(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
252 La frequenza dei contratti di assicurazione sulla vita a beneficio di un terzo mi ha indotto a disciplinare la revocabilità della stipulazione che ha per oggetto una prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante e il diritto degli eredi del terzo che premuore allo stipulante (art. 270).
Mi è sembrato di potere affermare la persistenza del potere di revoca da parte dello stipulante nonostante la dichiarazione del terzo di volere profittare della stipulazione, dato il carattere di quest'ultima, che normalmente, non ha causa onerosa, e quindi non implica alcun obbligo di mantenere ferma l'attribuzione patrimoniale compresa nella stipulazione.
L'art. 270 lascia, tuttavia, salva la ipotesi di irrevocabilità del beneficio risultante da patto espresso o (nel caso di stipulazione credendi o solvendi causa) dall'essenza stessa della stipulazione; e soggiunge che la revoca del beneficiò puo darsi mediante disposizione testamentaria perché, pur essendo il testamento destinato a contenere dichiarazioni dispositive del patrimonio del testatore, tuttavia può servire ad esprimere una volontà diretta a diversi effetti giuridici. Se può contenere il riconoscimento di un debito, la rinunzia ad un diritto, il riconoscimento della paternità, ecc., può anche comprendere una dichiarazione di revoca di benefici attribuiti ad un terzo.
La premorienza del terzo allo stipulante trasmette agli eredi del primo il diritto alla prestazione che è oggetto di una stipulazione non ancora revocata, perché il solo fatto che non interviene la revoca del beneficio alla morte del terzo fa intendere la volontà dello stipulante di estendere il beneficio agli eredi del defunto: ciò è ovvio se la stipulazione è intervenuta in corrispettivo di una prestazione data o promessa dal terzo, oppure per estinguere un debito preesistente tra terzo e stipulante.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
645 Figura particolare di contratto a favore di terzi e quella in cui la prestazione deve eseguirsi posteriormente alla morte dello stipulante. Essa ha precipuo riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita a beneficio di terzi, ma estende il suo ambito anche fuori del contratto d'assicurazione. La stipulazione in tal caso deve potersi revocare pur quando il terzo ha dichiarato di volerne profittare (
art. 1412 del c.c.); questo in omaggio alla presunta volontà del promittente che non intende dare carattere definitivo alla destinazione del beneficio. Però lo stipulante può rinunziare validamente al potere di revoca, esprimendo così l'intenzione di attribuire in modo definitivo il beneficio; il che in particolar modo si verifica, quando l'attribuzione scaturente dalla stipulazione rappresenta l'adempimento di un obbligo preesistente. Se il terzo premuore allo stipulante, appare meglio rispondente alla presumibile volontà di questo ritenere che egli abbia voluto estendere il beneficio agli eredi del terzo; se non avesse voluto tale effetto avrebbe manifestato una diversa volontà revocando il beneficio o limitandone l'attribuzione alla persona del terzo medesimo (art. 1412, secondo comma).