La vicenda giudiziaria nasceva dalla richiesta, avanzata da una condomina, di revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 delle disp. att. c.c.. In particolare, secondo l'attrice, alcuni appartamenti avevano aumentato la propria superficie, incorporando le soffitte trasformate in locali abitabili. Questa operazione aveva inciso sul valore proporzionale delle unità immobiliari e, inoltre, sussistevano errori nella ripartizione delle spese relative alle scale.
Ebbene, il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, avevano accolto la domanda, disponendo la revisione delle tabelle sulla base dell'effettuazione di una consulenza tecnica. Successivamente, i condomini soccombenti hanno presentato ricorso in Cassazione.
Con la citata sentenza 4827/2026, i giudici di piazza Cavour hanno colto l'occasione per chiarire un principio significativo e sintetizzabile nei seguenti termini:
- se le tabelle millesimali derivano da un accordo che stabilisce, in modo convenzionale, quote diverse da quelle legali, non sono facilmente modificabili;
- se, invece, servono solo a tradurre in numeri il valore reale delle proprietà, possono essere riviste quando esiste una divergenza oggettiva.
Sullo specifico piano della ripartizione delle spese delle scale, la Corte rimarca che, secondo un orientamento consolidato, le spese per la loro pulizia e manutenzione devono essere ripartite in base all'altezza del piano. Perciò, chi abita più in alto paga di più, perché utilizza maggiormente le scale del condominio.
In particolare, la Cassazione spiega che tale criterio deriva dall'applicazione combinata dell'art. 1123 del c.c. sul riparto in base all'uso e dell'art. 1124 del c.c. sul criterio proporzionale legato all'altezza. La logica di fondo è semplice: maggiore utilizzo significa maggiore usura e, quindi, maggiore contributo alle spese.
Parallelamente, la Suprema Corte ha ribadito anche che non sempre tutti i condomini devono pagare le spese delle scale. Infatti, i proprietari di unità al piano terra o al seminterrato possono essere esclusi perché, come è ovvio, sono condomini che non utilizzano affatto le scale. In particolare, nella disputa giunta in Cassazione, un'unità immobiliare era stata esclusa dalla tabella delle scale proprio perché aveva accesso soltanto dall'esterno e non utilizzava né l'androne, né le scale condominiali.
Perciò, se l'utilizzo potenziale è ciò che conta:
- le spese vanno ripartite non soltanto in base alla proprietà, ma anche in base all'uso reale dei beni comuni da parte di ciascun condomino;
- se l'utilizzo manca del tutto, anche l'obbligo di pagamento può venire meno;
- non basta essere proprietari di un'unità nell'edificio, è necessario verificare se esista un collegamento funzionale con il bene comune.
C'è un aspetto, spesso sottovalutato, che riguarda i poteri dell'assemblea condominiale. Tale adunanza, infatti, non può modificare a maggioranza i criteri legali di ripartizione delle spese. Ma può farlo solo con il consenso unanime di tutti i condomini. Altrimenti, la delibera sarebbe nulla e impugnabile in ogni momento.
Ricapitolando, con l'accennata sentenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso dei condomini, confermando:
- la legittimità della revisione delle tabelle millesimali;
- la correttezza dell'esclusione di alcune unità dalle spese delle scale;
- il principio secondo cui la ripartizione deve sempre basarsi sull'effettivo utilizzo del bene.