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Articolo 1542 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Garanzia

Dispositivo dell'art. 1542 Codice Civile

Chi vende [1470] un'eredità(1) senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede(2).

Note

(1) In tal caso la vendita ha ad oggetto le situazioni giuridiche attive e passive acquistate dall'erede purché di contenuto patrimoniale e con esclusione, quindi, dei rapporti di carattere personale.
(2) Egli, quindi, non è tenuto alla garanzia per evizione secondo le previsioni generali (v. 1483 ss. c.c.) ma se non è erede si verifica un'ipotesi di vendita di bene altrui (1478 c.c.).

Ratio Legis

La previsione si giustifica proprio in considerazione del fatto che la vendita avviene in blocco.

Spiegazione dell'art. 1542 Codice Civile

Vendita d'eredità

Chi vende l'eredità non vende tanto le singole cose che ne fanno parte quanto universum jus. Egli deve perciò garantire la qualità ereditaria: solo se non è in condizione di garantirla, egli è inadempiente.
Le norme sulla vendita dell'eredità hanno notevole analogia con gli artt. 2555-2562 cod. civ. circa l'azienda e i negozi che hanno per oggetto l'azienda commerciale, anch'essa universitas jurium.


Beneficio d'inventario

L'erede beneficiato decade dal beneficio d'inventario per il solo fatto d'aver alienato ad altri l'eredità? Dell'amministrazione dei beni ereditari egli non risponde se non per colpa grave: art. 491 cod. civ.. E non può ritenersi immune da colpa grave se trasmette all'acquirente il possesso e l'amministrazione dei beni ereditari. Se invece conserva possesso ed amministrazione, poiché l'alienazione dell'eredità non è alienazione di singoli beni ereditari, non incorre nella decadenza comminata dall'art 493 cod. civ..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1542 Codice Civile

Cass. civ. n. 4831/2019

La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2014).

Cass. civ. n. 5145/2012

Nell'oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. c.c., non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di "petitio hereditatis" in capo al compratore dell'eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'eredità.

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