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Avvocato, puoi dargli dell'incompetente e delle cause perse senza rischiare la diffamazione, ecco quando: nuova sentenza

Avvocato, puoi dargli dell'incompetente e delle cause perse senza rischiare la diffamazione, ecco quando: nuova sentenza
Dare dell'incompetente a un avvocato può non essere diffamazione: con la sentenza 22689/2026 la Suprema Corte chiarisce i limiti del diritto di critica nelle assemblee condominiali
Non ogni giudizio severo rivolto a un professionista integra il reato di diffamazione. Anche espressioni particolarmente dure possono risultare penalmente lecite se rappresentano una critica all'attività professionale fondata su fatti concreti, espressa nel contesto appropriato e senza trasformarsi in un'aggressione personale.

In proposito è netta la Quinta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 22689/2026, annullando senza rinvio la condanna per diffamazione pronunciata nei confronti di un condomino. La Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto che le sue parole erano coperte dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica, prevista dall'art. 51 del c.p..

Il caso nasce all'interno di un condominio coinvolto in diversi contenziosi giudiziari. Nel corso di più assemblee condominiali, e in una lettera inviata all'amministratore, un proprietario aveva espresso giudizi estremamente negativi nei confronti dell'avvocato incaricato della difesa del condominio. Come si legge nella pronuncia della Cassazione, il professionista era stato accusato di aver violato le regole deontologiche, nonché di essere "incompetente" e "capace di perdere tutte le cause". Secondo l'accusa, tali affermazioni erano state pronunciate davanti agli altri condomini e anche davanti ad alcuni clienti dell'avvocato.

Per questo motivo il Giudice di pace di Firenze aveva condannato il condomino per diffamazione aggravata. La decisione era stata successivamente confermata dal Tribunale di Firenze. L'uomo ha quindi presentato ricorso, sostenendo che le proprie espressioni non costituissero illecito. La sua difesa ha sviluppato diversi argomenti e, anzitutto, ha evidenziato che le parole utilizzate - pur severe - erano riferite esclusivamente all'operato professionale dell'avvocato e non rappresentavano un attacco personale.

Inoltre, il condomino ricordava di avere ottenuto esiti favorevoli nelle cause intentate contro il condominio. Proprio tali risultati avevano rafforzato la sua convinzione che le iniziative giudiziarie promosse dal legale fossero infruttuose e che, quindi, le critiche rivolte alla sua attività professionale trovassero fondamento.

La difesa contestava anche un altro elemento essenziale del reato di diffamazione: la comunicazione con più persone. Secondo il ricorrente, infatti, nessun condomino aveva dichiarato di avere effettivamente ascoltato le frasi contestate e la lettera era stata inviata esclusivamente all'amministratore. Di conseguenza sarebbe mancato uno dei requisiti richiesti dall'art. 595 del c.p..

Infine veniva denunciata anche la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice d'appello, pur avendo escluso una parte della condotta contestata, aveva lasciato invariata la pena.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ma lo ha fatto non perché abbia ritenuto fondati i motivi relativi alla pluralità dei destinatari della diffamazione o alla determinazione della pena. Annullando senza rinvio la sentenza impugnata, la Cassazione ha risolto la vicenda a monte, stabilendo che le frasi e l'intera condotta erano scriminate dall'esercizio del diritto di critica e che, quindi, il fatto non costituiva reato.

In sostanza, non è stata negata la materialità delle espressioni utilizzate, bensì è stato riconosciuto che esse rientravano nell'ambito di una libertà costituzionalmente garantita.

La Cassazione ha colto l'occasione per ricordare quale sia il bene giuridico protetto dal reato di diffamazione. Come è noto, l'art. 595 c.p. tutela la reputazione, cioè la considerazione sociale di cui una persona gode all'interno della collettività e dell'ambiente in cui vive e lavora. Ebbene, perché si configuri un tale illecito penale è necessario che le parole utilizzate siano oggettivamente idonee a lederla. Non basta, quindi, che un'affermazione sia sgradevole o offensiva. Di volta in volta, occorre verificare se abbia realmente una capacità lesiva e se ricorrano tutti gli elementi previsti dalla legge.

Il diritto di critica rappresenta una manifestazione della libertà di espressione garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quando viene esercitato correttamente - spiega la Cassazione - esso costituisce una causa di giustificazione prevista dall'art. 51 del c.p. e rende la condotta penalmente lecita.

Come afferma una costante e ricca giurisprudenza in materia, affinché ciò avvenga devono però essere rispettati tre requisiti fondamentali:
  • la veridicità del fatto posto alla base della critica;
  • la pertinenza dell'argomento trattato;
  • la continenza delle espressioni utilizzate.
La veridicità della critica non coincide però con la verità assoluta. Come opportunamente distingue la sentenza 22689/2026 della Cassazione, nel diritto di cronaca è necessario che i fatti raccontati siano veri. Ma nel diritto di critica si esprimono inevitabilmente opinioni personali e giudizi di valore, che per loro natura non possono essere dimostrati veri o falsi in senso assoluto.

Per questo motivo la giurisprudenza richiede qualcosa di diverso: il giudizio, pur personale, deve sempre poggiare su un sufficiente nucleo fattuale reale e non manipolato. In questa vicenda tale presupposto era presente. Le assemblee riguardavano infatti controversie giudiziarie nelle quali il condomino aveva effettivamente ottenuto decisioni favorevoli, mentre il condominio - assistito dall'avvocato poi querelante - era risultato soccombente. Erano elementi che costituivano una base oggettiva sufficiente per formulare un giudizio, anche molto critico e pungente, sull'attività professionale svolta.

La Corte dedica particolare attenzione anche al requisito della continenza. Questo principio non impone necessariamente un linguaggio elegante o privo di espressioni forti. Infatti, la continenza deve essere valutata "elasticamente", tenendo conto:
  • del contesto in cui le parole vengono pronunciate;
  • dell'argomento oggetto della discussione;
  • della funzione delle espressioni utilizzate.
Anche termini oggettivamente offensivi possono risultare leciti, se sono funzionali a esprimere il dissenso e non rappresentano un'aggressione gratuita alla dignità della persona. Il giudice deve sempre contestualizzare le parole, valutandole nel loro contesto temporale, spaziale e dialettico.

In questa vicenda, secondo la Suprema Corte, il condomino non aveva cercato di umiliare l'avvocato. Le sue parole erano rivolte esclusivamente all'attività professionale svolta nell'interesse del condominio e trovavano giustificazione nei risultati negativi delle cause, discussi proprio durante le assemblee.

Non si trattava quindi - spiega la Cassazione nella sentenza 22689/2026 - di un attacco ad hominem, ma della manifestazione di un giudizio, certamente severo, sull'efficacia dell'operato del difensore. La Corte osserva, inoltre, che le espressioni utilizzate non erano finalizzate a esporre l'avvocato al pubblico scherno o al ludibrio degli altri partecipanti.

La decisione attribuisce specifico rilievo al contesto condominiale e al momento in cui le frasi sono state pronunciate. L'adunanza dei condomini è, infatti, il luogo naturale nel quale i condomini discutono della gestione delle parti comuni, delle spese sostenute e anche delle dispute che coinvolgono il condominio. In tale luogo è allora fisiologico che siano formulate valutazioni, anche dure, sull'operato dei professionisti incaricati.

Ma ovviamente ciò non significa che durante un'assemblea tutto sia consentito. Se la critica attribuisce falsamente comportamenti illeciti, diffonde accuse prive di fondamento oppure si trasforma in una mera aggressione personale, il reato di diffamazione può comunque configurarsi.

Poiché la Cassazione ha riconosciuto l'esistenza della causa di giustificazione, non è stato necessario affrontare in modo decisivo gli altri motivi di ricorso. Sono, quindi, rimaste sullo sfondo sia la questione relativa alla comunicazione con più persone, elemento normalmente richiesto per integrare la diffamazione, sia quella riguardante il divieto di reformatio in peius. Alla fonte, l'assoluzione è derivata direttamente dal riconoscimento della liceità della condotta.

Ricapitolando, il diritto di critica consente anche giudizi duri, purché fondati su fatti reali, pertinenti al tema discusso e non trasformati in attacchi personali gratuiti. La sentenza 22689/2026 della Cassazione ribadisce, quindi, l'equilibrio tra valori costituzionali, quali la tutela della reputazione e la libertà di espressione: la critica resta lecita quando è proporzionata al contesto e ancorata ai fatti.


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