Assistere una persona cara non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà di gestione della vita quotidiana costituisce una funzione cardine delle relazioni di convivenza, basate sulla libera scelta e alimentate da motivazioni affettive e sentimentali.
Con il termine «caregiver familiare» si designa proprio colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza.
Il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo, che la persona assistita non è più in grado di compiere; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare.
Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessarie ed opportune misure di adattamento personalizzate a favore delle persone – lavoratori e lavoratrici – che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legati per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.
Sul punto viene in rilievo la previsione dell’esonero dal lavoro notturno di cui all’art. 11, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 66/2003 (Norme in materia di orario di lavoro): il lavoratore che ha a proprio carico un familiare con disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, ha diritto all'esonero dal lavoro notturno per l'intero periodo individuato dal contratto collettivo applicabile.
Sono da intendersi lavoratori notturni – si chiarisce – coloro che svolgono la propria mansione per almeno sette ore consecutive (comprendenti l’intervallo), di cui almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 80 giorni l’anno.
E sul punto, con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l'esonero dal lavoro notturno non richiede che il familiare assistito sia stato riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È sufficiente il riconoscimento della condizione di disabilità prevista dalla stessa legge.
Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo, in quanto il dipendente deve semplicemente comunicare il proprio dissenso in forma scritta, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio del turno notturno programmato.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro non può imporre l'assegnazione al turno notturno. In caso contrario trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 18 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che punisce la violazione con l'arresto da due a quattro mesi oppure con l'ammenda da 516 a 2.582 euro. Si tratta della stessa sanzione prevista per l'impiego al lavoro notturno delle lavoratrici durante il periodo di tutela della maternità.
Il diritto può essere esercitato per tutta la durata della situazione che ne legittima il riconoscimento e, salvo diversi accordi organizzativi con il datore di lavoro, non deve essere rinnovato per ogni singolo turno.
Nelle motivazioni dell'ordinanza, i giudici attribuiscono rilievo, anzitutto, al dato letterale della disposizione. La norma, infatti, richiede esclusivamente che il lavoratore abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, senza subordinare il beneficio al riconoscimento della situazione di gravità previsto dall'art. 3, comma 3 della stessa legge.
Secondo la Cassazione, il requisito della gravità costituisce una condizione ulteriore che il legislatore ha espressamente previsto per altri istituti di tutela, come i permessi retribuiti, il congedo straordinario o le limitazioni al trasferimento del lavoratore.
L'assenza di un analogo richiamo nella disciplina del lavoro notturno non può essere colmata attraverso un'interpretazione restrittiva della norma. A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama il consolidato principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: quando il legislatore ha inteso subordinare un beneficio alla gravità della disabilità lo ha previsto espressamente; dove tale requisito non compare, non può essere introdotto dall'interprete.
La Suprema Corte chiarisce inoltre il significato dell'espressione "a proprio carico", respingendo la tesi sostenuta dalla società ricorrente. Tale locuzione, infatti, non individua un particolare grado di invalidità o di compromissione della persona assistita, ma descrive il rapporto di assistenza, cura e responsabilità che lega il lavoratore al familiare con disabilità.
Anche il ricorso all'interpretazione sistematica, osservano i giudici, non consente di giungere a conclusioni diverse.
Questo criterio può essere utilizzato per chiarire il significato di una disposizione ambigua, ma non può trasformarsi nello strumento per introdurre condizioni di applicabilità che il legislatore non ha previsto, salvo il caso in cui l'interpretazione letterale conduca a risultati manifestamente incompatibili con l'intero sistema normativo, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
La decisione si inserisce, inoltre, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità orientata a garantire un'ampia tutela sia delle persone con disabilità sia delle esigenze di assistenza familiare, in conformità ai principi costituzionali di solidarietà e tutela della persona e agli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale.
Con il termine «caregiver familiare» si designa proprio colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza.
Il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo, che la persona assistita non è più in grado di compiere; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare.
Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessarie ed opportune misure di adattamento personalizzate a favore delle persone – lavoratori e lavoratrici – che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legati per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.
Sul punto viene in rilievo la previsione dell’esonero dal lavoro notturno di cui all’art. 11, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 66/2003 (Norme in materia di orario di lavoro): il lavoratore che ha a proprio carico un familiare con disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, ha diritto all'esonero dal lavoro notturno per l'intero periodo individuato dal contratto collettivo applicabile.
Sono da intendersi lavoratori notturni – si chiarisce – coloro che svolgono la propria mansione per almeno sette ore consecutive (comprendenti l’intervallo), di cui almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 80 giorni l’anno.
E sul punto, con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l'esonero dal lavoro notturno non richiede che il familiare assistito sia stato riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È sufficiente il riconoscimento della condizione di disabilità prevista dalla stessa legge.
Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo, in quanto il dipendente deve semplicemente comunicare il proprio dissenso in forma scritta, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio del turno notturno programmato.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro non può imporre l'assegnazione al turno notturno. In caso contrario trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 18 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che punisce la violazione con l'arresto da due a quattro mesi oppure con l'ammenda da 516 a 2.582 euro. Si tratta della stessa sanzione prevista per l'impiego al lavoro notturno delle lavoratrici durante il periodo di tutela della maternità.
Il diritto può essere esercitato per tutta la durata della situazione che ne legittima il riconoscimento e, salvo diversi accordi organizzativi con il datore di lavoro, non deve essere rinnovato per ogni singolo turno.
Nelle motivazioni dell'ordinanza, i giudici attribuiscono rilievo, anzitutto, al dato letterale della disposizione. La norma, infatti, richiede esclusivamente che il lavoratore abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, senza subordinare il beneficio al riconoscimento della situazione di gravità previsto dall'art. 3, comma 3 della stessa legge.
Secondo la Cassazione, il requisito della gravità costituisce una condizione ulteriore che il legislatore ha espressamente previsto per altri istituti di tutela, come i permessi retribuiti, il congedo straordinario o le limitazioni al trasferimento del lavoratore.
L'assenza di un analogo richiamo nella disciplina del lavoro notturno non può essere colmata attraverso un'interpretazione restrittiva della norma. A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama il consolidato principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: quando il legislatore ha inteso subordinare un beneficio alla gravità della disabilità lo ha previsto espressamente; dove tale requisito non compare, non può essere introdotto dall'interprete.
La Suprema Corte chiarisce inoltre il significato dell'espressione "a proprio carico", respingendo la tesi sostenuta dalla società ricorrente. Tale locuzione, infatti, non individua un particolare grado di invalidità o di compromissione della persona assistita, ma descrive il rapporto di assistenza, cura e responsabilità che lega il lavoratore al familiare con disabilità.
Anche il ricorso all'interpretazione sistematica, osservano i giudici, non consente di giungere a conclusioni diverse.
Questo criterio può essere utilizzato per chiarire il significato di una disposizione ambigua, ma non può trasformarsi nello strumento per introdurre condizioni di applicabilità che il legislatore non ha previsto, salvo il caso in cui l'interpretazione letterale conduca a risultati manifestamente incompatibili con l'intero sistema normativo, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
La decisione si inserisce, inoltre, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità orientata a garantire un'ampia tutela sia delle persone con disabilità sia delle esigenze di assistenza familiare, in conformità ai principi costituzionali di solidarietà e tutela della persona e agli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale.