Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, interviene in modo organico sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo, con l’obiettivo di contrastare in maniera più efficace le frodi nel settore alimentare. In particolare con l’introduzione, nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, del nuovo Capo II-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, si prevedono le seguenti novità:
- la fattispecie di frode alimentare, che punisce le condotte relative ad alimenti, acque o bevande che risultano difformi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto dichiarato o pattuito. Per chi importa, esporta o vende prodotti non genuini o difformi da quanto dichiarato sono previste pene fino a un anno di carcere e 4.000 euro di multa;
- la fattispecie di commercio di alimenti con segni mendaci, configurata come una specifica ipotesi di frode caratterizzata dall’utilizzo di indicazioni o segni distintivi falsi o ingannevoli. La norma richiede il dolo specifico, ossia la finalità di indurre in errore il consumatore. La condotta rileva anche se realizzata mediante strumenti digitali o canali di vendita a distanza, estendendo così la tutela alle moderne modalità di commercializzazione.
Il testo vieta, ancora, l'utilizzo improprio del termine "latte" e di prodotti lattiero-caseari per prodotti vegetali se non accompagnato dalla denominazione corretta. In tal caso sono previste sanzioni da 4.000 a 32.000 euro o fino al 3% del fatturato dell'azienda sanzionata. È prevista altresì l'istituzione di una piattaforma informatizzata nazionale per tracciare i movimenti del latte bufalino e dei derivati in modo da evitare frodi, doppie mungiture non dichiarate o triangolazioni. Ad essa si accompagna un piano straordinario nazionale con controlli a campione su tutta la filiera sia su mungitura che trasporto, trasformazione e commercializzazione dei prodotti; è perfezionato un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, prevedendo l'uso di prove di laboratorio per l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione, accertando l'uso di latte non fresco.
Si prevede infine, nell'ottica antispreco e per favorire l'economia circolare, che i prodotti confiscati, ovviamente se idonei al consumo, dovranno essere obbligatoriamente destinati a enti caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali. Se non sarà fatto, si dovrà rispondere del reato di “malversazione di erogazioni pubbliche” di cui all'art. 316 bis c.p.
In presenza di un danno alla salute, derivante anche dal consumo di un prodotto alimentare contraffatto, si rammenta l’ordinanza n. 7513 del 2018, con cui la Cassazione ha riassunto in dieci punti le regole per individuare e risarcire il danno alla salute:
- l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
- il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
- "categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);
- nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
- in sede istruttoria, il giudice deve procedere a un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
- in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale;
- in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
- in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio: la paura, la disperazione);
- ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione;
- il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore), quanta di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.