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Legge 104, puoi rifiutare i turni di notte anche se il familiare che assisti non è grave: nuova ordinanza di Cassazione

Legge 104, puoi rifiutare i turni di notte anche se il familiare che assisti non è grave: nuova ordinanza di Cassazione
Confermato l'orientamento della Sezione Lavoro: chi si prende cura di un familiare con disabilità può dire no ai turni notturni senza ulteriori certificazioni
Chi assiste un genitore, un coniuge o un figlio con disabilità può rifiutare i turni notturni anche se la persona assistita non rientra nella condizione di gravità prevista dalla legge 104. Non serve una condizione di "gravità" accertata, ma basta la disabilità, unita a un legame di cura effettivo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, confermando un principio già fissato dalla stessa Sezione Lavoro con la sentenza n. 12649/2023 e respingendo il ricorso di una società ferroviaria, fondato su un'interpretazione più restrittiva della norma.
Un tecnico ferroviario e il rifiuto dei turni di notte
Il caso arriva da Bologna, dove un dipendente di Mercitalia Rail, inquadrato come tecnico polifunzionale treno, aveva chiesto di essere escluso dai turni notturni perché coniugato e convivente con una persona affetta da disabilità non grave. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello gli avevano dato ragione, aderendo espressamente alla “più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione” — cioè proprio alla sentenza n. 12649/2023 — secondo cui l'esenzione dal lavoro notturno è svincolata dalla gravità della disabilità.
La società datrice di lavoro non si è arresa e ha portato la questione fino in Cassazione, sostenendo che l'esonero dovesse valere solo per i familiari con disabilità in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 della legge 104, comma 3. Tale tesi avrebbe ristretto notevolmente la platea dei lavoratori-caregiver tutelati, motivo per cui la Suprema Corte l'ha bocciata, condannando l'azienda anche alle spese di giudizio e a un indennizzo aggiuntivo per lite temeraria, avendo insistito su una linea difensiva già respinta in casi analoghi.
Cosa prevede davvero l'art. 11 del d.lgs. 66/2003
L'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. 66/2003 (Norme in materia di orario di lavoro) esclude dall'obbligo di lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. Trattandosi di un diritto potestativo, è il lavoratore a decidere se avvalersene, comunicando il rifiuto in forma scritta al datore con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio del turno. Nessuna valutazione discrezionale dell'azienda è ammessa, per cui, una volta ricevuta la comunicazione, il datore non può in alcun modo imporre comunque la prestazione notturna. Se lo fa, scatta anche una sanzione penale, prevista dall'art. 18 bis dello stesso decreto.
La differenza tra disabilità e disabilità grave
La legge 104/1992 distingue due livelli. Il comma 1 dell'art. 3 definisce come persona con disabilità chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che genera difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, con conseguente svantaggio sociale. Il comma 3, invece, riserva la qualifica di “gravità” alle situazioni in cui la minorazione riduce l'autonomia personale al punto da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La Cassazione osserva che l'art. 11 del d.lgs. 66/2003 richiama semplicemente il “soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992”, senza alcun rinvio specifico al comma sulla gravità. Applicando il criterio letterale non c'è spazio per aggiungere un requisito che il legislatore non ha previsto.
Che cosa significa avere un familiare “a proprio carico”
L'azienda ricorrente sosteneva che l'espressione “a proprio carico” implicasse un bisogno di assistenza continuativa, quindi una situazione di gravità. La Cassazione smonta anche questo argomento, richiamando peraltro una pronuncia del Consiglio di Stato del 2022 che, in ambito diverso, aveva sposato la lettura restrittiva.
Per gli Ermellini, “a carico” descrive una relazione di cura, sostegno e responsabilità tra lavoratore e familiare disabile, non il grado della sua invalidità. Ci si può prendere cura di una persona anche quando questa non necessita di un'assistenza permanente e globale.
Perché il precedente del 2023 regge ancora
Un passaggio dell'ordinanza merita attenzione, perché va oltre il singolo caso. La Cassazione richiama il principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, per cui quando il legislatore ha voluto subordinare un beneficio alla gravità della disabilità, lo ha fatto esplicitamente, come per i permessi mensili e i limiti al trasferimento previsti dall'art. 33 della legge 104. Per l'esonero dal lavoro notturno questa condizione non è mai stata prevista e introdurla per via interpretativa significherebbe comprimere una tutela che il legislatore ha voluto più ampia.
La Corte aggiunge, inoltre, che nemmeno la riforma della disabilità intervenuta con il d.lgs. 62/2024 ha toccato la formulazione dell'art. 11, né ha introdotto per l'esonero notturno un requisito legato all'intensità del sostegno necessario.
Le conseguenze pratiche per lavoratori e aziende
Per i caregiver, che secondo le stime più recenti superano i 7 milioni di persone in Italia, la pronuncia conferma che per rifiutare i turni notturni non serve dimostrare, certificare o documentare alcun grado di gravità della disabilità del familiare assistito. È sufficiente il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 e un rapporto di cura effettivo con la persona assistita. Per le aziende, invece, vige il divieto di interpretare in modo estensivo i requisiti di legge al fine di restringere l'accesso all'esonero. La programmazione dei turni notturni deve tenere conto di questa tutela fin dalla fase organizzativa, perché un'eventuale forzatura espone non solo al rischio di soccombere in giudizio, ma anche a conseguenze sul piano sanzionatorio.


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