(massima n. 1)
In materia di successione, tenendo conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 cod. civ. stabilisce espressamente che la stessa può essere domandata solo dai legittimari (in ciò confermato dall'art. 564, comma 2 cod. civ.) e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia strettamente personale e che non sia quindi rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione.