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Il padre detenuto non perde la responsabilità genitoriale

Famiglia - -
Il padre detenuto non perde la responsabilità genitoriale
Lo stato di detenzione del genitore non ne determina automaticamente la decadenza dalla potestà.
Con decreto depositato in data 18.01.2019, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta si è occupato del delicato rapporto tra permanenza in carcere ed esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, il giudice minorile in questo caso ha affermato che “lo stato di detenzione di un genitore non può, di per sé, determinare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale”.
Infatti, secondo il Tribunale, l’autorità giudiziaria dovrà verificare caso per caso se il genitore sottoposto alla pena detentiva abbia posto in essere, nei confronti dei figli, “condotte pregiudizievoli… tali da giustificare una pronuncia di decadenza”.
Tale principio, sempre ad avviso del giudice minorile, si applica anche nel caso in cui il medesimo genitore sia stato condannato alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
In proposito il decreto in commento menziona, tra i riferimenti normativi, innanzitutto l’art. 24, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il quale riconosce il diritto del minore ad intrattenere regolari relazioni con entrambi i genitori. Tale diritto si ritrova sancito anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge n. 176/1991.
Passando in rassegna la disciplina codicistica, il Tribunale ricorda l’art. 315 bis del c.c., il quale afferma il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, e l’art. 330 del c.c., che prevede la possibilità di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio.
Viene quindi richiamata la casistica giurisprudenziale sull’argomento, ricordando che la pronuncia prevista dall’art. 330 c.c. è stata adottata, ad esempio, in caso di comportamenti violenti e minacciosi di un genitore nei confronti del coniuge e dei figli o anche del solo coniuge, oppure nell'ipotesi di rifiuto di sottoporre il figlio a interventi medici necessari per la salute quali trasfusioni o, ancora, in caso di assunzione da parte dei genitori di sostanze stupefacenti accompagnata da un atteggiamento di disinteresse nei confronti del figlio, e così via.
Da ultimo. il decreto in esame rammenta che il codice penale prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale come pena accessoria, che viene comminata in relazione a specifici reati molto gravi.
Concluso l’excursus normativo, il Tribunale dei Minori di Caltanissetta conclude che lo stato di detenzione del genitore, pur se condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale, “non può in ogni caso determinare automaticamente una pronuncia di decadenza dalla suddetta responsabilità, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di uguaglianza e ragionevolezza oltre che con l’interesse del minore ad intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Inoltre, nel caso concreto oggetto della pronuncia, era emerso il “positivo legame” tra i minori e il padre, il quale si era sempre occupato dei propri figli fin dalla loro nascita e continuava ad adoperarsi nel loro interesse, sia pur con i limiti comprensibilmente imposti dallo stato di detenzione. Il legame era stato confermato anche dalla madre dei minori nonché dai Servizi Sociali.
Pertanto il Tribunale ha deciso il “non luogo a provvedere” sulla decadenza.
Nessun automatismo, dunque, in una materia in cui il fondamentale criterio di riferimento è costituito dall’interesse del minore, da verificarsi in relazione a ciascun caso concreto.


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