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Lavoratore, ora puoi farti pagare la RSA dei tuoi genitori dall'azienda senza tasse anche se non convivete: novità AdE

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Lavoratore, ora puoi farti pagare la RSA dei tuoi genitori dall'azienda senza tasse anche se non convivete: novità AdE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sulla possibilità di utilizzare il welfare aziendale per sostenere le spese di assistenza di familiari anziani o non autosufficienti non conviventi con il dipendente. Vediamo di cosa si tratta
Con la Risposta a interpello n. 163 del 7 agosto 2026, l’Agenzia ha esaminato il caso del rimborso, attraverso un piano di welfare, delle spese sostenute da un dipendente per l’assistenza della propria madre presso una RSA. Il nodo della questione era rappresentato dalla non convivenza del familiare.
La vicenda si inserisce nel quadro delle modifiche intervenute sull’art. 12 del TUIR e del successivo intervento del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha corretto la disciplina con effetto già dal periodo d’imposta 2025.

Il tema è rilevante soprattutto per le aziende che prevedono, nei propri piani di welfare, il rimborso di servizi di assistenza destinati ai familiari dei lavoratori.
Il dubbio, come si anticipava, nasce dall’intreccio tra la disciplina del welfare contenuta nell’articolo 51 del TUIR e le modifiche ivi recentemente apportate dall’articolo 12 citato, che individua le categorie di familiari rilevanti ai fini fiscali.

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività: costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.
In linea generale, quindi, anche beni, servizi e prestazioni messi a disposizione dal datore di lavoro possono concorrere alla formazione del reddito del dipendente.
La stessa norma prevede, però, una serie di esenzioni e agevolazioni fiscali.
Tra queste rientra l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12.

È proprio il riferimento all’articolo 12 a essere determinante.

Per comprendere la portata del chiarimento si rende necessario distinguere le due condizioni di "familiare" e di "familiare fiscalmente a carico".

Quando la normativa fiscale fa riferimento ai familiari individuati dall’art. 12 del TUIR, il richiamo comprende anche gli “altri familiari” indicati dall’art. 433 del codice civile. In questo caso, la convivenza non costituisce un requisito.

Di conseguenza, nell’ambito di un piano di welfare che preveda il rimborso di prestazioni di assistenza a favore dei familiari, il beneficio può riguardare anche un genitore non convivente con il dipendente.
La situazione cambia quando, invece, la norma richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico. In questo caso devono essere verificate le specifiche condizioni previste dall’art. 12 del TUIR, comprese quelle relative ai requisiti richiesti dalla disciplina fiscale.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il rimborso tramite welfare delle spese sostenute dal dipendente per la madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, nel rispetto, naturalmente, delle ulteriori condizioni previste dalla disposizione.
Il chiarimento è particolarmente rilevante perché evita di far coincidere automaticamente il concetto di “familiare” con quello di “familiare convivente” o “familiare fiscalmente a carico”.

Un altro aspetto importante riguarda la decorrenza della modifica normativa.

La nuova disciplina trova applicazione già dal periodo d’imposta 2025. Questo elemento assume particolare rilievo per le aziende e per i provider che hanno gestito piani di welfare già assegnati o utilizzati nel 2025.
L’intervento normativo consente infatti di superare le criticità che si erano create a seguito della precedente formulazione della disciplina, evitando che l’interpretazione precedente potesse tradursi nel recupero di un beneficio già riconosciuto in presenza dei requisiti previsti.

Il messaggio operativo è chiaro: la non convivenza del familiare, di per sé, non impedisce l’utilizzo del welfare aziendale quando la norma richiede semplicemente che la prestazione sia destinata a un familiare e non a un familiare fiscalmente a carico.
Per aziende, provider welfare e consulenti del lavoro, il chiarimento rappresenta quindi un elemento da considerare nella progettazione e nella verifica dei regolamenti di welfare, soprattutto quando questi prevedono il rimborso di spese per servizi di assistenza rivolti ai familiari.
La corretta distinzione tra “familiare” e “familiare fiscalmente a carico” diventa, quindi, essenziale per determinare correttamente l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali.


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