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Articolo 544 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divieto di combattimenti tra animali

Dispositivo dell'art. 544 quinquies Codice Penale

(1)Chiunque promuove, organizza o dirige(2) combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica(3) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

  1. 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  2. 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  3. 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) La norma si pone in rapporto di specialità (v. art. 15) con quanto disposto dall'art. 544 ter.
(3) Si tratta di una condizione oggettiva di punibilità, che però si considera riferita solo alle competizioni, essendo i combattimenti di per sè già pericolosi.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente tale copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che negava un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza, risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

Spiegazione dell'art. 544 quinquies Codice Penale

Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Gli articoli del codice penale introdotti no forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. Specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”.

Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli 727 bis e 733 bis.

La norma in esame punisce l'organizzazione, la promozione o la direzione di combattimenti o competizioni tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica. Per contro, il mero partecipante alla gara è punito più lievemente, sia che allevi o addestri l'animale per tale scopo, sia che acconsenta semplicemente alla partecipazione del proprio animale, anche senza un addestramento all'uopo destinato.

Trattasi (almeno con riguardo al primo comma) di reato di pericolo, in quanto non è necessaria una effettiva lesione dell'integrità fisica dell'animale.

Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessario il pericolo di insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, il pericolo di una mera diminuzione dell'originaria integrità dell'animale.

Massime relative all'art. 544 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 42434/2015

In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integritą fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-quinquies cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle peculiaritą della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato per aver partecipato con il proprio cavallo ad una competizione non autorizzata, ritenuta pericolosa per l'assenza della delimitazione della pista, il difetto di agibilitą dell'ippodromo e la mancanza di un presidio medico e di un servizio veterinario).

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