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Assegno di mantenimento: se l’ex coniuge trova lavoro è dovuto lo stesso?

Famiglia - -
Assegno di mantenimento: se l’ex coniuge trova lavoro è dovuto lo stesso?
Come noto, se in sede di separazione il Giudice ha posto a carico di uno dei coniugi l’obbligo di pagare un assegno di mantenimento in favore dell’altro, l’obbligato ha la possibilità di chiedere una modifica delle condizioni di separazione se la situazione economica dei coniugi subisce un cambiamento nel corso del tempo.

E’ chiaro infatti che se il coniuge, che al momento della separazione non percepiva alcun reddito, successivamente trova un lavoro ed è in grado di mantenersi autonomamente, i presupposti dell’assegno di mantenimento vengono meno.

Occorre però prestare attenzione, in quanto non un qualsiasi reddito giustifica il venir meno dell’assegno di mantenimento, in quanto è necessario fornire la prova che il coniuge sia economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere alle proprie esigenze, mantenendo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6433 del 2016 ha fornito delle interessanti precisazioni in merito a questa questione.

Nel caso esaminato dalla Corte, il marito aveva proposto ricorso per Cassazione in quanto, secondo lui, il giudice, nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento, non aveva tenuto conto del fatto che la moglie aveva trovato un'occupazione che le garantiva un certo reddito e che, inoltre, la stessa, data la giovane età, poteva, in ogni caso, anche aspirare ad un impiego migliore.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto queste argomentazioni fondate, in quanto, come affermato dalla Corte stessa in precedenti sentenze, nell’accertare se il coniuge ha diritto al mantenimento, è necessario, prima di tutto, “verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto” e, poi, è necessario procedere alla “determinazione in concreto dello assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. Cass., Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11870; 15 maggio 2013, n. 11686; 4 ottobre 2010, n. 20582)”.

Ebbene, osserva la Corte come, nel caso in esame, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano tenuto in considerazione il fatto che la moglie, a seguito della separazione, aveva trovato occupazione ma gli stessi avevano anche accertato che “la relativa retribuzione non le consente di mantenere un tenore di vita comparabile a quello goduto nel corso della convivenza”, tenuto anche conto della “difficoltà di reperire un'occupazione adeguata, in conseguenza dell'età della controricorrente e dell'attuale situazione di crisi economica”.

Precisa la Corte, infatti, che, come affermato in altre occasioni, “la mera attitudine al lavoro del coniuge che richiede l'assegno non è sufficiente, se valutata in modo ipotetico ed astratto, a dimostrare il possesso di un'effettiva capacità reddituale, dovendosi tener conto delle concrete prospettive occupazionali connesse a fattori di carattere individuale ed alla situazione ambientale, nonché delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto (cfr. Cass., Sez. I, 23 ottobre 2015, n. 21670; 17 gennaio 2002, n. 432; 19 luglio 1980, n. 4741)”.

Di conseguenza, la buona volontà del coniuge di trovare un lavoro e il fatto che lo stesso abbia trovato un impiego, non è tale da dimostrare che lo stesso non necessita più di ricevere l’assegno di mantenimento, dovendosi tenere in considerazione la situazione concreta, comprensiva anche della situazione economico-sociale esistente in un determinato momento storico.

In conclusione, dunque, non è sufficiente un reddito di qualsiasi importo per far venir meno il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, in quanto la retribuzione percepita deve essere tale da consentire al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello che godeva nel corso del matrimonio.


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