Come è noto, il patrocinio a spese dello Stato - comunemente definito "gratuito patrocinio" - è uno strumento che garantisce ai cittadini privi di adeguate risorse economiche la possibilità di essere assistiti da un avvocato, senza sostenere direttamente le relative spese. In linea generale, per accedere a questo beneficio è necessario rispettare specifici limiti di reddito stabiliti dalla legge. Tuttavia, il legislatore ha già previsto alcune importanti eccezioni per determinate categorie di persone offese da reati particolarmente gravi, riconoscendo che in tali situazioni la tutela giudiziaria non può dipendere esclusivamente dalle condizioni economiche della vittima. E proprio in questo ambito si inserisce la nuova proposta di riforma.
Attualmente, il comma 4-ter dell'art. 76 del d.P.R. 115/2002 consente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti reddituali, a favore delle persone offese da una serie di reati considerati particolarmente gravi. Tra questi abbiamo ad esempio la violenza sessuale, i maltrattamenti contro familiari e conviventi o gli atti persecutori (stalking). Non solo. La stessa disposizione prevede altresì che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cosiddetto caporalato) possa beneficiare del patrocinio alle stesse condizioni, qualora collabori efficacemente all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei responsabili.
Ebbene, proprio in tema di gratuito patrocinio, ci sarebbe una lacuna che la nuova proposta di legge intende colmare. Secondo i suoi promotori, l'attuale normativa non garantirebbe una tutela adeguata alle vittime di infortuni sul lavoro particolarmente gravi e ai familiari delle persone decedute a causa della violazione delle norme antinfortunistiche. Vero è che il patrocinio a spese dello Stato è già previsto per chi possiede determinati requisiti reddituali, ma è certamente possibile che lavoratori gravemente infortunati, o nuclei familiari colpiti dalla perdita di un congiunto, non rientrino formalmente nelle soglie economiche richieste dalla legge.
Ciò significa che, pur trovandosi ad affrontare situazioni di estrema difficoltà personale, familiare ed economica, potrebbero essere costretti a sostenere le spese necessarie per essere assistiti legalmente nel procedimento penale avviato nei confronti dei presunti responsabili. La proposta parte, dunque, dall'idea che le conseguenze di un gravissimo infortunio sul lavoro possano determinare una condizione di vulnerabilità, meritevole di una tutela analoga a quella già riconosciuta alle vittime di altri reati particolarmente lesivi.
Tecnicamente, il cuore della riforma consiste nell'inserimento di un nuovo periodo all'interno del comma 4-ter dell'art. 76 del Testo unico sulle spese di giustizia. La nuova disposizione comporterebbe perciò l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito, per due categorie di soggetti, ossia:
- le persone che siano state rese totalmente inabili, in modo permanente, a causa di un reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- i familiari della vittima (coniugi, persone unite civilmente, conviventi e altri prossimi congiunti) quando dal medesimo reato sia derivato il decesso del lavoratore.
Come detto, è una tutela che scatterebbe meramente nelle situazioni più gravi, caratterizzate dalla perdita totale della capacità lavorativa oppure dalla morte del lavoratore.
C'è un altro aspetto interessante: il requisito della violazione delle norme di sicurezza. Infatti, la proposta non riguarda ogni infortunio sul lavoro ma fa riferimento ai soli casi in cui il danno sia conseguenza di un reato commesso con la violazione delle disposizioni poste a tutela di salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta, quindi, di quelle situazioni pratiche dove, ad esempio, l'infortunio sia causalmente collegato all'omessa formazione del personale, alla mancata adozione delle misure di sicurezza obbligatorie, oppure all'assenza di adeguati dispositivi di protezione. In presenza di tali condotte potrebbero configurarsi reati come l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, si sottolinea come la disciplina vigente garantisca formalmente il diritto di difesa, ma non sempre assicuri una tutela pienamente effettiva nei casi di infortuni sul lavoro particolarmente gravi. È chiaro, allora, come il lavoratore che diventi totalmente inabile e la famiglia che perda un proprio congiunto si trovino in una situazione eccezionale e giustificante una protezione rafforzata.
L'obiettivo dichiarato è evitare che chi abbia subito un danno così grave, nell'esercizio della propria attività lavorativa, debba affrontare ulteriori ostacoli economici per poter accedere alla giustizia e far valere i propri diritti nel processo penale.
La proposta contiene, altresì, una previsione relativa agli oneri economici derivanti dall'estensione del beneficio. In particolare la relazione stima un costo pari a circa dieci milioni di euro annui, a decorrere dal 2026. Tale copertura sarebbe assicurata con una corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Ricapitolando, l'eventuale approvazione del disegno di legge determinerebbe un significativo ampliamento delle tutele processuali riconosciute alle vittime degli infortuni sul lavoro più gravi. In concreto, una persona resa totalmente inabile a causa della violazione delle norme antinfortunistiche potrebbe partecipare al procedimento penale con l'assistenza di un difensore a spese dello Stato, ma senza dover dimostrare il possesso dei requisiti reddituali ordinari. Analogamente, i familiari di un lavoratore deceduto potrebbero costituirsi parte civile e prendere parte al processo, ma senza sostenere direttamente i costi dell'assistenza legale.
È opportuno rimarcare, però, che il testo non è attualmente in vigore. La proposta è infatti all'esame del Parlamento e, per diventare legge a tutti gli effetti, dovrà prima passare dall'esame delle competenti commissioni e, poi, dall'approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato. Solo al termine di questo percorso la modifica potrà produrre effetti concreti nell'ordinamento. Fino ad allora, continuerà invece ad applicarsi la disciplina attualmente vigente in materia di patrocinio a spese dello Stato.