Il campione nato a Copparo e il tramonto dell'ippica italiana
Varenne era nato il 19 maggio 1995 all'allevamento di Zenzalino, a Copparo: figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, lo aveva rilevato l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, mancato a sua volta nel maggio 2025, affidandone quasi sempre le redini a Giampaolo Minnucci. In carriera Varenne ha portato a casa oltre 6 milioni di euro tra premi, due Grand Prix d'Amérique parigini, due Elitloppet svedesi a Stoccolma, la Breeders Crown newyorchese e un doppio Grand Slam, nel 2001 e nel 2002. Chiusa l'attività agonistica a Montréal nel settembre del 2002, era diventato riproduttore, con oltre 2.000 puledri all'attivo, prima di trascorrere gli ultimi anni in pensione a Eboli.
La sua carriera si è svolta mentre l'ippica italiana entrava in una forte crisi. Basti pensare che il montepremi complessivo nel 2011 superava i 200 milioni di euro, ma già nel 2014 si era ridotto a 75 milioni. San Siro, Agnano, Livorno e Tor di Valle hanno chiuso in un solo inverno; l'ippodromo del Casalone di Grosseto è fermo dal fallimento della società che lo gestiva nel 2018; l'impianto dei Pini di Follonica è inattivo, mentre a Livorno solo un affidamento diretto ha scongiurato la paralisi del Caprilli dopo un bando andato deserto.
Dalla cosa all'essere senziente
Durante la crisi dell'ippica, però, il diritto compiva un percorso opposto. Fino a pochi decenni fa l'animale era considerato una res, un bene disciplinato dalle sole regole della proprietà. La svolta è arrivata con la l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito nel Codice penale l'intero Titolo IX-bis, rubricato “Delitti contro il sentimento per gli animali”: da allora punisce chi uccide un animale per crudeltà o senza motivo (art. 544 bis del c.p.), chi lo maltratta o lo costringe a fatiche insostenibili (art. 544 ter del c.p.), chi organizza combattimenti o gare clandestine (art. 544 quinquies del c.p.) e chi lo abbandona (art. 727 del c.p.). Su questo impianto è intervenuta la l. 6 giugno 2025, n. 82, che ha alzato le pene e ha attribuito per la prima volta ai cavalli un livello di protezione superiore rispetto agli altri animali. Alla base di questa evoluzione si colloca l'art. 13 TFUE, che qualifica gli animali come esseri senzienti e non più come cose. Non ancora persone, ma comunque soggetti titolari di una dignità giuridica crescente.
Il “cavallo atleta”: una categoria che nasce nel 2021
È in questo quadro che si colloca la nozione di cavallo atleta, comparsa per la prima volta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il decreto che ha riordinato la disciplina degli enti sportivi. L'art. 2, lett. g) la circoscrive all'equide “registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri”. Le tre condizioni richiamate, secondo l'art. 22, devono coesistere. Occorrono cioè un documento di identificazione conforme al regolamento (UE) 2021/963, la dichiarazione di esclusione dalla filiera alimentare e l'iscrizione al repertorio cavalli atleti tenuto da una federazione riconosciuta.
Chi detiene l'animale, ai sensi dell'art. 19, deve garantirgli condizioni di benessere adeguate proprio in ragione della sua sensibilità - riconosciuta dall'art. 13 TFUE - e non può ricorrere a metodi di addestramento dannosi né a forme di coercizione. L'art. 20 esclude dalle competizioni gli animali privi di un'idoneità veterinaria certificata e gli equidi i cui detentori abbiano riportato condanne definitive per reati contro gli animali. L'art. 23, infine, prevede l’obbligo di un controllo veterinario sportivo con cadenza annuale. Particolarmente rilevante è il comma 6 dell'art. 19, che vieta di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, salvo l'abbattimento umanitario. Tale norma è la dimostrazione che il cavallo atleta non è una risorsa da dismettere a fine carriera, ma un soggetto a cui l'ordinamento riconosce il diritto a una vita dignitosa anche dopo il ritiro.
Il doping equino nella giurisprudenza penale
La qualifica di atleta produce anche conseguenze penali precise. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la somministrazione di sostanze vietate a un cavallo da competizione integri sia il reato di frode sportiva ai sensi dell’art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sia il maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 35176 del 2018, ha definito doping ogni pratica capace di procurare all'uomo, come all'animale, un rendimento superiore alle proprie doti fisiologiche in un dato momento, includendovi la somministrazione di analgesici idonei ad alterare il risultato della gara.
Sempre la Cassazione penale, con sentenza n. 38647 del 2017, ha chiarito che il divieto relativo alle sostanze dell'allegato 1 al regolamento UNIRE opera in termini assoluti, a prescindere dal quantitativo somministrato, perché la sostanza vietata è comunque idonea a compromettere la salute del cavallo e la lealtà della competizione.
Sulla stessa linea si collocano Cass. pen., sentenza n. 24257 del 2024, che ha inquadrato il doping equino nell'impiego di agenti esogeni privi di giustificazione terapeutica volti a migliorare le prestazioni e Cass. pen., sentenza n. 16254 del 2024, riferita alla somministrazione di broncodilatatori a cavalli in gara. Da questo orientamento emerge chiaramente che il doping non danneggia soltanto gli avversari in pista, ma costituisce esso stesso una forma di sopraffazione sull'animale, spinto oltre i propri limiti fisiologici.
La responsabilità civile per i danni causati dal cavallo
Dal punto di vista del diritto civile, chi possiede un cavallo o se ne serve risponde dei danni che l'animale provoca in base a quanto previsto dall'art. 2052 del c.c.. Il proprietario dell’animale è gravato da responsabilità oggettiva, della quale può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1261 del 2023, ha condannato un proprietario per le lesioni al volto subite da una cavallerizza colpita da un calcio nel paddock, spiegando che una reazione imprevista del genere non basta a integrare il caso fortuito, essendo un rischio tipico e prevedibile di chi frequenta i cavalli. Il Tribunale di Bergamo, sentenza n. 684 del 2026, è giunto a conclusioni analoghe sull'imbizzarrimento, aggiungendo che, quando a rispondere è chi utilizza l'animale senza esserne proprietario, occorre comunque verificare che questi ne avesse in concreto il controllo, dato che le due responsabilità non si sommano, ma si alternano a seconda di chi eserciti il governo effettivo del cavallo.