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Nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere

Famiglia - -
Nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere
La morte del coniuge travolge ogni pronuncia emessa in passato, relativa al rapporto di coniugio e ai profili economici, e non ancora passata in giudicato.
La Corte di Cassazione, sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 31358/2019, si è pronunciata in ordine alle conseguenze in tema di status e rapporti patrimoniali tra coniugi divorziandi, nell’ipotesi di decesso di uno degli ex coniugi verificatasi prima del passaggio in giudicato della sentenza.
I fatti di causa vedevano la pronuncia, da parte del Tribunale di Varese, della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tale sede si statuiva inoltre: l’affidamento della figlia minore al nonno paterno, con obbligo di corresponsione di una somma periodica a favore della piccola; il mantenimento della figlia maggiorenne convivente con il padre; la previsione di un assegno divorzile a favore dell’altro (ex) coniuge.
L’ex marito proponeva appello, impugnando i punti patrimoniali del provvedimento del Giudice primae curae, per l’ottenimento della revoca degli assegni disposti a suo carico.
La Corte di appello di Milano, tuttavia, respingeva tale gravame.
Con un unico motivo, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 149 del c.c. e dell'art. 300 del c.p.c..

Si evidenziava che, stante l’intervenuta morte della moglie prima dell’acquisto di irrevocabilità del provvedimento di secondo grado, è da giudicare come cessata la materia del contendere.
Secondo il ricorrente, egli avrebbe dovuto essere ritenuto quale “coniuge superstite separato e non divorziato”.

Il Supremo Consesso, per il tramite dell’ordinanza di cui sopra, ha ritenuto fondata tale doglianza, nei limiti di quanto segue.
Si è, anzitutto, richiamato il consolidato orientamento di legittimità in materia, alla stregua del quale: “[…] nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (tra le altre, Cass. n. 4092/2018; Cass. n. 26489/2017)”, ed ancora, si è rilevato che “[…] l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa”.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non aveva analiticamente impugnato il capo del provvedimento relativo allo “status” di divorziato, con la conseguenza di un inevitabile passaggio in giudicato della statuizione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Unica materia, invero, residuata in appello era quella riguardante gli aspetti patrimoniali precedentemente trattati in giudizio; aspetti relativi agli assegni di mantenimento per il coniuge ed i figli. Immediato precipitato logico è, dunque, la declaratoria, da parte della Cassazione, di cessazione della materia del contendere in ordine alle statuizioni sull’attribuzione degli assegni in favore della figlia del ricorrente e della ex moglie, e relativamente al mantenimento della figlia convivente.


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