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Il licenziamento del dipendente pubblico per motivi disciplinari

Lavoro - -
Il licenziamento del dipendente pubblico per motivi disciplinari
Il dipendente pubblico può essere licenziato per motivi disciplinari dall’attività prestata presso la P.A. e, a seconda della gravità degli atti compiuti (anche se non di rilevanza penale), con o senza preavviso.
Dalla Costituzione all’art. 4 sappiamo che il lavoro è un diritto sacrosanto di un sistema democratico come il nostro, improntato a una visone dell’uomo come persona e come cittadino parte di una comunità organizzata. Occupare un posto di lavoro significa progredire e crescere ma anche svolgere un’attività in favore di qualcuno (se si tratta di lavoro subordinato, come nel caso del pubblico impiego), che sia un datore di lavoro privato o lo Stato e, quindi, oltre a considerare i diritti, è fondamentale sapere e capire che lavorare prevede molti doveri. Ciò, affinché venga rispettato e mantenuto il rapporto fiduciario alla base tra lavoratore e datore di lavoro.

A seguito del processo di privatizzazione dei primi anni ’90 il cosiddetto pubblico impiego, eccezion fatta per alcune categorie specificamente indicate dalla legge, viene interamente disciplinato dal codice civile, al pari del rapporto di lavoro privato. Pertanto, oltre al rispetto dei principi di stampo pubblicistico previsti agli articoli 97 (buon andamento della P.A.) e 98 Cost. (Servizio esclusivo alla Nazione), si aggiungono, tra gli altri, l’obbligo per il lavoratore del rispetto degli artt. 2104 (diligenza del lavoratore) e 2105 c.c. (obbligo di fedeltà).
Il venir meno del rapporto fiduciario a seguito di una condotta del lavoratore contraria alla legge (per legge si intendano allo stesso modo la Costituzione, le leggi speciali, il codice civile e il codice penale) può comportare un provvedimento disciplinare o, nei casi più gravi, anche il licenziamento, che può essere intimato dal datore di lavoro con o senza preavviso. Vediamo analiticamente i diversi casi.

Per licenziamento disciplinare con preavviso si intende quel licenziamento che viene intimato dal datore di lavoro, il quale darà in anticipo una formale comunicazione al lavoratore che ne verrà avvisato nei modi e tempi dovuti.

Viene licenziato con preavviso il lavoratore che:
  • Si assenta dal lavoro senza dare motivazioni né comunicazioni, per tre giorni (anche non continuativi) in un biennio o per sette giorni nell’arco di un decennio;
  • Rifiuta, senza giustificato motivo, il trasferimento ad un’altra sede, deciso dal datore;
  • Non riprende il servizio dopo essersi assentato dal lavoro, senza darne adeguata motivazione, per più di quindici giorni;
  • Nell’arco di un biennio, in maniera continuativa, ha registrato scarso rendimento a lavoro o ha messo in atto un atteggiamento di negligenza oppure non presenta più il requisito dell’idoneità psico-fisica. A tal proposito, in caso di sospetta inidoneità del dipendente, il lavoratore viene temporaneamente sospeso dal lavoro per permettere una visita medica adeguata che accerti lo stato reale di salute. Tuttavia, se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi alle visite mediche per almeno due volte senza giustificato motivo siamo in un caso di licenziamento senza preavviso;
  • Commette molestie sessuali nell’arco di un biennio;
  • Nell’arco del biennio e in maniera frequente, mette in atto delle condotte aggressive, offensive e di violenza verbale, fisica o psicologica che abbiano creato danni alla sfera fisica e/o emotiva di un collega o di un terzo (es. il mobbing);
  • Ha subìto, sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento della sua attività o anche al di là della stessa, una condanna passata in giudicato, anche per reati non direttamente collegati o ricollegabili all’esercizio della sua attività lavorativa;


Per quanto riguarda, invece, il licenziamento intimato senza preavviso, è facile intuire che il datore di lavoro non può attendere i tempi della formale comunicazione poiché l’atteggiamento del lavoratore si è rivelato particolarmente grave e giustifica una immediata cessazione del rapporto.
Ecco alcuni casi esemplificativi che giustificano un licenziamento senza preavviso:
  • Per almeno tre volte ripetute nel corso di un biennio, ha perpetrato minacce, offese gravi, ingiurie e calunnie o messo in atto qualsiasi tipo di condotta ingiuriosa di un certo peso, nei confronti sia dei colleghi che di tutti i dipendenti dell’amministrazione, oltre che nei confronti del pubblico, come nel caso di uno sportello che riceve clientela per determinati servizi;
  • Abbia dichiarato il falso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o per progressioni di carriera;
  • Abbia prodotto documentazione falsa o contraffatta successivamente o se il contratto di lavoro stesso è stato sottoscritto sulla base di una falsa documentazione;
  • Abbia commesso verso terzi atti dolosi, anche se non rilevanti penalmente, comunque gravi da non poter permettere al dipendente di proseguire la propria attività;
  • Abbia prodotto falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro (si veda la questione dei cd “furbetti del cartellino”) o abbia alterato il rilevamento della presenza in servizio in modo fraudolento o abbia prodotto un certificato medico falso o falsato, riportante uno stato di malattia inesistente;
  • Abbia ricevuto una condanna penale definitiva (tale è una situazione in cui non è ammissibile alcuna impugnazione ordinaria contro la sentenza) a suo carico. Questo fa scattare non solo il licenziamento disciplinare senza preavviso immediato, ma l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e la sanzione cd accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che può essere temporanea o assoluta (vale a dire l’impossibilità di poter nuovamente ricoprire incarichi pubblici per un certo periodo o mai più);


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