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Articolo 475 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Accettazione espressa

Dispositivo dell'art. 475 Codice Civile

(1)L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699 c.c.] o in una scrittura privata [2702 c.c.], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648, 2685 c.c.](2).

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine(3).

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità(4).

Note

(1) Si definisce espressa l'accettazione che risulti da una dichiarazione scritta del chiamato in cui vi sia la manifestazione della volontà di accettare l'eredità, assumendo il titolo di erede.
(2) Gli effetti dell'accettazione retroagiscono a partire dal momento dell'apertura della successione (v. art. 459 c.c.).
(3) L'accettazione è un negozio giuridico puro, a cui cioè non possono essere apposti termini o condizioni. Ove l'accettazione sia condizionata o sottoposta a termini, questa è nulla e, pertanto, non produttiva di alcun effetto.
(4) Si ha accettazione parziale qualora l'erede dichiari di accettare solo una parte o alcuni beni dell'eredità, o rifiuti di accettare una o più disposizioni contenute nel testamento. In tali ipotesi l'accettazione è nulla.

Ratio Legis


Considerati i rilevanti effetti che produce l'assunzione della qualità di erede, è necessario disciplinare in maniera specifica quali siano gli atti e le dichiarazioni del chiamato da cui consegue l'accettazione dell'eredità.

Brocardi

Hereditas pro parte adiri nequit
Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest
Semel heres, semper heres

Spiegazione dell'art. 475 Codice Civile

L’accettazione espressa dell’eredità è la dichiarazione con cui il chiamato esprime la propria volontà di accettare l’eredità e assumere la qualità di erede.
Detta dichiarazione integra un negozio unilaterale di adesione all'offerta dell’eredità che deriva dalla delazione.
Si tratta di un:
  • actus legitimus o negozio giuridico puro che, in quanto tale, non ammette l’apposizione di condizioni o termini;
  • negozio formale in quanto deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;
  • negozio irrevocabile sulla base del principio generale del semel heres semper heres che tutela la certezza dei rapporti giuridici. Si garantisce in tal modo che una volta assunta la qualità di erede la stessa non possa venire meno per l’arbitraria volontà dello stesso e non si possano dunque determinare interruzioni relativamente alla titolarità dei rapporti facenti capo al de cuius.

L’accettazione dell’eredità non può essere parziale essendo la delazione unica e inscindibile.
Al riguardo, secondo la dottrina prevalente, qualora concorrano la successione legittima e quella testamentaria la delazione deve intendersi unica ancorché complessa trovando la sua fonte nella legge e nel testamento.
Ne consegue che, per il principio di unicità della delazione e stante impossibilità di accettazione parziale prevista dalla norma in esame, l’accettazione della successione legittima determinerà anche l’accettazione di quella testamentaria e viceversa.
Ciò è confermato dall'art. 483 del codice civile che prevede che colui che ha accettato quale erede legittimo nel caso di ritrovamento di un testamento sconosciuto all'apertura della successione sia considerato automaticamente anche erede testamentario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 475 Codice Civile

Cass. civ. n. 22730/2021

L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi).

Cass. civ. n. 19711/2020

Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.

Cass. civ. n. 5247/2018

In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.

Cass. civ. n. 264/2013

Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, secondo comma, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.

Cass. civ. n. 4426/2009

A norma dell'art. 475 cod. civ, l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede.

Cass. civ. n. 3021/1969

Ai sensi dell'art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell'art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.

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