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Fusione societaria: l'iscrizione nel registro delle imprese ne esclude la declaratoria di invaliditā

Fusione societaria: l'iscrizione nel registro delle imprese ne esclude la declaratoria di invaliditā
L’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, tutelando l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, ne esclude la declaratoria di invalidità.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5602/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di fusione societaria, interrogandosi, in particolare, in ordine alla portata della preclusione alla declaratoria di invalidità del relativo atto, sancita dall’art. 2504 quater del c.c., di fronte alla sua iscrizione nel registro delle imprese.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata nell’ambito dell’opposizione, proposta, ai sensi dell’art. 2503 del c.c., dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di creditori, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità delle operazioni riguardanti una complessa operazione di fusione transfrontaliera, posta in essere da una società operante nel settore chimico, colpevole di un grave disastro ambientale, nonché di sentir dichiarare l’invalidità e l’inefficacia della relativa delibera societaria.

Il Tribunale respingeva le istanze attoree rilevando come l’operazione di fusione fosse ormai stata completata con le rituali iscrizioni nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2594 del c.c., le quali producevano gli effetti preclusivi espressamente previsti dall’art. 2504 quater del c.c.

La decisione di prime cure veniva, poi, confermata anche dalla Corte d’Appello, la quale ribadiva che, in seguito all’iscrizione della fusione nel registro delle imprese, essa non poteva più essere posta in discussione, stante l’effetto preclusivo sancito dall’art. 2504 quater del c.c.

Rimasti soccombenti all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, gli originari attori ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2503 del c.c.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso.

Con particolare riferimento al suddetto motivo di doglianza, i Giudici di legittimità, conformemente a quanto stabilito in sede di merito, hanno evidenziato come, pur essendo concesso ai creditori sociali, ai sensi dell’art. 2503 del c.c., uno strumento preventivo per impedire che la loro aspettativa di soddisfacimento del credito possa essere pregiudicata dalla fusione, l’art. 2504 quater del c.c. stabilisca che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione richieste dall’art. 2504 del c.c., l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno patito dai soci o da terzi. Di fronte all’iscrizione dell’atto di fusione societaria nel registro delle imprese, viene, dunque, meno la tutela reale altrimenti consentita ex art. 2503 del c.c., al fine di garantire il pubblico affidamento nei confronti dell’atto societario.

In ossequio al costante orientamento della stessa Cassazione, infatti, “la disposizione di cui all'art. 2504 quater c.c., richiamata anche per le operazioni di scissione dall'art. 2504 novies (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione delle società, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione; tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l'impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi” (Cass. Civ., n. 28245/2005).

La preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504 quater c.c., quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, infatti,tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, nei limiti in cui essa possa essere ipotizzata, non determina l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione, ormai iscritto nel registro, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo e risultando carente, pertanto, l'interesse all'accertamento dell'inesistenza della delibera prodromica(Cass. Civ., n. 8864/2012).


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