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No all'installazione delle telecamere orientate su parti comuni dell'edificio condominiale

No all'installazione delle telecamere orientate su parti comuni dell'edificio condominiale
Il Tribunale di Salerno si è recentemente pronunciato su una particolare questione che può interessare coloro che abitano all’interno di un condominio.

Cosa succede se un condomino installa una telecamera che, per la sua posizione, è in grado di riprendere le azioni che avvengono nelle parti comuni dell’edificio condominiale?
L’installazione è possibile o vi è il pericolo di violare la privacy degli altri condomini?

Ebbene, il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza del 30 aprile 2015, ha affermato che quando la telecamera è installata in modo tale da poter riprendere le parti comuni dell’edificio, la medesima comporta una violazione della sfera di riservatezza degli altri condomini.

Occorre, peraltro, distinguere a seconda della tipologia di telecamera, in quanto se la medesima è “fissa”, con conseguente impossibilità di cambiare l’orientamento dell’obiettivo, l’installazione dovrebbe dirsi legittima, in quanto la stessa, se non orientata verso le parti comuni dell’edificio, non violerebbe la riservatezza altrui.

Ciò, peraltro, non potrebbe darsi per assodato in tutti i casi, potendo infatti facilmente accadere che anche la telecamera fissa venga spostata.

Cosa fare dunque, se il condomino amante della tecnologia vuole tutelarsi da eventuali furti?

La soluzione potrebbe essere quella di installare la telecamera all’interno di una "gabbietta", in modo tale che la stessa non possa essere spostata manualmente in modo agevole: in questo caso, infatti, sarebbe molto limitata la possibilità di spostarla "al volo" e di orientarla in modo tale da ledere la privacy degli altri condomini.
Va osservato che, in ogni caso, anche questa soluzione potrebbe non rivelarsi risolutiva, dal momento che il condomino potrebbe opporre che chi ha la chiave della "gabbietta" avrebbe, comunque, la possibilità di spostare la telecamera…

La soluzione della questione, quindi, è tutt’altro che semplice e scontata…

Nel caso esaminato dal Tribunale di Salerno, il giudice ha ritenuto di poter dare soluzione alla controversia osservando come il condomino che si era opposto all’installazione della telecamera avesse dimostrato come la telecamera fosse suscettibile di essere orientata “oltre che in modo meccanico, anche in maniera software, disponendo essa di tre assi di orientamento lungo i quali tramite un programma integrato alla telecamera o tramite il videoregistratore digitale l’obiettivo si muove, garantendo una visuale totale di 180°, capace di coprire tutto lo spazio circostante”.

Nella specie, poi, il Tribunale aveva osservato anche come l’apparecchio fosse “dotato anche della funzione di auto tracciamento, la quale consente di attivare la registrazione appena un soggetto entra nel campo di visione e di seguirlo automaticamente grazie alla mobilità propria di cui è dotata”.

Di conseguenza, proprio in virtù di tali caratteristiche della telecamera, accertate, peraltro, da una relazione tecnica, risultava evidente al Tribunale “la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata della condomina rispetto al godimento ed utilizzo delle parti comuni dell’edificio che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera”.

Di conseguenza, la condomina stessa aveva ben diritto ad opporsi all’installazione della stessa, trattandosi di un “impianto di videosorveglianza capace di registrare immagini anche su parti comuni dell’edificio, non immediatamente antistanti l’ingresso della propria unità immobiliare, ed il corrispondente diritto della condomina reclamante di opporsi all’installazione e alle operazioni, effettuate con l’ausilio dello strumento elettronico, concernenti la registrazione di informazioni relative al transito o alla permanenza della sua persona nelle parti comuni dell’edificio”.

In altri termini, deve ritenersi che, quando la telecamera abbia determinate caratteristiche che le consentono di riprendere i soggetti nel momento in cui transitano o sostano all’interno delle parti comuni dell’edificio, il condomino possa legittimamente opporsi all’installazione e all’utilizzo della stessa, in quanto l’apparecchio andrebbe a ledere la sfera di riservatezza degli altri condomini.

Laddove, invece, la telecamera fosse installata in modo tale da riprendere solo la proprietà esclusiva del proprietario della medesima, l’installazione dovrebbe dirsi pienamente legittima, non ponendosi, in questo caso, alcun problema di violazione della privacy altrui.



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