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Articolo 1840 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Apertura della cassetta

Dispositivo dell'art. 1840 Codice Civile

Se la cassetta è intestata a più persone(1), l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione(2).

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria(3).

Note

(1) Ciò accade quando il contratto è stato sottoscritto da una pluralità di utenti, definiti cassettisti.
(2) Ad esempio, le parti possono stabilire che uno degli intestatari non abbia diritto di aprire la cassetta ovvero possa procedervi solo in presenza di un altro o di tutti gli altri cassettisti.
(3) Si avrà intervento giudiziario nel caso in cui gli eredi non si accordino in ordine all'apertura della cassetta.

Ratio Legis

In caso di intestazione a più persone il legislatore presume che questo conferisca a tutti i medesimi poteri: ciò spiega la regola contenuta nel primo comma.
Il comma 2, invece, è stato introdotto al fine di evitare una possibile evasione dell'imposta di successione gravante sugli eredi.

Spiegazione dell'art. 1840 Codice Civile

Cassetta intestata a più persone

Nella norma contenuta nella prima parte dell’articolo viene accolto il sistema e il criterio liberale di considerare possibile e lecita l’apertura della cassetta a ciascuno degli intestatari di essa.

Il criterio accolto corrisponde sostanzialmente a quello secondo il quale è stato disciplinato il mandato conferito ad una pluralità di soggetti (art. 1716 del c.c.). Esso trova il proprio fondamento nella circostanza che, ove i diversi intestatari vogliano garantirsi rispettivamente gli uni verso gli altri in ordine alla possibilità di aprire individualmente la cassetta, potranno procedere alla stipulazione del patto contrario, per effetto del quale la banca si troverà costretta a non permetterne l’apertura se non con il concorso di tutti.

Per quanto niente il legislatore dica in proposito, si ritiene che l’opposizione di uno degli intestatari – intervenuta nelle forme legali – e portata a conoscenza della banca, a che questa impedisca l’apertura della cassetta agli altri intestatari, anche in assenza di esplicita pattuizione contraria, obblighi la banca ad impedire l’apertura della cassetta fino alla risoluzione dell’eventuale controversia che avrà dato luogo all’opposizione. La soluzione in questo senso, emerge, oltre che dall’obbligo generale fatto alla banca di procedere alla custodia e di garantire l’integrità interna ed esterna della cassetta, risulta dall’applicazione per analogia della disposizione contenuta nella seconda parte dell’articolo, per la quale la conoscenza della morte di uno degli intestatari impedisce alla banca che possa permetterne ai singoli l’apertura.

Per quanto non espressamente, è evidente nella norma contenuta nella prima parte dell’articolo in esame, che il legislatore ha voluto considerare i diversi intestatari della cassetta nei confronti della banca nella specifica posizione di mandatari e rappresentanti degli altri in riferimento all’identità di interessi loro in ordine al deposito e alla custodia e alla comunione di affari e di interessi rispetto al rapporto e al contenuto specifico della cassetta.


Apertura della cassetta in caso di morte di un intestario

Quale mezzo di assicurazione della banca di fronte alla pretesa degli intestatari in caso di morte di uno di essi, e quale mezzo di assicurazione degli aventi diritto eventuali, il legislatore stabilisce che, ove uno degli intestatari venga a mancare, all’apertura della cassetta non si possa procedere se non con l’accordo di tutti. Il diritto e l’obbligo della banca a negare l’apertura è subordinato però all’atto di comunicazione (a prescindere quindi dalla forma) dell’intervenuto decesso di uno dei contraenti e intestatari. L’accordo degli altri intestatari non è sufficiente per ottenere l’apertura della cassetta, occorrerà l’accordo assoluto di tutti gli aventi diritto e quindi anche degli aventi causa a seguito della morte e della successione del de cuius, spetterà all’autorità giudiziaria fissare le modalità dell’apertura.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1840 Codice Civile

Cass. civ. n. 13614/2013

La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all'apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1840 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Flavio R. chiede
lunedì 14/12/2020 - Lazio
“Essendo unico erede ed unico cointestatario di n. 2 cassette di sicurezza presso la stessa banca, cassette entrambe cointestate tra me e mio padre, venuto a mancare a febbraio 2020, volevo sapere se avevo diritto o meno ad accedere e ad aprire autonomamente le due cassette di cui trattasi, prima dell'inventario del notaio (insieme al perito) e prima della successione.
Inoltre sono a precisare che nella Copia Cliente già in mio possesso delle "Norme che regolano il servizio cassette di sicurezza" tra me ed il Gruppo ....., l'articolo 19 - Morte dell'intestatario o di uno degli intestatari-, recita fedelmente nel seguente modo:
"In caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari, la Banca, dopo averne ricevuto comunicazione, non consentirà l'apertura della Cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria".
Si richiede la Vostra consulenza ed interpretazione in merito, per sapere se essendo io l'unico erede e l'unico cointestatario in vita delle cassette (a seguito della morte di mio padre), ho oppure no il diritto di accedere alle due cassette di sicurezza in piena autonomia prima dell'inventario del notaio e prima della successione.”
Consulenza legale i 23/12/2020
Ciò che si ritrova scritto nelle norme che regolano il servizio delle cassette di sicurezza predisposte dalla Banca, in realtà rispecchia fedelmente il testo dell’art. 1840 c.c.
Tale norma, inserita nella sezione del codice civile dedicata proprio al servizio bancario delle cassette di sicurezza, disciplina le modalità di apertura della cassetta intestata a più persone, occupandosi specificamente al secondo comma del caso in cui uno dei cointestatari deceda.
In tale ipotesi, dal momento in cui la banca riceve comunicazione della morte, la norma dispone espressamente che l’apertura della cassetta di sicurezza può avvenire con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

Al di là di tale regola, che può definirsi di carattere generale, vi è anche una normativa specifica che disciplina casi come quello esposto nel quesito, e si tratta del D.lgs. n. 346 del 31.10.1990, c.d. Testo unico in materia di successioni e donazioni.
In particolare, l’art. 11 di tale D.lgs. dispone che si considerano compresi nell’attivo ereditario, e quindi nel patrimonio del defunto, i beni ed i titoli contenuti in cassette di sicurezza intestate al defunto stesso, precisando che, in caso di cointestazione della cassetta a più soggetti, le quote di ciascuno si considerano uguali, salvo che risultino diversamente determinate.

Il successivo art. 48 dello stesso Testo Unico sulle successioni dispone che, dopo la morte dell’intestatario, o di uno di essi, le cassette possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’amministrazione finanziaria o di un notaio, il quale ha il compito di redigere l’inventario del contenuto.
Inoltre, si aggiunge che la consegna del contenuto delle cassette di sicurezza agli aventi diritto (gli eredi oppure i legatari) può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione di successione.

Pertanto, sebbene nel caso di specie chi pone il quesito sia l’unico erede legittimo dell’altro cointestatario della cassetta deceduto (il che fa venir meno, almeno in linea teorica, la necessità dell’accordo di tutti gli aventi diritto), occorre pur sempre rispettare la procedura prevista dalle norme sopra citate, ossia l’art. 1840 c.c. e l’art. 48 TU successioni, con la conseguenza che la banca non potrà consentire l’apertura delle cassette al solo cointestatario superstite prima della redazione dell’inventario e dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione.

Si tratta, in effetti, di una scelta corretta, in quanto, essendo il contenuto di tali cassette segreto, sarebbe ben possibile rinvenire all’interno delle stesse una scheda testamentaria, nella quale il cointestatario deceduto abbia manifestato la volontà di nominare erede universale un estraneo.
In tal caso il notaio intervenuto, dopo aver redatto l’inventario del contenuto delle cassette, potrebbe anche curare la pubblicazione dell’eventuale scheda testamentaria reperitavi, dovendosi poi consegnare quanto ivi rinvenuto all’erede testamentario (salvo, ovviamente, il diritto del cointestatario alla sua metà e dell’erede legittimario di pretendere la propria quota di riserva a seguito del vittorioso esperimento delle necessarie azioni giudiziarie).
Si riporta a tal proposito una lontana sentenza della Pretura di Milano del 10.12.1990, in cui è detto quanto segue: “Il soggetto che, pur privo della qualità di presunto erede legittimo, fornisce precisi e concreti elementi indiziari circa la sussistenza di una scheda testamentaria a suo favore presso una cassetta di sicurezza intestata al defunto, quale persona ricompresa nella locuzione legislativa "coloro che possono avere diritto alla successione" di cui agli art. 753 n. 2, 763 e 769 c.p.c. può ritenersi legittimato ad ottenere che siano disposti l'apertura e l'inventario del contenuto della stessa cassetta di sicurezza da parte di un notaio, ulteriormente competente a curare la pubblicazione dell'eventuale scheda testamentaria reperitavi, qualora a ciò non abbiano ancora provveduto i presunti eredi legittimi".

Infine, per quanto concerne la corretta interpretazione di quella parte dell’art. 1840 c.c. in cui è detto “secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria”, ci si intende con essa riferire al caso di morte di uno degli intestatari, o anche dell’unico intestatario, il quale lascia una pluralità di aventi diritto; se tra questi nasce disaccordo, la banca potrà consentire l’apertura della cassetta soltanto secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria, come per l’art. 1772 del c.c..