Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1114 del 23 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore del de cuius è privo dell'interesse idoneo a legittimare il suo intervento ex art. 105 c.p.c. nel processo per azione di riduzione esperita dal legittimario, ove questi abbia accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario, poiché in tale ipotesi, quegli, a norma dell'art. 557 c.c., non può proporre in via surrogatoria l'indicata azione o approfittarne. Né detto interesse è ravvisabile in previsione di una eventuale decadenza dell'erede dal beneficio, giacché in tal caso l'estensione della responsabilità dello stesso coinvolgerebbe tutto il suo patrimonio e non soltanto i beni ottenuti mediante l'azione di riduzione, né in relazione ai vantaggi derivanti al creditore del de cuius dall'esperimento vittorioso dell'azione in questione da parte dell'erede beneficiato, trattandosi di
vantaggi postulanti l'insufficienza del patrimonio personale del medesimo a sopportare i pesi riflettentisi su di esso in alcune evenienze relative all'eredità beneficiata (art. 492 c.c.) e comunque connessi ad un incremento del patrimonio del debitore, configurante di per sé un interesse del creditore generico e di mero fatto.

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