Chi vende [1470] un'eredità(1) senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede(2).
Note
(1)
In tal caso la vendita ha ad oggetto le situazioni giuridiche attive e passive acquistate dall'erede purché di contenuto patrimoniale e con esclusione, quindi, dei rapporti di carattere personale.
(2)
Egli, quindi, non è tenuto alla garanzia per evizione secondo le previsioni generali (v. 1483 ss. c.c.) ma se non è erede si verifica un'ipotesi di vendita di bene altrui (1478 c.c.).