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Articolo 492 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Dispositivo dell'art. 492 bis Codice di procedura civile

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne da' comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del Codice Penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza(4).

Note

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal D. L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L.6 agosto 2015, n. 132.
(3) Periodo aggiunto dal D. L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L.6 agosto 2015, n. 132.
(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 492 bis Codice di procedura civile

Anche su questa norma è intervenuta in maniera radicale la Riforma Cartabia, con l’intento di semplificare la procedura, consentendo al creditore di rivolgersi immediatamente all’ufficiale giudiziario anziché al Presidente del Tribunale per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore.

La nuova disposizione prevede adesso due distinte ipotesi:
a) la prima è quella in cui il creditore intenda incaricare l’ufficiale giudiziario al compimento della ricerca telematica di eventuali beni da pignorare, ciò che presuppone l’avvenuta notifica del precetto ed il decorso del termine di 10 giorni di cui all’art. 482 del c.p.c..
Come si è prima accennato, infatti, non è più necessario rivolgersi al Presidente del Tribunale, essendo stata eliminata la necessità di un suo provvedimento autorizzativo come richiesto dalla norma previgente.
Del resto l’attività del Presidente si riduceva ad un mero controllo formale della sussistenza dei presupposti per poter condurre l’esecuzione, controllo che lo stesso ufficiale giudiziario può compiere e che deve in ogni caso effettuare prima di procedere a pignoramento.

b) la secondo ipotesi prevista dalla norma è quella in cui il creditore, munito di titolo esecutivo e con precetto non ancora notificato o già notificato, non voglia rischiare di perdere la concreta possibilità di soddisfare il proprio credito e così, facendo valere il pericolo nel ritardo, faccia immediata istanza al Presidente del Tribunale volta ad ottenere l’autorizzazione da parte dello stesso di effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare.
In questa ipotesi è stata mantenuta valida la necessità di un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale in quanto il suo controllo non potrà limitarsi ad aspetti meramente formali (come fa l’ufficiale giudiziario), ma estendersi alla valutazione dell’effettiva sussistenza del pericolo che si adduce a giustificazione della reale urgenza di condurre la ricerca ancor prima della notifica del precetto o, comunque, prima che si decorso il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 482 del c.p.c..

Una novità di assoluto rilievo è quella poi di cui al terzo comma della norma, ove viene espressamente previsto che, sia nel caso di istanza effettuata direttamente nei confronti dell’Ufficiale Giudiziario che nel caso in cui, dopo la notifica del precetto ma prima della scadenza del termine di cui all’ art. 482, il creditore, al fine di evitare il pericolo nel ritardo, si sia previamente rivolto al Presidente del Tribunale, il termine di novanta giorni di efficacia del precetto di cui al primo comma dell’art. 481 del c.p.c. deve intendersi ipso iure sospeso per effetto della semplice proposizione dell’istanza.

Tale sospensione, la cui ratio si individua nell’esigenza di garantire la tutela dell’interesse del debitore ed evitare un ingiustificato giudizio di opposizione a precetto art. 615 del c.p.c., opera, alternativamente, fino:
1. alla comunicazione, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di non aver potuto eseguire le ricerche telematiche per mancanza dei presupposti;
2. fino al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza;
3. fino alla comunicazione del processo verbale di cui al 4° co. di questa stessa norma, ove si prevede che, al termine delle operazioni, l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone opportuna comunicazione al creditore istante.

Occorre precisare che il potere di ricerca attribuito da questa norma all’ufficiale giudiziario incontra attualmente il limite delle disposizioni di settore nell’ambito dell’accesso ai dati e alle informazioni acquisite negli archivi automatizzati dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’Interno e ciò in conformità al Testo Unico di pubblica sicurezza, che, per comprensibili ragioni, vieta l’utilizzo di informazioni e dati raccolti dagli ufficiali di pubblica sicurezza e dai funzionari dei servizi di sicurezza per finalità diverse da quelle stabilite dal codice di procedura penale.
Per tale ragione l’ufficiale giudiziario in questo primo momento non potrà che limitarsi ad attestare di non poter effettuare l’accesso diretto alle suddette banche dati ex art. 155 quinquies delle disp. att. c.p.c..

Ove la ricerca telematica si concluda con l’individuazione di beni o somme di denaro pignorabili da parte dell’Ufficiale Giudiziario nel suo luogo di competenza, quest’ultimo, acquisito il titolo esecutivo ed il precetto anche telematicamente dal fascicolo informatico ed eseguiti gli adempimenti di legge del caso (secondo quanto disposto dagli artt. 517, [n518cpc]] e 520), potrà poi procedere al pignoramento degli stessi, eventualmente interessando il creditore nella scelta dei beni da sottoporre ad esecuzione, qualora dalle ricerche siano emersi più beni o più crediti potenzialmente pignorabili (si veda in tal senso il secondo comma dell’art. 155 ter delle disp. att. c.p.c.).

Qualora, invece, dovessero emergere beni o somme pignorabili al di fuori del territorio di competenza dell’Ufficiale Giudiziario, lo stesso rilascerà al creditore esecutante copia autentica del processo verbale relativo alle ricerche telematiche effettuate e sarà il creditore, entro il termine di 15 giorni, a doversi rivolgere all’Ufficiale Giudiziario competente, richiedendogli di procedere al pignoramento dei beni o delle somme emerse dalle ricerche, in conformità alle specifiche discipline stabilite per le diverse forme di pignoramento.
Può presentarsi il caso in cui l’ufficiale giudiziario, recatosi nei luoghi in cui, secondo le ricerche telematiche effettuate, dovrebbero trovarsi i beni pignorabili, non trovi materialmente gli stessi.
A tale ipotesi è dedicato il comma 7 di questa disposizione, ove viene disposto che, anche ove dovessero essere individuati altri beni differenti da quelli emersi dalle ricerche, gli stessi non potranno essere sottoposti a pignoramento, dovendosi l’Ufficiale Giudiziario attenere strettamente al pignoramento dei beni oggetto del processo verbale predisposto a conclusione delle ricerche telematiche effettuate; per i beni non materialmente reperibili, invece, dovrà essere redatto verbale di pignoramento infruttuoso, con intimazione al debitore di indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui tali beni si trovano e altresì con l’avvertimento che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma del sesto comma dell’art. 388 del c.p..

Altra ipotesi disciplinata dalla norma è quella in cui, dalle ricerche telematiche condotte da parte dell’Ufficiale Giudiziario, risulti che alcune cose mobili appartenenti al debitore si trovino nel possesso di soggetti terzi.
In questo caso si prevede che l'Ufficiale Giudiziario possa procedere ad un pignoramento presso terzi sui generis, notificando d'ufficio sia al debitore che al terzo nella disponibilità dei beni il verbale del pignoramento e provvedendo ad indicare non soltanto il credito sulla cui base l’esecuzione viene condotta (oltre, ovviamente, al relativo titolo esecutivo e precetto), ma anche, oltre ad una serie di dati tecnici, l'avvertimento al debitore di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 492 del c.p.c. nonché “l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 del c.p.c.”.
Ove il terzo dovesse poi rendere una dichiarazione ex art. 547 del c.p.c. contrastante con le risultanze telematiche ottenute dall’Ufficiale Giudiziario, si applicheranno le disposizioni di cui all’ art. 549 del c.p.c., valide per l’accertamento dell’obbligo del terzo.

I commi nove e dieci disciplinano i casi in cui “l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi” e “l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma”.
In entrambi i casi l’Ufficiale Giudiziario dovrà sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Con l’ultimo comma, infine, il legislatore della Riforma ha ritenuto opportuno introdurre (a pena di inefficacia del pignoramento e per il solo caso in cui ci si sia avvalsi della sospensione del termine di cui al terzo comma), uno specifico obbligo per il creditore di provvedere al deposito, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, anche dell’istanza rivolta all’ufficiale giudiziario o dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale, evidentemente solo nei casi in cui la stessa è prevista, così come della comunicazione del verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario all’esito delle verifiche telematiche effettuato presso l’anagrafe finanziaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, ovvero, nel caso di mancanza dei presupposti dell’istanza, la comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito alcuna ricerca o ancora il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell’istanza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 492 bis Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Fabio C. chiede
mercoledì 16/12/2020 - Sardegna
“Buongiorno faccio parte di un condominio composto da 7 unita' abitative. Da 9 anni un condomino non paga piu' il condominio accumulando un debito di circa 5700,00 euro. L'anno scorso si è fatto una istanza di pignoramento del conto corrente della moglie ( la famiglia ha solo un'entrata documentata ed hanno 2 figli minori) non andato a buon fine poiche' il datore di lavoro ha comunicato che 1/5 dello stipendio è gia' impegnato per 10 anni.
Abbiamo chiesto all'amministratore se si potevano pignorare beni mobili come la vettura di loro propieta' o cio' che vi era all'interno della casa, ma confrontatosi con un suo legale, ci ha sconsigliato questa soluzione perchè non avrebbe portato a nulla di buono, così come pignorare nuovamente il conto corrente tra 10 anni perche' potrebbero richiedere 1/5 dello stipendio.
Ci ha indirizzato per una eventuale istanza di pignoramento della casa o meta' di essa sempre che non sia ipotecata.
Cosa consigliate per riscuotere questa somma?
Grazie anticipatamente”
Consulenza legale i 17/12/2020
Purtroppo pur avendo un titolo esecutivo per recuperare un credito, spesso a volte questo non è possibile per una situazione di insolvenza del debitore, come nel caso in esame.
Ricordiamo che un diritto di credito (fatta eccezione per ipotesi particolari di prescrizioni brevi) si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), salvo cause interruttive.
Pertanto, il titolo in Vs possesso (immaginiamo un decreto ingiuntivo) potrà comunque essere nuovamente azionato rinnovando la notifica dell’atto di precetto e procedendo con nuovi pignoramenti.

Da quello che leggiamo nel quesito, al momento, non appaiono esservi molte strade alternative per il recupero del credito.

I tipi di pignoramento azionabili sono tre: pignoramento mobiliare, presso terzi ed immobiliare.
In genere, quello preferibile se il soggetto debitore ha un conto corrente, uno stipendio o una pensione è il prezzo terzi. Nella presente vicenda questo però è già stato esperito senza successo.
Il pignoramento mobiliare può essere azionato appunto verso i beni mobili di proprietà del debitore (ad esempio, mobilio oppure l’autovettura di proprietà). Questo tipo di pignoramento è forse il più economico in termini di spese da anticipare ma spesso non ha buon esito (per incapienza dei beni, ad esempio, o anche per la perdita di valore di essi durante l’asta).
Vi è poi il pignoramento immobiliare che può avere ad oggetto case, terreni ecc.ecc. e che ha come svantaggi i costi piuttosto alti, la lunghezza del procedura e a volte anche situazioni difficoltose in caso di indivisibilità degli immobili.

Nella presente vicenda, visto l’importo da recuperare, concordiamo che forse il pignoramento dell’autovettura non sia risolutivo (salvo che si tratti di un veicolo di elevato valore che copra sia il credito che le spese).
In effetti, forse, potete tentare la strada del pignoramento dell’appartamento del debitore dal momento che comunque i relativi costi verrebbero ripartiti tra i condomini.

In ogni caso, è consigliabile prima di tentare nuovi pignoramenti, conoscere con esattezza quali possano essere i beni da pignorare.
Per fare ciò è possibile utilizzare la procedura prevista dall’art. 492 bis del codice di procedura civile che prevede che “il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.”
A seguito di tale autorizzazione, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziarie in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Ferma la strada del pignoramento, da ultimo, suggeriamo di tentare (se non già fatto) di approvare un piano di rateizzazione del pagamento per permettere al debitore di pagare in modo dilazionato.

Giorgio Z. chiede
martedì 22/01/2019 - Lazio
“Io e mia moglie siamo stati oggetto di truffa tramite l'acquisto da un mercante d'arte di quadri contraffatti. Premesso che abbiamo già presentato all'A.G. una querela ai sensi dell'art. 642 del C.P. e dell'art. 178 della legge 42/2004, intendiamo procedere anche per le procedure civili per ottenere il rimborso delle cifre spese. I pagamenti delle opere contraffatte sono stati effettuati in contanti, con assegni bancari intestati e incassati alla compagna del mercate d'arte e tramite bonifici bancari a favore di una sua socia. A seguito di nostre indagini abbiamo saputo che il mercante d'arte e la sua socia non possiedono beni immobili e giacenze patrimoniali presso banche, mentre la di lui compagna possiede beni immobili (un casa di modesto valore), ma soprattutto importanti giacenze patrimoniali presso un'agenzia di Roma di una nota banca e presso l'ufficio postale di Frascati Centro. Per poter risalire ove sono custoditi i soldi indebitamente percepiti abbiamo bisogno di conoscere i movimenti bancari della socia e della compagna del mercante d'arte e quindi eseguire i provvedimenti giudiziari di recupero. La domanda è se la banca o la posta a fronte di una richiesta autorizzata dal magistrato possono opporsi nel rilasciare informazioni patrimoniali invocando il segreto bancario/professionale, gli obblighi di privacy, ecc.”
Consulenza legale i 25/01/2019
Prima di rispondere alla domanda contenuta nel quesito, riteniamo opportuno fare alcune doverose brevi premesse.
Per “eseguire i provvedimenti giudiziari di recupero”, occorre a monte costituirsi un titolo esecutivo che nella presente vicenda appare mancante.
Infatti, l'ordinanza penale di cui si fa cenno nel suo chiarimento non costituisce un titolo in tal senso per azionare una azione esecutiva di recupero (anche se, ovviamente, ad essa da parte dei destinatari non potrebbero opporsi ragioni relative alla privacy per fornire informazioni in merito alle movimentazioni bancarie).

Ciò precisato, laddove nel processo penale lei si costituisca parte civile ed il giudice accerti la penale responsabilità degli imputati, la sentenza di condanna alla provvisionale costituirebbe un titolo esecutivo (peraltro, come ha osservato la Cassazione con sentenza n. 6022 del 2017, sarebbe sufficiente notificare il solo dispositivo senza attendere il deposito della motivazione laddove non contestuale).
Ciò posto, laddove invece non vi sia costituzione di parte civile, occorrerebbe intraprendere una autonoma azione in sede civile.

La presentazione di una querela costituisce per il giudice civile uno degli elementi da valutare ai fini di accertare l’avvenuta contraffazione.
Per inciso, deduciamo che la querela sia stata presentata (oltre che per il reato previsto dalla norma speciale) per il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p..

Ipotizzando che il giudizio civile si concluda con una sentenza che accoglie la domanda di accertamento e di condanna alla restituzione degli importi versati, a quel punto sarà possibile procedere con la fase esecutiva prospettata nel quesito.
In quest’ultimo leggiamo che il mercante d’arte e la socia non sarebbero titolari di beni immobili né di conti correnti.
Ad ogni modo, per verificare se nel frattempo abbiano dei soldi depositati, dopo la notifica dell’atto di precetto, occorre presentare una istanza al giudice ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c per ottenere appunto l’autorizzazione a ricercare telematicamente i beni da pignorare.
Tale autorizzazione del giudice consente all'ufficiale giudiziario l'accesso telematico diretto e gratuito agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni, dell’anagrafe tributaria (dove risultano anche i rapporti con gli istituti di credito) del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali.
Naturalmente, a fronte di un provvedimento del magistrato non potrà essere opposta alcuna motivazione quale il segreto bancario o il diritto di privacy.

Teniamo però presente che la predetta verifica ha riguardo ai beni presenti nel momento in cui viene effettuata e non a precedenti movimenti effettuati dal debitore. Infatti, quando viene, ad esempio, effettuato un pignoramento di un conto corrente bancario, quest’ultimo viene bloccato da quel momento in poi e non hanno rilevanza eventuali movimenti precedenti.