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Conto corrente cointestato: la comproprietà delle somme si presume fino a prova contraria

Conto corrente cointestato: la comproprietà delle somme si presume fino a prova contraria
In caso di pluralità di titolari del conto, la presunzione di comunione del saldo può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Con l’ordinanza n. 11375/2019, la Seconda Sezione Civile della Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di prova della proprietà delle somme depositate su conti correnti cointestati.
La vicenda processuale inizia con l’atto di citazione, con cui una donna conveniva in giudizio il fratello per sentir accertare che le somme depositate su un libretto di deposito bancario e su un certificato di deposito postale - dei quali il convenuto era cointestatario insieme alla defunta madre - appartenevano in realtà esclusivamente a quest’ultima. Per l’effetto, l’attrice chiedeva altresì la divisione delle predette somme, secondo le quote spettanti ai due eredi.
Si costituiva il fratello, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’esistenza di un accordo, in base al quale il convenuto avrebbe avuto diritto a trattenere l’intero saldo dei rapporti oggetto di causa, oltre che per la condanna dell’attrice al pagamento di una somma che il fratello le avrebbe erroneamente accreditato.
Le domande dell’attrice venivano accolte parzialmente in primo grado, e totalmente (a seguito di appello incidentale della stessa) in secondo grado.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello proponeva ricorso per cassazione l’originario convenuto, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 1298 del c.c. e art. 1854 del c.c. c.c., in quanto i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente superato la presunzione di comunione delle somme giacenti sui rapporti di deposito di cui è causa, presunzione derivante dalla loro cointestazione, facendo riferimento al criterio della “assoluta prevalenza” dei versamenti effettuati dalla madre, laddove avrebbero dovuto applicare il diverso e più restrittivo criterio della “esclusiva riconducibilità”del denaro alla madre.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, ricordando innanzitutto il proprio consolidato orientamento, secondo cui “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”.
Nel caso oggetto della pronuncia - osserva la Cassazione - i giudici di entrambi i gradi di merito avevano superato la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti, mediante il ricorso ad una serie di elementi presuntivi: tra questi, la mancata allegazione, da parte del convenuto, di un reddito idoneo a giustificare la proprietà di ingenti somme a risparmio; la sua giovane età al momento del versamento delle somme sui rapporti di cui è causa; il fatto che egli avesse familiari a carico, e la circostanza che l’istruttoria avesse accertato che la cointestazione dei rapporti tra madre e figlio era dovuta esclusivamente alla gestione dei medesimi.
Sul punto, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge costituisce materia riservata al giudice di merito, se il detto giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici; tanto più che il ricorrente non aveva specificamente contestato la congruenza dei singoli elementi valorizzati dai giudici di merito, né dedotto la non corrispondenza della complessiva valutazione ai criteri generali di logicità e coerenza che devono necessariamente caratterizzare il ragionamento presuntivo.
La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso.


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