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Legge 104, puoi scaricare tutto lo stipendio della badante anche se l'Agenzia delle Entrate si oppone: la Cassazione

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Legge 104, puoi scaricare tutto lo stipendio della badante anche se l'Agenzia delle Entrate si oppone: la Cassazione
La Cassazione ha stabilito che lo stipendio della badante per disabili gravi è interamente deducibile dal reddito, ma l’Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito la novità nel 730/2026
Chi assiste un familiare affetto da disabilità grave, spesso sostiene costi pesanti anche per la retribuzione di un badante. Tuttavia, una recente decisione della Corte di Cassazione apre alla possibilità di dedurre interamente lo stipendio del lavoratore domestico dal proprio reddito imponibile.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 449 del 2025, ha ribaltato l’orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate sul punto, fornendo un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 10 del T.U.I.R., co. 1, lett. b). La Suprema Corte ha chiarito che l'espressione normativa “assistenza specifica” non deve essere interpretata in senso restrittivo, ovvero limitando il beneficio fiscale alle sole prestazioni erogate da personale in possesso di una qualifica prettamente sanitaria o riabilitativa.
L'elemento decisivo ai fini dell'applicazione della deduzione non è il titolo di studio o la qualificazione professionale di chi eroga il servizio, bensì la finalità dell'assistenza in stretto rapporto con le condizioni soggettive dell'assistito. Di conseguenza, anche le somme corrisposte a un badante possono essere sottratte integralmente dal reddito complessivo del contribuente, superando i tetti previsti per le detrazioni d'imposta, purché l'attività sia direttamente finalizzata alla cura di un soggetto in condizioni di grave vulnerabilità.

I requisiti oggettivi per l'accesso alla deduzione totale
Il rapporto di lavoro domestico deve avere una serie di requisiti che ne attestino la natura di assistenza specifica. Il primo presupposto riguarda lo stato di salute del familiare assistito, il quale deve aver ottenuto il riconoscimento formale di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge 104, co. 3. Questa certificazione medica rappresenta l'unico titolo idoneo a comprovare la necessità di una cura continuativa e permanente.

Sotto il profilo contrattuale, la prestazione lavorativa deve essere inquadrata in una categoria adeguata alle mansioni di assistenza personale, come il livello CS previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico. Il contribuente ha inoltre l'onere di garantire la perfetta tracciabilità dei flussi finanziari, conservando le buste paga mensili, i bollettini dei contributi previdenziali e le relative ricevute di pagamento bancarie o postali.

Il blocco dei software ministeriali e la posizione dell'Agenzia delle Entrate
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ha recepito, nell’ambito delle istruzioni ufficiali per la compilazione del Modello 730/2026, l'interpretazione di cui all’ordinanza n. 449 del 2025 della Cassazione. Il Fisco, infatti, fa ancora riferimento a un elenco tassativo di figure professionali abilitate alla deduzione, che comprende esclusivamente infermieri, educatori professionali, operatori socio-assistenziali e addetti alla terapia occupazionale. Questa mancata integrazione si traduce in un blocco tecnico invalicabile per i CAF e per i professionisti abilitati.

I CAF, infatti, sono tenuti per legge ad apporre il visto di conformità sui dati esposti in dichiarazione sulla base delle sole circolari ministeriali vigenti. Poiché i software di trasmissione controllano in modo automatico la coerenza dei codici di spesa, l'inserimento dell'intera retribuzione della badante nel rigo E25 dedicato agli oneri deducibili viene rigettato dal sistema. Gli intermediari non possono forzare tale operazione, poiché si esporrebbero a responsabilità per visto infedele e alle relative sanzioni amministrative.

Le opzioni del contribuente e la via della dichiarazione integrativa
La speranza è che l'Agenzia delle Entrate si adegui all'orientamento della Cassazione tramite l'emanazione di una circolare esplicativa. In questo caso, i contribuenti che hanno impiegato un modello 730 con i limiti della prassi precedente, potranno presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore. Tale istanza formale di rettifica può essere trasmessa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, consentendo il recupero delle maggiori imposte versate.


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