Note
(1)
Si definisce espressa l'accettazione che risulti da una dichiarazione scritta del chiamato in cui vi sia la manifestazione della volontà di accettare l'eredità, assumendo il titolo di erede.
(2)
Gli effetti dell'accettazione retroagiscono a partire dal momento dell'apertura della successione (v. art.
459 c.c.).
(3)
L'accettazione è un negozio giuridico puro, a cui cioè non possono essere apposti termini o condizioni. Ove l'accettazione sia condizionata o sottoposta a termini, questa è nulla e, pertanto, non produttiva di alcun effetto.
(4)
Si ha accettazione parziale qualora l'erede dichiari di accettare solo una parte o alcuni beni dell'eredità, o rifiuti di accettare una o più disposizioni contenute nel testamento. In tali ipotesi l'accettazione è nulla.