Il condomino può utilizzare i beni di proprietà comune, a condizione che ne venga rispettata la destinazione economica e che non venga impedito agli altri condomini di farne parimenti uso. (continua a leggere)
Secondo la Cassazione, se il condomino tiene il volume della tv troppo alto, anche in orario notturno, può dirsi configurato il reato di "disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone". (continua a leggere)
Lo spazio aereo sovrastante un’area appartiene al proprietario dell’area stessa, che, tuttavia, non può escludere attività di terzi quando siano tali da non pregiudicare alcun suo legittimo interesse, in relazione alle... (continua a leggere)
L'amministratore di condominio che fa eseguire lavori di straordinaria amministrazione non urgenti, senza autorizzazione dell'assemblea, deve pagare di tasca propria. (continua a leggere)
Se i balconi svolgono una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, essi devono considerarsi parti comuni, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore... (continua a leggere)
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. (continua a leggere)
L'amministratore di condominio che versi denaro personale nel conto corrente condominiale ha diritto alla restituzione delle somme solo laddove dimostri che il denaro era stato versato per un titolo che implicava l'obbligo di restituzione. (continua a leggere)
Quando nell'atto costitutivo del condominio manca un'espressa riserva di proprietà del cortile condominiale, quest'ultimo si presume bene di proprietà comune. (continua a leggere)
Ai fini della configurabilità del reato di "disturbo alla quiete pubblica" è necessario che i rumori abbiano una tale diffusità che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere percepito da una... (continua a leggere)
La ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va fatta alla stregua dei criteri dettati dall’art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione. (continua a leggere)