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Se il cane sbuca improvvisamente sulla strada il padrone è tenuto a risarcire i danni

Se il cane sbuca improvvisamente sulla strada il padrone è tenuto a risarcire i danni
Secondo la Cassazione, in caso di urto dell'auto con un animale, il proprietario-custode deve ritenersi responsabile, salvo che provi il "caso fortuito".
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4202 del 17 febbraio 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale e risarcimento del danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati alla propria auto, a seguito dello scontro con il cane di proprietà di un altro soggetto, che era sbucato improvissamente sulla strada.

Il Giudice di pace, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda e la sentenza era stata confermata anche in grado di appello.

Il Tribunale, infatti, evidenziava come non vi fosse alcun elemento che inducesse a ritenere che il conducente fosse responsabile dello scontro, dovendosi ricondurre l’esclusiva responsabilità del sinistro a colpa del proprietario (e custode) del cane, il quale non aveva superato la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. (che esclude la responsabilità del proprietario dell’animale solo laddove questi riesca a provare che il l’evento dannoso si sia verificato per “caso fortuito”).

Non era, del resto, stato dimostrato che il conducesse procedesse a velocità eccessiva, essendo, al contrario, credibile, “in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura, che il cane fosse sbucato all'improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata, com'era confermato anche dalla presenza di accessi laterali, sebbene sterrati”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condannato decideva di impugnare la sentenza d’appello dinanzi la Corte di Cassazione, evidenziando come il Tribunale avesse “errato nel ricostruire l'incidente e nell'attribuzione della responsabilità”.

Secondo il ricorrente, infatti, la correttezza del comportamento di guida del conducente danneggiato “sarebbe stata dedotta dall'interrogatorio formale del medesimo” ed “errata sarebbe la ricostruzione nel senso di ritenere che il cane provenisse da destra, mentre sarebbe stata trascurata la deposizione del vigile urbano che aveva negato l'esistenza di accessi laterali alla strada in questione”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, il Tribunale, nel condannare il ricorrente, non si sarebbe basato solo sulle risultanze dell’interrogatorio formale, avendo il medesimo ricostruito i fatti di causa in maniera ampia e adeguatamente motivato le proprie conclusioni.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza di secondo grado.


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