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Concessioni demaniali marittime: stop alle proroghe automatiche dal Consiglio di Stato

Concessioni demaniali marittime: stop alle proroghe automatiche dal Consiglio di Stato
Si dovranno disapplicare le norme interne in materia di rinnovo delle concessioni demaniali marittime in quanto lesive delle regole comunitarie sulla concorrenza.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, è intervenuta sulla dibattuta questione della proroga automatica delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, rilevandone la contrarietà alla normativa comunitaria. Nello specifico, il Supremo Consesso amministrativo ha affermato che le leggi italiane che hanno riconosciuto l’automatismo per la proroga delle concessioni balneari in oggetto dovranno essere disapplicate dal giudice italiano nonché dalla PA in quanto contrarie alle regole europee sulla concorrenza imposte
  • dall’art. 49 TFUE;
  • dall’art. 12 Direttiva CE n. 123 del 2006.

Tale ultimo atto normativo dell’Unione Europea, infatti, mira a rimuovere gli ostacoli esistenti nel mercato alla libertà di stabilimento e di servizio, tutelata dall’art. 49 TFUE. Per la Plenaria, quindi, in capo agli attuali concessionari non può scorgersi l’esistenza di un diritto a proseguire il rapporto di concessione, in quanto il diritto comunitario impone al legislatore e alla PA di perseguire l’obiettivo di realizzare un mercato interno dei servizi libero e concorrenziale.
Da ciò consegue che si debba procedere alla disapplicazione della norma interna in contrasto con la disposizione comunitaria dotata di efficacia diretta, in ossequio al granitico orientamento della giurisprudenza italiana e sovranazionale.
Questa, quindi, deve essere la sorte di ogni norma anticomunitaria, compresa, in particolare, quella contenuta nell’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145 del 2018, con la quale il Parlamento aveva disposto la proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali marittime in essere fino al 31.12.2033.

Quanto alle concessioni demaniali marittime oggetto di sentenza passata in giudicato, peraltro, l’Adunanza Plenaria precisa poi che comunque la normativa interna di proroga dovrà essere disapplicata. L’esistenza del giudicato, infatti, non comporta che il concessionario abbia un diritto alla continuazione del rapporto concessorio, essendo comunque rilevanti le sopravvenienze.

Ciò rilevato, la Plenaria ha altresì considerato, da un lato, che per predisporre le opportune procedure di gara devono essere concessi alla Pubblica Amministrazione dei termini congrui e, dall’altro lato, che la decadenza immediata dalle concessioni attualmente in essere avrebbe un impatto socioeconomico eccessivo.
Per tali ragioni, allora, il Consiglio di Stato, auspicando anche un intervento legislativo di riordino sulla questione, ha posticipato la cessazione degli effetti delle concessioni balneari al 1° gennaio 2024, momento a partire dal quale anche il settore in esame dovrà soggiacere alle regole della concorrenza. Dopo il 31 dicembre 2023, pertanto, le concessioni demaniali marittime oggi in essere cesseranno di produrre effetto, dovendosi ritenere irrilevante ogni eventuale proroga legislativa nel frattempo disposta.

Conclusivamente occorre segnalare che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria in esame ha espressamente chiarito che è contraria al diritto eurocomunitario, per le ragioni sopra esposte, anche la moratoria disposta, in ragione della corrente emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’art. 182 co. 2 D.L. 34/20220.


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