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Condominio: non si possono eseguire opere sulla proprietà esclusiva se arrecano danno alle parti comuni

Condominio: non si possono eseguire opere sulla proprietà esclusiva se arrecano danno alle parti comuni
La Corte di Cassazione ha statuito che non si possono eseguire opere sulle parti di proprietà esclusiva, se queste arrecano danni alle parti comuni dell'edificio, con diminuzione di valore del bene.
Il caso sottoposto agli Ermellini, vede esplicarsi questa vicenda.

Il proprietario di due appartamenti, posti in condomini separati, ma comunque attigui, decide di abbattere il muretto e la ringhiera di separazione tra i balconi delle due unità immobiliari. La questione viene portata da un condomino, innanzi del Giudice di pace, il quale censura il comportamento del proprietario degli appartamenti attigui e lo condanna alla rimozione delle opere effettuate.
Quest’ultimo decide di proporre appello e di fatti, il Tribunale di Ragusa, ribaltando la sentenza di primo grado, ha affermato che i balconi aggettanti non costituiscono parti comuni dei fabbricati condominiali, ma rientrano nelle rispettive proprietà esclusive, e sono perciò modificabili senza che possa sussistere violazione dell'art. 1122 cod. civ. .
Il soccombente decide, cosi, di proporre ricorso in cassazione.

La Suprema Corte, investita del caso, ha statuito come un'opera realizzata su parte di proprietà esclusiva, che consenta ad un condomino la comunicazione tra il proprio appartamento ed altra unità immobiliare attigua, sempre di sua proprietà, ma ricompresa in un diverso edificio condominiale, può determinare la creazione di una servitù a carico di fondazioni, suolo, solai e strutture dell'edificio.
La costituzione di tale servitù (per cui è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio), da luogo ad un rapporto di pertinenza tra i beni comuni di ciascuno dei due condomini messi in collegamento e un'unità immobiliare non partecipante in origine ad essi.

Tanto rappresenta, dunque, una mancanza di rispetto del limite previsto dall’art. 1122 c.c., il quale prescrive di non arrecare danno alle parti comuni dell'edificio, danno che comprende ogni diminuzione di valore riferito alla funzione della cosa, considerata nella sua unità, e che, nel caso di specie, è consistito nella creazione di una servitù passiva.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale.


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