Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23862 del 4 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di successione, tenendo conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 cod. civ. stabilisce espressamente che la stessa può essere domandata solo dai legittimari (in ciò confermato dall'art. 564, comma 2 cod. civ.) e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia strettamente personale e che non sia quindi rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione.

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