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Acquisti online dei figli minorenni, non sei obbligato a pagare e puoi annullare tutto: ecco in quali casi e come fare

Acquisti online dei figli minorenni, non sei obbligato a pagare e puoi annullare tutto: ecco in quali casi e come fare
Acquisti online dei minorenni: quando i contratti sono annullabili, cosa rischiano i genitori, come ottenere il rimborso e cosa succede in caso di frode sull’età
Nell’era digitale, l’acquisto di prodotti e di servizi online è ormai un’abitudine consolidata, non soltanto tra gli adulti, ma anche tra i più giovani. Internet, infatti, per la sua immediatezza e facilità, permette a chiunque (anche minorenni) di effettuare acquisti su piattaforme di e-commerce, sottoscrivere abbonamenti a servizi digitali e, talvolta, avventurarsi nel trading di criptovalute. Uno dei maggiori dubbi che i genitori si pongono riguarda gli obblighi a loro carico, allorquando il figlio minorenne, senza informarli preventivamente, effettui un acquisto sul web utilizzando una carta prepagata.

Capacità giuridica e capacità di agire
Nel nostro ordinamento, ogni soggetto acquisisce la capacità giuridica al momento della nascita e la perde al momento della morte (art. 1 del c.c.). Più nel dettaglio, quando parliamo di capacità giuridica facciamo riferimento allattitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici, in altre parole essere soggetto di diritti e di obblighi.
La capacità giuridica si distingue dalla capacità di agire, ossia l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici idonei a produrre effetti nella sua sfera giuridica. L’art. 2 del c.c., in particolare, dispone che la capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, ossia al compimento del diciottesimo anno d’età.
Ne consegue che un soggetto, per compiere validamente atti aventi valore legale – come, ad esempio, la firma di un contratto – necessita della capacità di agire.
Pertanto, i minori non possono impegnarsi autonomamente in rapporti contrattuali rilevanti, salvo che intervenga un genitore o tutore legale, oppure che si tratti di operazioni di modesta entità proporzionate alla loro età e grado di maturità.

Sono validi i contratti firmati da minorenni?
Un contratto stipulato da un minore, senza assistenza o autorizzazione dei rappresentanti legali, non è nullo, ma può essere annullato. Questo significa che il contratto produce effetti temporaneamente validi, che però possono essere invalidati su richiesta:
  • dei genitori o del tutore, durante la minore età;
  • del minore stesso, una volta divenuto maggiorenne, entro un termine di cinque anni;
  • degli eredi del minore, qualora quest’ultimo non abbia potuto esercitare tale diritto.
Una recente pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme (sentenza n. 831/2024) ha confermato questi principi in un caso legato ad acquisti digitali.
Immaginiamo dunque che un figlio tredicenne, con una carta prepagata ricaricata dai genitori per piccole spese, compri uno smartphone dal valore di centinaia di euro su un sito di e-commerce. Se il pagamento avviene all’insaputa dei genitori, il contratto può essere contestato ed è possibile richiederne l’annullamento, dietro restituzione del bene acquistato – se integro – con conseguente rimborso dell’importo speso.

Genitori e responsabilità: cosa devono pagare
In materia di responsabilità genitoriale, è possibile effettuare una duplice distinzione:
  • danni causati a terzi: se un minore cagiona un danno a causa di un fatto illecito, ad esempio rompendo un oggetto o ferendo un coetaneo, i genitori sono responsabili ai sensi dell’art. 2048 del c.c.;
  • obblighi contrattuali: i genitori non sono automaticamente obbligati a rispettare gli impegni economici assunti dal figlio senza autorizzazione. In questo caso, i genitori potranno rifiutarsi di pagare e ottenere la restituzione delle somme eventualmente versate.
A confermarlo è anche la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano sent. n. 5738/2024 e Tribunale di Ravenna sent. n. 470/2019), la quale ha chiarito che la responsabilità civile dei genitori per i contratti firmati dai figli non è automatica.

Cosa fare in concreto per annullare un acquisto non autorizzato
Vediamo, dunque, cosa può fare un genitore quando scopre che il figlio minorenne ha effettuato una spesa online a sua insaputa:
  • contattare tempestivamente il venditore, preferibilmente tramite PEC o raccomandata, segnalando che l’acquirente era un minore non autorizzato;
  • chiedere formalmente l’annullamento del contratto, specificando l’assenza della capacità di agire da parte dell’acquirente;
  • prepararsi alla restituzione del bene, che dovrà essere in condizioni integre e, se possibile, avvalendosi di spedizione tracciabile;
  • richiedere il rimborso dell’importo pagato, anche se il pagamento è avvenuto con una carta intestata al minore.
Quando il contratto diventa irrevocabile
Tuttavia, non tutti i contratti conclusi dal minore sono annullabili. Invero, l’art. 1426 del c.c. introduce un’eccezione: se il minore ha agito con l’intento deliberato di nascondere la propria età – ad esempio falsificando un documento d’identità – il contratto potrebbe non essere più annullabile. Tuttavia, non si configura un raggiro sufficiente a precludere l’annullamento allorquando il minore, in sede di acquisto, mette una semplice spunta a una casella in cui si dichiara di avere almeno 18 anni. Quando, però, il minore falsifichi documenti per aggirare controlli sull’età, allora il venditore potrebbe opporsi all’annullamento, sostenendo di essere stato ingannato in modo doloso.


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