegno reciproco.