In questo senso si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 3722 del 19 febbraio 2026, con cui gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Salerno che aveva ritenuto la madre di una minore inidonea a svolgere il proprio ruolo genitoriale, disponendo il mantenimento della bambina in comunità e l’affidamento ai servizi sociali.
Nel caso di specie, il comportamento della madre è stato valutato non soltanto sotto il profilo della disponibilità a occuparsi della figlia, ma soprattutto alla luce della concreta capacità di garantire alla minore stabilità affettiva ed equilibrio nella crescita. In questo senso la Corte afferma che la responsabilità genitoriale si misura in base agli effetti reali delle condotte dei genitori sulla vita e sullo sviluppo del figlio. Dalla lettura dell’ordinanza emerge anche il tema della genitorialità autoreferenziale, concetto che la Corte richiama per descrivere una modalità relazionale della madre non realmente orientata ai bisogni della figlia. I giudici di merito, la cui valutazione è stata ritenuta corretta dalla Cassazione, hanno infatti evidenziato come, nel corso degli incontri con la minore, la donna assumesse un atteggiamento “autoreferenziale”, diretto soprattutto a dimostrare di essere una buona madre, piuttosto che a costruire una relazione autenticamente centrata sulle esigenze della bambina. In questo contesto, la Corte ha rilevato l’assenza di un forte legame affettivo tra madre e figlia e ha valorizzato le risultanze delle relazioni dei servizi e delle strutture sanitarie, dalle quali emergeva una situazione di fragilità della minore – caratterizzata da lievi disabilità cognitive, deficit di attenzione e comprensione e difficoltà sul piano relazionale, con uno stile impulsivo nella gestione dello stress – ricondotta anche alle plurime condotte di abbandonamento della madre. Tali elementi hanno indotto i giudici a ritenere che le condotte di maternage concretamente poste in essere si fossero rivelate pregiudizievoli per la minore e non suscettibili di un recupero in tempi compatibili con una crescita psico-fisica adeguata, circostanza ulteriormente confermata dal miglioramento delle condizioni della bambina dopo il collocamento in comunità.
La vicenda trae origine da un procedimento instaurato davanti al Tribunale per i minorenni, conclusosi con la dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne e con la revoca dell’affidamento precedentemente disposto in favore della nonna materna e del suo compagno. La minore era stata collocata stabilmente in una comunità educativa e affidata ai servizi sociali, con la prospettiva di un futuro affidamento eterofamiliare e con la contestuale nomina di un tutore provvisorio.
Tale decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Salerno, che aveva rigettato il reclamo proposto dalla madre, dalla nonna e dal compagno di quest’ultima. I tre hanno quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la legittimità della pronuncia di merito e sostenendo, in primo luogo, che la decadenza dalla responsabilità genitoriale fosse stata disposta in assenza dei presupposti previsti dall’art. 330 del c.c.. In secondo luogo, avevano lamentato la violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8 della CEDU e degli artt. 2 e 30 della Costituzione. Infine, avevano contestato la mancata valutazione della possibilità di un affidamento intrafamiliare alla nonna materna.
Nel ricostruire la vicenda, i giudici di merito avevano evidenziato una situazione familiare segnata da ripetute discontinuità nella cura della bambina e, come anticipato, da un atteggiamento autoreferenziale della madre. In diverse occasioni, infatti, la stessa aveva affidato la figlia a persone estranee al nucleo familiare, rivelando difficoltà nel garantire continuità e stabilità alla relazione genitoriale. Inoltre, nel corso degli incontri con la bambina, la donna cercava di dimostrare, costantemente, di essere una buona madre, sebbene non fosse mai riuscita a instaurare una relazione sana e focalizzata sui bisogni della bambina. A ciò si aggiungevano episodi personali della donna, tra cui un arresto per furto e una situazione complessiva di fragilità psicologica, che avevano contribuito ad alimentare le preoccupazioni dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria minorile.
Nel tempo si erano susseguiti vari tentativi di collocamento della minore, in un primo momento presso una coppia indicata dalla stessa madre, successivamente presso la nonna materna e, infine, in comunità. Nessuna di queste soluzioni, tuttavia, aveva prodotto stabilità. Il quadro era ulteriormente complicato dalle condizioni personali della minore, affetta da lievi disabilità cognitive e da difficoltà nell’attenzione e relazionali che richiedevano un contesto educativo stabile e strutturato. Proprio durante il periodo trascorso in comunità, secondo quanto rilevato dai giudici di merito sulla base delle relazioni sanitarie e dei servizi sociali, la bambina aveva mostrato miglioramenti significativi sia sotto il profilo comportamentale sia sotto quello emotivo.
Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi proposti, ritenendo che le censure sollevate dai ricorrenti consistessero soltanto in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità. Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 330 c.c., i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva svolto una valutazione approfondita e coerente della situazione familiare, basata su una pluralità di accertamenti tecnici e su un’indagine durata diversi anni.
In particolare, la decisione impugnata aveva preso in considerazione tanto lo stato psicologico della madre quanto le condizioni di sviluppo della minore, ricostruendo il nesso causale tra le condotte materne e le difficoltà emotive e relazionali della bambina. Le relazioni sanitarie acquisite nel corso del procedimento avevano evidenziato come il contesto familiare - caratterizzato da ripetuti affidamenti temporanei e da una sostanziale instabilità affettiva - avesse inciso negativamente sull’equilibrio della minore. Proprio per questo i giudici territoriali avevano ritenuto che il comportamento della madre integrasse quelle condotte pregiudizievoli per il figlio, che l’art. 330 c.c. individua come presupposto per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La Cassazione ha, inoltre, ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del diritto alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva adeguatamente valutato la proporzionalità delle misure adottate, tenendo conto della durata pluriennale dell’indagine e del miglioramento delle condizioni della minore a seguito del collocamento in comunità. In questo contesto, la decisione di interrompere i rapporti tra madre e figlia non era stata assunta in modo automatico o punitivo, ma come esito di una complessa valutazione sull’interesse superiore della bambina.
Analoga sorte è toccata alla doglianza relativa alla mancata concessione dell’affidamento intrafamiliare alla nonna materna. Anche su questo punto la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse sorretta da una motivazione coerente con le risultanze istruttorie. I giudici di merito avevano, infatti, rilevato come la relazione tra la nonna e la nipote fosse caratterizzata da una sostanziale discontinuità nel tempo e non fosse in grado di garantire quella stabilità affettiva e relazionale necessaria per lo sviluppo della minore.