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Condominio, ora puoi obbligare il vicino a fermare l'acqua del suo balcone che gocciola da te: ecco come fare

Condominio, ora puoi obbligare il vicino a fermare l'acqua del suo balcone che gocciola da te: ecco come fare
Un balcone può essere legittimo ma violare i diritti del vicino. Ecco che cosa ha stabilito la sentenza n. 6605/2026 del Tribunale di Milano su vedute e scarichi e sugli obblighi gravanti sui proprietari dei balconi aggettanti
Un balcone può essere costruito legittimamente in aderenza al muro dell'edificio confinante, ma questo non significa che il suo proprietario possa automaticamente affacciarsi sul fondo vicino a qualsiasi distanza, oppure farvi defluire l'acqua piovana e quella utilizzata per il lavaggio.

La conformità urbanistico-edilizia di un manufatto, infatti, non sostituisce il rispetto delle regole civilistiche che tutelano la proprietà del vicino. È il principio alla base della sentenza del Tribunale di Milano n. 6605/2026, che ha riguardato due balconi aggettanti realizzati durante la ristrutturazione di un edificio confinante.

La controversia era nata dopo una ristrutturazione eseguita alcuni anni fa. I lavori avevano portato alla realizzazione di due balconi, ai piani primo e secondo, in aderenza al muro cieco dell'immobile confinante. Il proprietario di quest'ultimo aveva contestato due aspetti: da una parte la possibilità di esercitare dai balconi una veduta obliqua a una distanza inferiore ai 75 centimetri previsti dall'art. 906 del c.c.; dall'altra il sistema di smaltimento delle acque, che consentiva all'acqua piovana e a quella utilizzata per lavare i balconi di raggiungere la parete dell'edificio vicino.

Con un'articolata domanda, l'attore chiedeva di accertare l'inesistenza di eventuali servitù di veduta e di stillicidio, ordinare la cessazione delle molestie (anche attraverso la demolizione o l'arretramento dei balconi), sistemare gli scarichi e riconoscere sia una penalità giornaliera per il ritardo nell'esecuzione, sia il risarcimento danni.

Il primo punto affrontato dal Tribunale riguarda la legittimazione del condominio. I balconi aggettanti appartengono, in linea generale, ai proprietari delle singole unità immobiliari e non sono parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del c.c., fatta eccezione per gli elementi che abbiano una funzione decorativa o di rivestimento dell'edificio. Nel caso esaminato, le parti dei balconi coinvolte nella controversia avevano esclusivamente una funzione strutturale o di servizio delle singole proprietà. Il condominio è stato così ritenuto privo di legittimazione passiva e non responsabile: le domande dovevano essere rivolte ai soli proprietari dei balconi aggettanti.

La costruzione in aderenza al muro confinante è stata ritenuta legittima dai giudici, ai sensi dell'art. 877 del c.c., e non lesiva delle distanze tra costruzioni. Diversamente, dai balconi era possibile esercitare una veduta obliqua a meno di 75 centimetri in violazione dell'art. 906 del c.c.. Inoltre le precedenti finestre non giustificavano la nuova veduta, perché i balconi avevano avanzato e ampliato il punto di osservazione. Il Tribunale ha perciò ordinato di eliminare la violazione ai sensi dell'art. 949 del c.c., al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di proprietà altrui. Non è stata però imposta la demolizione dei balconi: possono bastare pannelli opachi o a maglie sottili, alti almeno 1,80 metri - precisa il Tribunale di Milano - e idonei a impedire inspectio e prospectio.

Un'altra violazione ha riguardato lo stillicidio. Le prove effettuate dal consulente tecnico hanno dimostrato che l'acqua versata sui balconi defluiva verso l'esterno e raggiungeva la parete cieca dell'immobile confinante, formando veri e propri rigagnoli. Il fenomeno riguardava sia l'acqua piovana sia quella utilizzata per il lavaggio dei balconi. Il tecnico aveva, inoltre, riscontrato l'assenza di un'adeguata lattoneria nei punti critici e la particolare brevità della soglia del balcone superiore, elementi che favorivano il gocciolamento sulla facciata.

Ebbene, in assenza di uno specifico titolo costitutivo della servitù di stillicidio, il proprietario non può imporlo al vicino. La magistratura ha rimarcato che l'acqua, generalmente piovana, non può finire sul muro del vicino. I proprietari dei balconi sono stati pertanto condannati a eliminare le cause dello scolo delle acque sul fondo confinante.

Il principio può assumere rilievo anche nella differente situazione pratica dei rapporti tra balconi sovrapposti. Il proprietario del balcone superiore non può, attraverso un sistema di scarico inadeguato, provocare il deflusso delle acque piovane sul balcone o sulla proprietà sottostante, arrecando un pregiudizio al vicino. Anche in questo caso, la legittimità dello scolo deve essere valutata in concreto, considerando le caratteristiche dell'impianto e l'eventuale esistenza di un titolo o di disposizioni del regolamento condominiale che disciplinino il deflusso delle acque.

Ritornando alla vicenda in oggetto, la violazione della proprietà non ha comportato automaticamente il diritto al risarcimento. Il Tribunale ha infatti respinto la domanda risarcitoria perché non è stata dimostrata una condotta dolosa o colposa, imputabile agli attuali proprietari. Questi ultimi avevano acquistato gli immobili dopo la realizzazione dei balconi e non erano, conseguentemente, gli autori materiali delle opere. È mancata altresì una prova sufficientemente precisa del nesso causale tra lo stillicidio e gli ammaloramenti della parete, sulla quale incidevano anche la vetustà dell'intonaco, le colature di cemento e gli effetti dei ponteggi utilizzati durante la ristrutturazione.

Non solo. Neppure la semplice compressione del diritto di proprietà costituisce, di per sé, un danno risarcibile: di volta in volta occorre dimostrare un concreto danno-conseguenza della servitù di fatto - cioè priva di titolo costitutivo - che in questo contenzioso non è stato provato.

Il Tribunale ha poi respinto la richiesta di una penalità di 90 euro al giorno prevista dall'art. 614 bis del c.p.c. per il ritardo nell'adempimento, ritenendola iniqua in relazione alla limitata entità degli interventi richiesti e anche considerando il tempo trascorso prima della promozione del giudizio.

La condanna alla cessazione delle violazioni è comunque immediatamente efficace. I proprietari dei balconi sono stati condannati a rifondere all'attore i due terzi delle spese di lite, con compensazione del restante terzo.

In definitiva, al di là dell'esito giudiziario della specifica vicenda, con la sentenza n. 6605/2026 il Tribunale di Milano ha evidenziato una significativa distinzione: un balcone può essere urbanisticamente legittimo e - nello stesso tempo - violare i diritti civilistici del vicino. La costruzione in aderenza può essere ammessa, ma non autorizza una veduta obliqua a distanza illegale né consente di scaricare le acque sulla proprietà confinante senza un valido titolo.


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