Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Stabilimenti balneari, potrai entrare nei lidi senza pagare, stop alle proroghe delle concessioni: nuova sentenza

Stabilimenti balneari, potrai entrare nei lidi senza pagare, stop alle proroghe delle concessioni: nuova sentenza
La Cassazione conferma il sequestro di uno stabilimento balneare e chiarisce che le proroghe automatiche delle concessioni demaniali senza rinnovo espresso possono integrare occupazione abusiva
Il tema delle concessioni demaniali marittime continua a rappresentare uno dei terreni più complessi e controversi del diritto italiano, ove si scontrano esigenze economiche degli operatori turistici, tutela del patrimonio pubblico e vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea. In questo contesto si inserisce la recente sentenza della Corte di Cassazione penale n. 3657 del 29 gennaio 2026, che affronta la questione della legittimità delle proroghe automatiche delle concessioni balneari e delle conseguenze penali dell’occupazione di aree demaniali in assenza di un valido titolo.

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare, disposto nell’ambito di un procedimento per occupazione abusiva di area demaniale marittima. La decisione della Suprema Corte, oltre a confermare la misura cautelare reale, offre importanti chiarimenti sulla compatibilità delle proroghe legislative con il diritto europeo e sul ruolo del giudice penale nella valutazione della concessione.

Il procedimento trae origine dal decreto con cui il GIP del Tribunale di Teramo ha disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare, ritenendo configurabile il reato di occupazione abusiva di area demaniale ai sensi dell’art. 1161 del Codice della navigazione. Secondo l’impianto accusatorio, il gestore avrebbe continuato a utilizzare l’area in assenza di un valido titolo concessorio, nonostante precedenti provvedimenti amministrativi che vietavano la prosecuzione dell’attività.

La difesa ha contestato la misura cautelare sostenendo, tra l’altro, che la concessione fosse ancora efficace in virtù delle proroghe legislative succedutesi nel tempo, nonché l’assenza dei presupposti cautelari del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
Il Tribunale del riesame ha tuttavia confermato il sequestro, ritenendo che il sistema delle proroghe automatiche fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea e, quindi, non applicabile al caso concreto. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione da parte dell’amministratrice della società titolare dello stabilimento, qualificatasi come terzo interessato alla restituzione del bene sequestrato.

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità del sequestro e fornendo una ricostruzione su più livelli.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che il giudice del riesame può confermare una misura cautelare reale anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, purché non venga alterato il nucleo storico della contestazione. Nel caso esaminato, la valutazione circa la validità del titolo concessorio è stata ritenuta coerente con l’originaria imputazione di occupazione abusiva del demanio.

Particolarmente rilevante è la posizione assunta in materia di concessioni demaniali. La Cassazione ha precisato che la proroga automatica prevista dalla normativa nazionale non può applicarsi alle concessioni prive di un valido atto di rinnovo, espresso dopo la scadenza originaria. In assenza di tale titolo, l’occupazione dell’area deve considerarsi sine titulo e, quindi, penalmente rilevante. La Corte ha inoltre sottolineato che la prosecuzione del rapporto mediante pagamenti o comportamenti tolleranti dell’amministrazione non equivale a un nuovo provvedimento concessorio, soprattutto in un settore in cui il diritto europeo impone procedure selettive trasparenti e concorrenziali.
La ricorrente aveva altresì contestato la disapplicazione delle proroghe legislative. Al riguardo, gli Ermellini hanno escluso che si tratti di un’applicazione retroattiva sfavorevole della norma penale. Nel caso concreto, infatti, la questione non riguardava una concessione validamente prorogata e poi disapplicata, ma piuttosto l’assenza originaria di un titolo efficace, con conseguente configurabilità del reato di occupazione abusiva.

Sul piano cautelare, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del periculum in mora, evidenziando la natura permanente del reato e il rischio di prosecuzione dell’occupazione illegittima del bene demaniale.
Analogamente, è stata considerata proporzionata la misura del sequestro dell’intero stabilimento, ritenuta necessaria per impedire la continuazione dell’illecito e tutelare l’interesse pubblico alla fruizione del demanio.

La decisione della Cassazione conferma un orientamento sempre più rigido in materia di concessioni demaniali marittime, con un passo avanti verso il superamento definitivo delle proroghe automatiche e un rafforzamento dell’obbligo di procedure competitive conformi al diritto dell’Unione europea.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.