Con la sentenza 17569/2026, la Suprema Corte ha affrontato un tema particolarmente delicato: il rapporto tra responsabilità professionale del personale sanitario e condizioni di lavoro gravose, sancendo che il semplice sovraccarico lavorativo non costituisce una valida giustificazione per errori che riguardano attività fondamentali e rientranti nelle competenze ordinarie di un dottore.
La vicenda giudiziaria traeva origine da un episodio avvenuto alcuni anni fa. Una donna si presentò al pronto soccorso lamentando un forte dolore toracico irradiato verso il dorso. Dopo la visita, il medico di turno formulò una diagnosi di mialgia dorsale diffusa, prescrivendo farmaci antinfiammatori e consigliando ulteriori accertamenti nei giorni successivi. Ma - secondo quanto emerso nel corso del processo - l'elettrocardiogramma eseguito alla paziente mostrava già chiari segni di un infarto miocardico acuto in corso.
Ebbene, nonostante questo preoccupante quadro, il sanitario non dispose ulteriori esami diagnostici, né rispettò il protocollo previsto per i casi di infarto. Non solo. L'uomo non organizzò il trasferimento della paziente presso il reparto di cardiologia o la sala di emodinamica della stessa struttura sanitaria, dove sarebbe stato possibile effettuare tempestivamente procedure salvavita e, se necessario, l'impianto di uno stent. Tre giorni dopo le dimissioni la donna morì a causa di una insufficienza cardiocircolatoria acuta, conseguente all'infarto.
Nel procedimento penale conseguito al tragico evento, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l'errore diagnostico e le omissioni successive avessero avuto un ruolo determinante nel decesso della paziente. Hanno così condannato il medico per omicidio colposo (art. 589 del c.p.) e al risarcimento danni - in solido con la struttura sanitaria - nei confronti delle parti civili costituite. Ma il professionista non si è dato per vinto e ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo una tesi sintetizzabile come segue:
- ha affermato di aver lavorato in condizioni estremamente difficili, perché reduce da un turno protrattosi per circa due giorni consecutivi senza adeguato personale di supporto;
- ha evidenziato che il marito della paziente non avrebbe comunicato correttamente alcune pregresse patologie cardiache della donna, rendendo incompleta l'anamnesi.
Non solo. L'aspetto più interessante della pronuncia riguarda il tema del sovraccarico lavorativo, il quale non basta ad escludere la colpa. Il medico sosteneva che la stanchezza accumulata e le difficili condizioni operative avessero inciso sulla sua capacità di svolgere correttamente la prestazione professionale. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità penale non può essere esclusa invocando - in modo generico - stress, affaticamento o carenze organizzative della struttura sanitaria.
Perché possa configurarsi una situazione di "non esigibilità" della condotta professionalmente dovuta, occorre dimostrare concretamente in che modo le specifiche condizioni lavorative abbiano reso impossibile o estremamente difficile adempiere agli obblighi professionali richiesti. Ebbene, nel caso esaminato, il ricorrente non era stato in grado di spiegare come il lungo turno di lavoro avrebbe potuto impedire la corretta lettura di un elettrocardiogramma con palesi segni di infarto. Anzi, la Corte ha sottolineato che le varie attività omesse - tra cui la richiesta di esami ematici appropriati e il trasferimento nel reparto specialistico - erano relativamente semplici e costituivano parte integrante delle funzioni fondamentali di chi opera in un servizio di emergenza, come un medico di pronto soccorso.
Peraltro, nel tentativo di sostenere la sua tesi, l'uomo aveva invocato il cosiddetto "scudo penale" introdotto durante l'emergenza pandemica. La normativa emergenziale contenuta nell'art. 3-bis del decreto-legge 44/2021 aveva infatti limitato la responsabilità penale del personale sanitario per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, circoscrivendo la punibilità ai soli casi di colpa grave. Ma tale disciplina era stata prevista per affrontare circostanze del tutto eccezionali, espressamente caratterizzate da:
- emergenza epidemiologica;
- conoscenze scientifiche ancora incomplete sul virus;
- necessità di operare in contesti straordinari;
- impiego di personale talvolta privo di specifica specializzazione.
La sentenza affronta anche un rilevante profilo probatorio. La difesa sosteneva che l'autopsia, effettuata diversi mesi dopo il decesso a seguito di riesumazione della salma, non avesse fornito prove assolutamente certe sulle cause della morte. Ma la Corte ha respinto anche questa contestazione. Secondo i giudici, l'elettrocardiogramma eseguito quando la paziente era ancora in vita era dimostrazione oggettiva dell'infarto in corso. Inoltre, i risultati dell'autopsia hanno costituito un ulteriore elemento di conferma, compatibile con la sopravvivenza della paziente per alcuni giorni dopo il grave evento ischemico.
In breve, secondo la Corte, non vi è stata quindi alcuna sovrapposizione impropria tra prova dell'errore medico e prova della causa del decesso, bensì una convergenza di elementi probatori differenti che ha consentito di accertare il nesso causale secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533 del c.p.p..
Ricapitolando, la sentenza n. 17569/2026 della Cassazione ribadisce un principio giurisprudenziale di rilievo generale per il settore sanitario: stanchezza, stress e sovraccarico di lavoro non costituiscono automaticamente una causa di esclusione della responsabilità professionale. Per sottrarsi all'addebito di colpa, il sanitario dovrebbe dimostrare concretamente che le condizioni operative abbiano reso impossibile adempiere agli obblighi professionali richiesti nel caso concreto. Se invece sono omesse attività essenziali, di immediata esecuzione e rientranti nelle competenze fondamentali del medico, il semplice richiamo alla fatica o alla pressione lavorativa non basta a escludere la responsabilità.
In definitiva, la pronuncia è un importante punto di riferimento sia per gli operatori sanitari sia per i pazienti, rimarcando che la tutela della salute impone il rispetto di standard professionali che non possono essere derogati sulla base di generiche difficoltà organizzative o personali.