Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3389 del 22 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'ereditą, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'ereditą prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27/10/2010).

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