Due accertamenti che non coincidono
Il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 riconosce l'Assegno Unico Universale senza limiti di età quando il figlio a carico presenta una condizione di disabilità. Il punto delicato riguarda quale disabilità l'INPS consideri rilevante. La scala di valutazione dell'ente, ripartita nei tre livelli di disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza, discende dall'allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e trova la sua fonte nel verbale di invalidità civile. Il riconoscimento della disabilità, dunque, non rileva. L'art. 3, comma 1, della legge 104 del 1992, quello che certifica la disabilità in termini generali, non figura in quella tabella. Vi compare soltanto l'art. 3, comma 3, riservato ai casi di gravità. Chi possiede unicamente il verbale ai sensi del comma 1 resta quindi, ai fini dell'Assegno Unico, privo del presupposto tecnico richiesto.
I verbali che concedono effettivamente il diritto
Per un beneficiario tra i 18 e i 65 anni l'allegato 3 individua tre soglie precise. Rientrano nella disabilità media gli invalidi civili con percentuale tra il 67% e il 99%. La disabilità grave riguarda gli inabili totali ai sensi degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971. La non autosufficienza spetta ai titolari del diritto all'indennità di accompagnamento. Se il figlio, oltre al riconoscimento della disabilità, dispone di un verbale di invalidità civile che rientra in una di queste fattispecie, la domanda può essere presentata senza ulteriori passaggi. Se invece possiede soltanto il verbale ex art. 3, comma 1, occorre prima avviare o completare l'accertamento sanitario di invalidità civile presso l'INPS. È quel documento, non l'attestazione di disabilità, a costituire il presupposto della prestazione.
Cosa cambia per il figlio disabile rispetto agli altri maggiorenni
Per i figli senza disabilità l'Assegno Unico oltre i 18 anni resta condizionato, fino ai 21, allo studio, a un tirocinio, a un'occupazione con reddito sotto gli 8.000 euro annui, all'iscrizione ai servizi per l'impiego in stato di disoccupazione o al servizio civile universale. Nessuna di queste condizioni si applica al figlio con disabilità a carico. Basta che il carico fiscale continui a sussistere, senza alcun limite anagrafico. Anche la convivenza, spesso ritenuta decisiva, non lo è. Il figlio maggiorenne che vive fuori casa dei genitori, ma resta a loro carico ai fini IRPEF, se non coniugato e senza figli propri, viene comunque attratto nel nucleo familiare dei genitori ai fini ISEE, secondo l'art. 3, comma 5, del DPCM 159/2013.
La soglia reddituale da controllare ogni anno
L'elemento da monitorare con cadenza annuale è il reddito. L'art. 12 del T.U.I.R., comma 2, fissa a 2.840,51 euro il reddito complessivo massimo per restare fiscalmente a carico, soglia che sale a 4.000 euro fino ai 24 anni. Il superamento del limite fa venire meno il diritto in capo al genitore, ma non estingue la prestazione. Il figlio maggiorenne può comunque presentare domanda a proprio nome.
La stessa disabilità, due esiti opposti sul piano fiscale
La distinzione tra disabilità e invalidità civile spiega anche un secondo equivoco, quello sulla detrazione IRPEF per figli a carico. L'art. 12 del TUIR, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, mantiene la detrazione anche oltre i 30 anni quando il figlio ha una disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992, senza distinguere fra comma 1 e comma 3. Il verbale che da solo non basta per l'Assegno Unico è quindi il documento richiesto, e sufficiente, per la detrazione fiscale. Due enti, due normative, due esiti opposti a partire dallo stesso certificato.
L'importo scende dopo i 21 anni, ma il diritto resta
Conta anche la misura della prestazione, oltre all'accesso. La maggiorazione legata al grado di disabilità, fissa e indipendente dall'ISEE, spetta solo fino ai 21 anni. Vale 122,30 euro mensili per la non autosufficienza, 110,60 euro per la disabilità grave e 99,10 euro per la disabilità media, secondo l'allegato 1 alla circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026. Dopo i 21 anni il figlio disabile conserva l'importo base pieno dei minorenni, tra 58,30 e 203,80 euro secondo l'ISEE, ma perde la quota legata al grado. Con lo stesso ISEE e la stessa condizione sanitaria, il divario economico tra le due fasce d'età va oltre i cento euro al mese. Il compimento dei 21 anni incide sull'importo, non sul diritto, che prosegue per tutta la durata del carico fiscale.
Il calcolo dell'importo e la novità dell'ISEE 2026
Per stimare la cifra spettante servono tre dati: il valore ISEE del nucleo, l'età del figlio e il grado indicato nel verbale di invalidità civile, oltre a eventuali ulteriori maggiorazioni, ad esempio quella prevista quando entrambi i genitori percepiscono un reddito da lavoro, che arriva fino a 34,90 euro al mese. Dal 1° gennaio 2026 l'art. 1, comma 208, della Legge di bilancio ha introdotto l'ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione, che l'INPS usa proprio per calcolare l'Assegno Unico. In mancanza di una DSU in corso di validità l'importo erogato scende al minimo di 58,30 euro, salvo essere ricalcolato a partire dal mese seguente alla presentazione della dichiarazione. Per le domande già accolte il rinnovo annuale avviene d'ufficio, mentre resta a carico della famiglia comunicare ogni variazione del nucleo o della condizione del figlio.