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Articolo 300 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Dispositivo dell'art. 300 Codice di procedura civile

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (1) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (2).

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento (3).

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 (4).

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

Note

(1) Con sentenza del 16 ottobre 1986, n. 220 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio.
(2) Anche a seguito della morte o della perdita della capacità processuale della parte il procuratore può continuare a compiere le attività processuali e a ricevere le notificazioni. Infatti, se egli non dichiara o notifica l'evento interruttivo, il processo prosegue nei confronti delle parti originarie. Se ha ricevuto una procura ad litem per tutti i gradi del giudizio, ha anche il potere di far proseguire la causa fino alla decisione (è pienamente abilitato, ad esempio, a proporre appello in nome del defunto): i risultati del suo operato ricadranno anche sui successori universali.
Le altre parti del giudizio, invece, anche se vengono a conoscenza aliunde dell'evento interruttivo, non hanno il potere di far dichiarare l'interruzione.
Se i nuovi legittimati si costituiscono tempestivamente, non si produce alcuna interruzione.
(3) L'assenza di un difensore in questo caso comporterebbe un inevitabile pregiudizio al diritto di difesa della parte: quindi, l'ordinamento stabilisce che l'interruzione sia automatica ed immediata.
(4) Comma sostituito con l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

Spiegazione dell'art. 300 Codice di procedura civile

La norma prevede innanzitutto che, qualora uno degli eventi interruttivi si verifichi per una parte già costituita in giudizio, occorre distinguere a seconda che la sua costituzione sia avvenuta per mezzo di un avvocato o personalmente.

Se avvenuta per mezzo di un avvocato, poiché anche dopo che l'evento abbia colpito la parte v'è comunque un soggetto che può tutelarne il diritto alla difesa (il procuratore costituito), si avrà interruzione del processo solo nel momento in cui l'evento viene dichiarato dall'avvocato stesso (quest'ultimo non è tenuto a fare tale dichiarazione, trattandosi non di un dovere, ma di un diritto potestativo processuale del procuratore costituito).
Lo stesso difensore non è vincolato ad alcun termine per farla, poiché la legge gli attribuisce il potere, come dominus della lite, di valutare l'opportunità di portare o meno alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo (pertanto, fino a quando l'evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato).
In sostanza, può dirsi che gli effetti processuali della morte o sopravvenuta incapacità della parte costituita vengono ricollegati a discrezionali valutazioni di mera opportunità, rimesse in via esclusiva al difensore.

Se l'evento riguarda una parte personalmente costituita, o dichiarata contumace, non v'è un procuratore idoneo a valutare l'opportunità dell'interruzione.
Per tale ipotesi il terzo comma della norma in esame prevede la drastica regola dell'interruzione immediata ed automatica, disponendo appunto che il processo è interrotto al momento dell'evento.
Tale regola risulta coerente con la piena tutela del soggetto che aveva ritenuto di costituirsi personalmente, il quale, in corso di causa, non è più in grado di tutelare il suo diritto.
Qualora l'evento intervenuto in corso di causa interessi una parte che non aveva ritenuto di costituirsi (cioè il contumace), poiché resta menomato un soggetto che non ha voluto difendersi compiutamente, un'interruzione automatica è sembrata eccessiva, in quanto non avrebbe altro effetto che quello di restaurare il contraddittorio nei suoi confronti.
Per tale ragione il processo non si interrompe finché non capiti, ex art. 292 del c.p.c., di coinvolgere nuovamente il contumace, ossia fin quando non si renda necessario notificargli un atto che necessita di una sua valutazione.
A seguito della riforma di cui alla L. n. 69/2009, è stata aggiunta l'ulteriore previsione che in alternativa riconnette l'interruzione anche alla dichiarazione dell'evento formalmente resa dalla controparte.

La dichiarazione del verificarsi dell’evento interruttivo deve essere resa in udienza e va inserita a verbale; in caso contrario, il relativo atto deve essere notificato alle altre parti nelle forme dell'art. 170 del c.p.c., ed in cancelleria al contumace; va considerata efficace la dichiarazione resa dal difensore nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica.
Per quanto concerne la sua natura giuridica, si tratta di una dichiarazione a carattere negoziale, cioè di una dichiarazione di volontà, e non di scienza (deve esprimere la volontà che il giudizio sia interrotto).

Quanto sopra detto vale, ovviamente, anche con riferimento ad eventi interruttivi diversi dalla morte, quali la cessazione della rappresentanza legale della parte, o l'acquisto della piena capacità processuale del minore che diventi maggiorenne in corso di causa.
In quest’ultimo caso, in carenza di formale dichiarazione del procuratore costituito, il processo prosegue nei confronti dei genitori, quali legali rappresentanti del figlio (ormai non più) minore, che conservano l'originaria capacità processuale.

Per quanto concerne gli effetti degli eventi che accadono dopo la chiusura della discussione, di essi se ne occupa l’ultimo comma dell’art. 300, in cui si stabilisce che i fatti interruttivi, ed anche la morte del procuratore, avvenuti dopo la chiusura della discussione della causa davanti al collegio, allorquando nessuna altra attività difensiva è dato svolgere ai procuratori delle parti, non producono effetti interruttivi del processo, se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

L'evento, dunque, può determinare l'interruzione del giudizio soltanto quando la causa sia rimessa al giudice istruttore, oppure sia trattenuta dal collegio per la rinnovazione delle prove ex art. 281 del c.p.c..
Tuttavia, la prevalente dottrina, muovendo dalla considerazione che il nuovo rito civile non prevede più come necessaria l'udienza collegiale di discussione, finisce con l'individuare il nuovo termine oltre il quale l'evento interruttivo non è più idoneo a provocare la stasi del giudizio (qualora non si faccia luogo alla discussione orale della causa), nella scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, e non nell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Quando l'evento abbia colpito la parte costituita (o il suo procuratore) ma si sia verificato “dopo la chiusura della discussione” (art. 300, 5° co.), non v'è una norma che espressamente consenta quella sorta di prorogatio legitimationis (del procuratore) della parte menomata, come invece accade per il diverso caso in cui l'evento si sia verificato nel corso della fase istruttoria.

Il sistema non conosce alcun meccanismo processuale idoneo a proteggere la parte che magari si trovi a dover impugnare la sentenza, e ignori che, nel frattempo, la controparte è stata colpita da un evento potenzialmente interruttivo.

Massime relative all'art. 300 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22950/2019

Nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio.

Cass. civ. n. 30606/2018

Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio).

Cass. civ. n. 30341/2018

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).

Cass. civ. n. 20964/2018

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Cass. civ. n. 20809/2018

La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro.

Cass. civ. n. 27829/2017

La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.

Cass. civ. n. 23563/2017

La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

Cass. civ. n. 14472/2017

In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.

Cass. civ. n. 13183/2017

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

Cass. civ. n. 9960/2017

Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio.

Cass. civ. n. 7477/2017

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge.

Cass. civ. n. 5288/2017

L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata.

Cass. civ. n. 27165/2016

La modifica dell'art. 43 della l. fall., introdotta dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, trova applicazione, ai sensi dell’art. 153 del d.l.vo citato, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purché quest'ultima sia intervenuta successivamente a tale data, anche nei giudizi anteriormente pendenti, restando irrilevante la disposizione transitoria dettata dall’art. 150 del medesimo d.l.vo, la quale attiene a norme che regolano la procedura concorsuale, e non alla disciplina processuale già in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento.

In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l. fall., aggiunto dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

Cass. civ. n. 21742/2016

La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 21287/2015

La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, da questi non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato, che il medesimo procuratore, qualora munito di procura "ad litem" valida non solo per il primo, ma anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato non solo ad impugnare la sentenza di primo grado, ma anche a notificarla, con ciò determinando la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 19139/2015

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento.

Cass. civ. n. 26495/2014

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.

Cass. civ. n. 23141/2014

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 15295/2014

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 10724/2013

La pronuncia di fallimento - anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, ma non è "inutiliter data", poiché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse al giudizio per ottenere la sentenza, che non è radicalmente nulla, ma può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.

Cass. civ. n. 22925/2012

Per effetto del fallimento l'imprenditore non perde completamente ed a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio, ma solo riguardo alla massa dei creditori. Ciò vuol dire che se il fallito viene convenuto in giudizio personalmente, con atto di citazione notificato al curatore, non ricorre né una causa di interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., né un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma solo una causa di nullità della citazione, che resta sanata nel caso di mancata impugnazione della sentenza sfavorevole al fallito.

Cass. civ. n. 8755/2012

La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, tredicesimo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, apparendo, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza dell'evento comunque acquisita, alla luce delle profonde differenze esistenti tra la fattispecie in esame e quella della scomparsa del convenuto nel corso del processo. Ne consegue che non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita.

Cass. civ. n. 8494/2012

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali.

Cass. civ. n. 7789/2012

In tema di interruzione del processo, si ha "riapertura dell'istruzione", ai sensi dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima abbia effettivamente luogo; pertanto, allorché il tribunale, in composizione monocratica, dopo aver trattenuto la causa in decisione, fissi una nuova udienza davanti a sé "per chiarimenti" (che costituiscono attività istruttoria) e vi riceva la dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso del cliente, deve constatare l'interruzione del processo, restando irrilevante che in tale udienza sia effettivamente svolta attività istruttoria.

Cass. civ. n. 2895/2012

In tema di interruzione del processo, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver assunto la causa in decisione, rimette la causa sul ruolo per consentire alle parti il deposito in cancelleria dei rispettivi fascicoli, con successiva nuova precisazione delle conclusioni, costituisce riapertura dell'istruzione, agli effetti dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., e perciò consente al procuratore della parte di rendere la dichiarazione di alcuno degli eventi interruttivi, previsti dall'art. 299 c.p.c., avveratosi dopo il passaggio in decisione.

Cass. civ. n. 18485/2010

In tema di interruzione del processo, a norma dell'art. 300, primo e secondo comma, c.p.c., il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato. Pertanto, ove la morte della parte sia avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello, il difensore della parte defunta non può proporre tale impugnazione in base alla procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di un nuovo mandato da parte degli eredi.

Cass. civ. n. 10653/2010

A seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa od incorporata, non determina l'interruzione del processo, né quindi la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione.

Cass. civ. n. 17913/2009

L'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di dichiarazione del procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, aveva escluso l'interruzione del processo instaurato nei confronti di una unità sanitaria locale, ritenendo irrilevante la soppressione ex lege delle USL e la successione delle Regioni nei relativi rapporti obbligatori, a seguito del D.L.vo n. 502 del 1992 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995).

Cass. civ. n. 6701/2009

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all'art. 1722 n. 4 cod. civ.), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l'evento non dichiarato né notificato.

Cass. civ. n. 5387/2009

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel giudizio di primo grado prima della chiusura della discussione (ovvero dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e durante la pendenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui l'evento si riferisce, a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione dev'essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati. Ne consegue che, in caso di morte della parte verificatasi nella predetta fase, deve considerarsi inammissibile l'appello proposto dal difensore (nominato nel grado precedente) per conto del "de cuius", non essendo il diritto di impugnazione riferibile a questi, bensì esclusivamente al successore.

Cass. civ. n. 18306/2007

La circostanza che un ente pubblico, parte in un procedimento civile, venga soppresso ex lege e le sue funzioni trasferite ad altro ente costituisce una causa di interruzione del processo; ne consegue che ove tale fatto avvenga nelle more tra la notifica della citazione (anche d'appello) e la prima udienza di comparizione il processo è interrotto automaticamente e deve essere riassunto a pena di estinzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento che ha disposto la soppressione dell'ente.

Cass. civ. n. 9900/2007

La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo; tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva (nella specie, la fusione per incorporazione) risulti semplicemente comunicata (attraverso il deposito dell'atto di fusione), con contestuale precisazione delle conclusioni, che rivela una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e rende incomprensibili le ragioni della comunicazione.

Cass. civ. n. 24208/2006

In caso di morte della parte costituita nel processo, allorquando tale evento si verifichi nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, se lo stesso non sia stato portato a conoscenza della controparte che deve proporre l'impugnazione a mezzo di atti idonei, l'impugnazione stessa è validamente proposta nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di essa, mentre, nell'ipotesi inversa, l'impugnazione va notificata agli eredi e, ove non lo sia, è affetta da nullità per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius rilevabile di ufficio a norma dell'articolo 164 c.p.c.e tuttavia sanabile per effetto della costituzione in giudizio degli eredi, che avvenga quando non sia ancora decorso il termine annuale per proporre impugnazione. (Nella fattispecie, verificatosi, in primo grado, l'evento interruttivo, ad istanza di uno degli eredi la sentenza, con anche la indicazione del decesso e del domicilio del notificante, era stata notificata alle controparti che avevano proposto appello nei confronti della parte deceduta presso il procuratore costituito, e la corte di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dei predetti appellanti).

Cass. civ. n. 23168/2006

Qualora la fusione di società per azioni per incorporazione – configurata, sino alla riforma del diritto societario, introdotta dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, come fenomeno di successione a titolo universale, e, quindi, equiparabile alla morte di una persona fisica, evento idoneo a determinare l'interruzione del processo in cui questa fosse parte – si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 – rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, collegata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c., come sostituito dalla legge n. 353 del 1990, alla costituzione in giudizio del convenuto ed alla rinnovazione della citazione (e dell'impugnazione) affetta da nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c. – il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Né a tale soluzione è di ostacolo il disposto dell'art. 2193, secondo comma, c.c. – che stabilisce la inopponibilità della ignoranza dei fatti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, quale la fusione societaria, una volta che la iscrizione sia stata eseguita, facendo, però, salve le disposizioni particolari della legge – in caso di mancata pubblicazione per estratto dell'atto di fusione, iscritto nel detto registro, nella Gazzetta Ufficiale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 2504, terzo comma, 2504 sexies e 2457 ter c.c., tale omissione rende inopponibile l'atto ai terzi che la società non dimostri esserne stati comunque a conoscenza.

Cass. civ. n. 4454/2006

Il processo è interrotto dal momento della dichiarazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte (art. 300 c.p.c.), e da tale momento decorre il termine per la riassunzione, che non può essere sospeso in mancanza di una specifica previsione normativa. (Nella specie, dichiarato il fallimento di una parte, la Suprema Corte ha stabilito che il termine per la riassunzione non potesse essere sospeso in conseguenza di una pretesa scomparsa della medesima parte dichiarata fallita, stante anche la presenza del soggetto legittimato – il curatore fallimentare – a ricevere l'atto di riassunzione).

Cass. civ. n. 21378/2005

La soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza aliunde dell'evento medesimo, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva fase di impugnazione non si costituisca l'ente subentrato a quello soppresso, ovvero il procuratore di quest'ultimo, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo non dichiari, o notifichi, il verificarsi dell'evento, ovvero, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Ciò comporta, inoltre, che l'altra parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica l'atto di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dell'ente, per quanto lo stesso sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ritenendo che, in applicazione dei principi di cui in massima, l'appello avrebbe potuto essere notificato o alla soppressa Usl o alla gestione liquidatoria della medesima, ma non alla Asl, che non era succeduta, né a titolo universale, né a titolo particolare, nel rapporto tra il medico e la cessata Usl).

Cass. civ. n. 116/2004

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto è regolarmente notificata l'impugnazione avverso la sentenza, in quanto soltanto qualora la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori).

Cass. civ. n. 17066/2003

La trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da una società in accomandita semplice, trasformatasi medio tempore in società a responsabilità limitata, ritenendo che il gravame provenisse da un soggetto non più esistente al momento della sua proposizione).

Cass. civ. n. 15323/2003

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem, non è applicabile al caso in cui la procura, originariamente rilasciata dal genitore in rappresentanza del figlio minore che, nelle more, abbia raggiunto la maggiore età, non sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, essendosi il rappresentante legale limitato (come nella specie) a conferire al difensore mandato per la sola fase processuale dinanzi al giudice di primo grado.

Cass. civ. n. 11736/2003

In caso di morte della parte costituita, avvenuta dopo la chiusura della discussione ma anteriormente alla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione della sentenza va instaurata nei confronti, non della parte defunta rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo, ma degli eredi di questa (ferma in ogni caso l'inidoneità, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, della notifica della sentenza che non contenga l'autoindividuazione degli eredi richiedenti, con tutte le indicazioni necessarie a rendere l'impugnazione stessa proponibile, nei loro confronti, nel ristretto ambito temporale indicato dall'art. 325 c.p.c.). Ove la non corretta proposizione dell'impugnazione sia dipesa da incolpevole ignoranza dell'impugnante circa l'evento che ha determinato il mutamento della situazione soggettiva riguardo all'altra parte, non vi è possibilità di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., versandosi in un caso, non di semplice nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, mentre resta, in ipotesi, salva la rimessione in termini, ove ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto.

Cass. civ. n. 8327/2003

Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato. Pertanto, nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, costituito a mezzo di procuratore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale nel corso di un grado del giudizio, implicando la cessazione dalla carica del curatore ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, con riacquisto della capacità processuale da parte del fallito, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 c.p.c. ed è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore ove sia mancata la dichiarazione suddetta.

Cass. civ. n. 2676/2002

Nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse (l'evento interruttivo che interessa la parte di uno dei detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), né viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.

Cass. civ. n. 1206/2002

La rappresentanza processuale del minore (da parte del genitore, del tutore, o, ove ricorra, del curatore speciale) non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo. È infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, e c he si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo, nonché che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Tale principio dell'«ultrattività» di una tale rappresentanza, opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente grado del giudizio, qualora l'appellante, pur sapendo ciò proponga impugnazione nei confronti del rappresentante, costringendolo a costituirsi sia per sostenere l'infondatezza dell'eccezione circa la sua carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di primo grado sia per chiedere la sua estromissione dal giudizio in relazione agli altri punti controversi della vertenza e sui quali solo il minore divenuta maggiorenne – intervenuto nel giudizio di secondo grado – è legittimato ad articolare difese, correttamente l'appellante viene condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal detto rappresentante, risultato sul punto vittorioso.

Cass. civ. n. 14856/2001

In caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo (nella specie, sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa) deve essere portato a conoscenza delle altre parti nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., che non consentono equipollenti, in quanto assicurano alle parti una probabilità di effettiva conoscenza dell'evento, superiore ad altre modalità (quali nella specie, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa), e ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio, anche perché l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace.

Cass. civ. n. 3349/2001

Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado – con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 c.p.c. –, deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 2599/2001

L'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. consegue solo ad un atto del procuratore quale dominus litis atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della causa, dell'opportunità, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte o di perdita di capacità della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti.

Cass. civ. n. 15131/2000

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti) e senza astensione dall'attività difensiva. Ne consegue che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità.

Cass. civ. n. 14544/2000

Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito, e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione, si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo non incide più sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione; quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile di ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, c.p.c. (errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque attualmente legittimato), con effetti ex nunc (cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa al subentro della Azienda sanitaria locale Città di Milano a varie aziende preesistenti, in esecuzione della L.R. Lombardia 11 luglio 1997, n. 31, qualificabile come successione a titolo universale, stante il trasferimento complessivo di beni e rapporti previsto dall'art. 7, comma settimo).

Cass. civ. n. 14454/2000

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società (originaria controparte nel giudizio di appello) estintasi per fusione prima della chiusura della discussione ove il procuratore, unico legittimato, abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento estintivo della parte da lui rappresentata.

Cass. civ. n. 8931/2000

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento con la conseguenza che è solo detta parte legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva.

Cass. civ. n. 8708/2000

Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c., dettati per il giudizio di merito. Ne consegue che, nel caso in cui, nelle more del giudizio per cassazione, una società, estranea al procedimento, ne incorpori un'altra che di quest'ultimo sia parte, l'estinzione della società incorporata, da un lato non determina interruzione del giudizio di legittimità, e, dall'altro lato, pur non dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, comporta la prosecuzione del giudizio medesimo fra le parti originarie, senza che la società incorporante sia legittimata a rinnovare il ricorso precedentemente proposto dalla società incorporata, neanche ai fini di intervento nel suddetto giudizio.

Cass. civ. n. 8380/2000

In tema di azione per la dichiarazione della filiazione naturale proposta dal genitore esercente la potestà sul minore, qualora quest'ultimo divenga maggiorenne dopo la conclusione del processo di secondo grado, l'eventuale ricorso per cassazione gli va notificato personalmente presso il suo domicilio reale, giacché l'intervenuta maggiore età del rappresentato determina la perdita della capacità processuale del rappresentante e travolge anche la procura da questi conferita al difensore, senza che sia applicabile il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura alla morte (nella specie, perdita di capacità) del conferente, giacché tale principio, avendo carattere eccezionale, e attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio, trova applicazione solo entro i limiti (segnati dell'emissione della sentenza) della conclusione della fase del processo in cui si è verificato l'evento concernente il mandante; ne consegue che deve considerarsi inesistente, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione, la notifica del ricorso per cassazione all'ex minore (divenuto maggiorenne dopo la sentenza di secondo grado) effettuata presso il “procuratore domiciliatario e difensore costituito”, se non risulta che al suddetto difensore il minore abbia rilasciato, dopo il raggiungimento della maggiore età, un'ulteriore procura con contestuale elezione di domicilio, mancando altrimenti ogni collegamento tra la persona cui l'atto è destinato (ex minore) e il luogo e il soggetto cui la copia è stata consegnata (procuratore domiciliatario nominato in altro grado di giudizio da rappresentante ormai privo di capacità processuale).

Cass. civ. n. 1721/2000

Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.

Cass. civ. n. 13775/1999

Qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte – già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito – attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria. Né assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.

Cass. civ. n. 6894/1999

Intervenuta la morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado senza che il procuratore la dichiari o la notifichi, qualora la procura comprenda il potere di proporre impugnazione, lo stesso è pienamente abilitato a proporre appello in nome del defunto.

Cass. civ. n. 5237/1999

Se uno degli eventi di cui all'art. 300 c.p.c. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito dalla parte colpita dall'evento.

Cass. civ. n. 8641/1998

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento (nella specie morte dell'unico procuratore), con la conseguenza che solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Pertanto, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Cass. civ. n. 5593/1998

La perdita o l'acquisto della capacità di stare in giudizio non assumono rilevanza processuale se non sono portate a conoscenza della controparte o del giudice; pertanto deve ritenersi ritualmente eseguita la notifica dell'atto d'appello effettuata al rappresentante legale di chi risultava minore nel giudizio di primo grado, a nulla rilevando che questi sia divenuto, medio tempore, maggiorenne, se tale circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza della controparte o del giudice.

Cass. civ. n. 8437/1997

In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoi eredi con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto detto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi.

Cass. civ. n. 5765/1997

Il giudizio di cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. In particolare, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza, poiché la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata, per intero, all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso di udienza, non riveste che un valore complementare.

Cass. civ. n. 5002/1997

Qualora il tutore dell'interdetto, costituito in giudizio a mezzo di un procuratore, a seguito della morte dell'interdetto e della conseguente estinzione della tutela verificatesi anteriormente alla chiusura della discussione, perda la capacità di stare in giudizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. sull'interruzione del processo, con la conseguenza che ove il procuratore costituito, unico legittimato a farlo, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento che ha colpito la parte da lui rappresentata, la posizione di quest'ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice quale persona ancora dotata della capacità di stare in giudizio, (senza che in contrario abbia alcun rilievo la dichiarazione di tale evento dal difensore dell'altra parte o l'acquisizione della notizia al processo ex officio) con correlativa ultrattività della procura alle liti pure nelle successive fasi di quiescenza o di riattivazione del rapporto processuale mediante la proposizione dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che nella sopraindicata ipotesi il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deve essere rivolto al tutore e notificato al procuratore costituito nel giudizio d'appello a norma dell'art. 330 primo comma, seconda parte, c.p.c.

Cass. civ. n. 7821/1996

La morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore, ove gli sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, può proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita.

Cass. civ. n. 1581/1996

Le regole previste dagli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. – in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione – non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 13041/1995

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem, vale solo nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata (durante il procedimento di primo grado) la perdita della capacità di stare in giudizio quale legale rappresentante del figlio, per l'intervenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 7976/1995

La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.

Cass. civ. n. 4721/1995

La morte o la perdita della capacità di una parte costituita, che sopravvengono nel corso del giudizio di appello, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato ad litem, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., anche se la parte notificante abbia avuto o sia stata portata in altro modo o in altro momento a conoscenza dell'evento.

Cass. civ. n. 1131/1995

Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 c.p.c., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinnanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è, invece, l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 c.c., tal evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.

Cass. civ. n. 10350/1994

Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione della sentenza è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.

Cass. civ. n. 2458/1994

La dichiarazione in udienza, ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c., dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte (nella specie, fallimento) può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni.

Ai fini dell'interruzione del processo, la produzione in udienza da parte del procuratore di copia dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento del suo assistito, con la contestuale astensione dallo svolgimento di qualsiasi attività difensiva, equivale alla dichiarazione dell'evento risultante dal documento (ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c.), a meno che la documentazione non venga prodotta per altri scopi (ad esempio, per il rinvio dell'udienza).

Cass. civ. n. 11195/1992

Il principio, secondo il quale il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, non trova deroga quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti od iniziative della parte o del difensore, atteso che, pure in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili.

Cass. civ. n. 1434/1992

Nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla.

Cass. civ. n. 5391/1990

L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con procuratore verificatosi durante il giudizio di merito è regolata dall'art. 300 c.p.c. in base al quale è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde; sicché l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione eseguita dal procuratore alle altre parti. Ne consegue che nel caso di decesso della parte costituita nel corso di un grado di merito prima della chiusura della discussione, in difetto di dichiarazione o di notificazione dell'evento ad opera del procuratore, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330 c.p.c., indipendentemente dall'eventuale conoscenza di quell'evento da parte del notificante.

Cass. civ. n. 5400/1985

Nell'ipotesi in cui la notizia della morte della parte costituita sia acquisita al processo ad opera della controparte che la porti a conoscenza del giudice ai fini dell'interruzione del processo, senza che questa venga ordinata in quanto non dichiarata o notificata dal procuratore della parte deceduta, è da escludere l'ultrattività della procura ad litem di detto procuratore e, stante la conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito, la controparte, che intenda proporre impugnazione, deve notificarla personalmente agli eredi della parte defunta, dovendo applicarsi per analogia (a causa dell'estinzione del mandato e della conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito) il terzo comma dell'art. 330 c.p.c.

Cass. civ. n. 5291/1984

Seppure la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita, verificatasi nel corso del giudizio e prima della chiusura della discussione, hanno rilevanza processuale soltanto ove dichiarate in udienza o notificate alle altre parti dal procuratore, con la conseguenza che, in mancanza di tali attività, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso a norma del primo comma dell'art. 300 c.p.c., a prescindere da ogni questione sulla eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante; tuttavia l'altra parte, che abbia avuto conoscenza di essi, può compiere le attività processuali per fare partecipare al giudizio il soggetto che, per effetto degli eventi stessi, ha acquisito la capacità processuale. Conseguentemente è valida la notifica dell'impugnazione effettuata personalmente agli eredi della parte defunta (o al soggetto che abbia acquisito la capacità processuale), senza che la mancata notifica del gravame al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace) importi l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 1230/1984

La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase di impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dallo ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti in un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, la notificazione della sentenza fatta al procuratore medesimo, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti degli eredi della parte deceduta o del rappresentante della parte divenuta incapace.

Cass. civ. n. 2326/1981

Nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo va considerato come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., attesa la tipicità dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma, che non consente né l'automaticità dell'interruzione, né la possibilità di equipollenti, dovendo in particolare ritenersi che, data la preordinazione della disciplina dell'interruzione alla tutela dell'interesse della parte colpita dal suindicato evento o dei suoi aventi causa, solo costoro sono legittimati alla notifica dell'evento stesso. Conseguentemente, non può attribuirsi efficacia interruttiva alla comunicazione fatta dal procuratore di una parte diversa, e ciò anche perché altrimenti, in questo caso, diversamente dall'ipotesi di evento interruttivo riguardante una parte costituita, sarebbe senza motivo riconosciuta al procuratore della controparte la possibilità di determinare l'interruzione del processo.

Cass. civ. n. 5108/1977

Il principio, enunciato nell'art. 300 c.p.c., secondo cui gli eventi relativi alla modificazione della capacità processuale della parte costituita hanno rilevanza processuale solo se dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore non osta a che, nel caso di mancata comunicazione da parte del procuratore dei mutamenti della capacità processuale del suo rappresentato, l'altra parte, che ne abbia avuto notizia, possa compiere le attività processuali per far partecipare al giudizio il soggetto che per effetto di tali mutamenti ne è divenuto capace. Pertanto, l'attore qualora abbia avuto notizia del raggiungimento della maggiore età da parte del convenuto, legalmente rappresentato in giudizio dal genitore, anche nel silenzio della controparte, può promuovere, con la chiamata in giudizio, la diretta partecipazione del soggetto (già minore) interessato alla prosecuzione del giudizio stesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 300 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Domenico D. B. chiede
domenica 21/03/2021 - Basilicata
“Quesito in merito alla interpretazione e prescrizione ex art. 2495 c.c.
______________

Molti anni fa….pendeva un giudizio tra la Società-Cooperativa PU.. e un suo rappresentante per una vertenza su provvigioni spettanti.

- con sentenza del 26/04/2012 il Tribunale di Trani condanna la PU...

Nel frattempo, però, la stessa Cooperativa PU..

- il 1/08/2008 viene posta in liquidazione
-il 30/03/2010 avviene il riparto delle quote spettanti ai soci e
-il 14/04/2010 viene CANCELLATA dal Registro delle Imprese.

Quindi, la sentenza di condanna avviene nel 2012 quando la Cooperativa Pu.. risultava inesistente perché già estinta e cancellata nel 2010.

Nessuna azione viene intrapresa dalla controparte per tutto il tempo finora trascorso.

-solo il 10/02/2021 il legale del rappresentante notifica la sentenza di condanna della PU.., non più esistente, agli ex soci come pretesa del credito.

Si chiede:
1) che valore attribuire alla notifica di tale sentenza di condanna della Cooperativa Pu.., ormai inesistente perchè cancellata, fatta agli ex soci, mentre si sarebbe dovuto procedere alla riassunzione di un nuovo giudizio nei confronti direttamente di ciascuno dei soci subentrati ex art. 2495 c.c. fin dal momento della cancellazione della stessa…

2) in ogni caso, i termini di prescrizione per l’azione verso i soci decorrono

a) dal 2010 data di cancellazione della Cooperativa PU.. dal Registro delle Imprese
b) dal 2012 data della sentenza di condanna della Cooperativa estinta e inoltre
c) a norma dell’art. 2949 la stessa prescrizione, nel nostro caso, va considerata quinquennale o decennale.”
Consulenza legale i 26/03/2021
Procedo a rispondere singolarmente ai quesiti proposti.

1) L’art. 2495 del c.c., comma 3, dispone che, dopo la cancellazione della società e ferma restando la sua estinzione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Se l’azione è proposta entro un anno dalla cancellazione, la domanda può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Ciò premesso, il creditore di Puma ha agito secondo le previsioni legislative notificando la sentenza presso i soci della società estinta; non avrebbe potuto farlo presso la società in quanto è trascorso più di un anno dalla sua cancellazione.

Per quanto riguarda l’eventuale interruzione del giudizio ex art. 300 del c.p.c. e l'eventuale riassunzione nei confronti dei soci, occorre porre in essere alcune considerazioni.
In merito a detta norma, che disciplina l’interruzione del processo in determinate circostanze, tra le quali la perdita di capacità di stare in giudizio della parte costituita (come la cancellazione della società dal registro delle imprese), va evidenziato che il procuratore della parte deve tale evento in udienza o notificarlo alle altre parti. Solo dal momento della dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
Vieppiù, se l’evento di cui sopra si avvera o è notificato dopo l’udienza di discussione, allora non produrrà alcun effetto (salvo il caso di riapertura dell’istruttoria e comunque previa dichiarazione in udienza o notificazione da parte del procuratore della parte).
Non si tratta, pertanto, di un caso di interruzione automatica del processo.

Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha statuito che: “Ai fini dell’interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l’evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l’evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell’effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore” Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2018, n. 10048 del ; sulla falsariga Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 6070/2013.

Tornando al caso di specie, alla luce delle considerazioni svolte, se nel 2012 interveniva una sentenza di condanna nei confronti della società Puma, pur se estinta nel 2010, significa che il procuratore (difensore) della società riteneva di non comunicarlo in udienza o di non notificarlo (così non provocando l’interruzione del processo e la conseguente necessità di riassunzione nei confronti dei soci); oppure che l’evento dell’estinzione della società si verificava dopo l’udienza di discussione, pertanto lo stesso procuratore non avrebbe avuto la facoltà di provocare l’interruzione del processo neppure con la notificazione dell’evento interruttivo alle altre parti.

La sentenza di condanna pronunciata nel 2012 è divenuta, così, definitiva e il debito della società Puma si è cristallizzato.
La notifica ai soci della società è, pertanto, perfettamente valida ed efficace.

2) Posta la validità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di cui al quesito, la prescrizione del diritto riconosciuto dalla sentenza è decennale.
A prescindere dall’analisi dell’art. 2949 del c.c., che fissa il termine prescrizionale dei diritti derivanti da rapporti sociali relativi a società iscritte nel registro delle imprese in 5 anni (prescrizione breve), la norma da considerare nel caso di specie è l’art. 2953 del c.c., la quale, disciplinando gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi, così recita: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Avendo a che fare con una sentenza di passata in giudicato, il diritto di cui alla pronuncia di condanna si prescrive nell’ordinario termine decennale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza.


SEBASTIANO C. chiede
martedì 30/05/2017 - Campania
“Con procedimento monitorio viene richiesto al Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo per il recupero di somme per canoni di locazione. Il procedimento viene instaurato con procura ad litem al Legale data dal Procuratore Generale della creditrice. Nelle more della concessione del decreto ingiuntivo si ha il decesso della creditrice. Da precisare che il Procuratore generale, concedente la procura ad litem, in seguito al decesso della creditrice riveste anche la figura di erede.
Il legale dell’opposto si costituisce in giudizio nei termini e non dichiara la morte della creditrice. Alla prima udienza la parte opponente, esibendo un certificato di morte della creditrice, sostiene che la parte opposta non si può costituire in quanto la creditrice è morta con conseguente perdita di ogni potere da parte del procuratore generale, che aveva concesso il mandato ad litem in nome e per conto della creditrice. Il legale della parte opposta insiste sul suo diritto di costituirsi e chiede ai sensi dell’art. 648 c.p.c. l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo . Il giudice si riserva e successivamente emette ordinanza con la quale rigetta tutte le richieste di parte opponente ed accoglie la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Il legale di parte opposta aziona l’ordinanza e notifica precetto per il pagamento del decreto ingiuntivo in forza del mandato concesso per il procedimento monitorio. Si precisa che detto mandato è molto ampio in quanto prevede mandato per tutti i gradi di giudizio e per qualsiasi azione legata al procedimento monitorio comprese le azioni esecutive. La parte opponente presenta opposizione al precetto in quanto a suo dire per il precetto non può valere il mandato originario dato dal procuratore generale in nome e per conto della creditrice prima della morte di quest’ultima, e più precisamente sostiene
A) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA “ In ragione della mancata modifica dello status processuale, che si ripeta può apparire giustificata in sede di merito, lo stesso non conserva però tale facoltà in sede esecutiva, laddove sia la legittimazione attiva sia lo ius postulandi devono necessariamente essere espletati dal titolare del diritto, Nel caso di specie il titolo esecutivo è reso in favore di persona defunta, seppure rappresentata in vitam dal procuratore generale, per cui la stessa non potrà assolutamente dare avvio ad alcuna attività esecutiva. Solo la modifica dello stato processuale in favore dei successori della parte defunta, consentirebbe agli sytessi di poter agire, in forza del medesimo titoloesecutivo azionato, per la riscossione coattiva del credito”
B) DIFETTO DI IUS POSTULANDI “ In merito allo ius postulandi del difensore costituito, che se nel giudizio di merito può agire in forza della tanto abusata ultrattività del mandato, in sede esecutiva perde la sua capacità processuale………..omissis ……… Ciò nonstante il difensore di psarte opposta non ha ritenuto di interrompere il processo, premunendosi di nuovo mandato difensivo da parte dei successori della defunta, per cui si è formato il titolo esecutivo in favore di essa. Ancora in data 24/05/2017, agendo in forza di mandato difensivo ad opera di persona non più in vita ed in favore della stessa, ha inviato l’atto di precetto impugnato, che certamente andrà considerato nullo per difetto di ius postulandi”

Si chiede un parere su tutta il procedimento e quale possa essere la strategia più valida da seguire, secondo codesto Spett. Studio Legale, per recuperare in tempi brevi il credito, essendo il debitore soggetto dedito ad azioni poco o per nulla trasparenti.”
Consulenza legale i 05/06/2017
La questione giuridica da lei sollevata concerne la cosiddetta "ultrattività del mandato alle liti" in ipotesi di morte o perdita di capacità del mandante.

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno precisato che se l'evento morte non viene dichiarato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. (dichiarazione in udienza o notifica alla controparte), il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, "risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione".

Occorre, tuttavia, chiedersi se tale "ultrattività" operi anche nella fase esecutiva del procedimento o se, per l'avvio di tale fase, sia necessario il conferimento di un nuovo mandato da parte dell'erede.

In proposito, la Corte di Cassazione (sent. n. 8959 del 5 maggio 2016), ha precisato che "in materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata. nè notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione".
Di conseguenza, "a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti".

In linea generale, dunque, deve affermarsi che:

- nel processo ordinario di cognizione (nel suo caso, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo), il difensore della creditrice poteva legittimamente avvalersi della procura alle liti rilasciata dal procuratore generale della creditrice defunta;

- nella fase esecutiva del procedimento, il suddetto mandato alle liti non poteva più essere legittimamente fatto valere e l'erede (già procuratore generale) avrebbe dovuto rilasciare un nuovo mandato al difensore. Ciò a maggior ragione se si considera che la procura conferita dalla creditrice al procuratore generale deve considerarsi estinta con la morte della parte rappresentata, ai sensi dell'art. 1728 c.c.

Ciò premesso, si ritiene che la soluzione per lei più conveniente sia quella di rinunciare al precetto notificato in forza della procura alle liti originaria e di provvedere, successivamente, alla rinnovazione dell'atto di precetto, allegando una nuova procura rilasciata al difensore dall'erede.

Lubiana T. chiede
giovedì 25/03/2021 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno, espongo il quesito: contraddittorio per un rilascio immobile, la parte A chiede alla parte B di restituire L’ immobile ricevuto in eredità, prima dell’udienza il difensore della parte B viene sospeso nella sua professione per un periodo di 4 mesi( da metta Ottobre 2020) nel frattempo viene a mancare la parte A ( decesso alli inizi di Dicembre) chi deve chiedere la riassunzione del processo interrotto? Grazie!”
Consulenza legale i 26/03/2021
L’art. 303 del codice di procedura civile stabilisce che se non avviene la prosecuzione del processo a fronte dell’evento interruttivo, “l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo”.

Stando dunque al tenore letterale della norma legittimate alla riassunzione sono le parti diverse da quella colpita dall'evento.

Nella presente vicenda, invece, entrambe le parti processuali sono state colpite da un evento interruttivo.

Per quanto riguarda l’ipotesi di sospensione dalla professione, la Cassazione con sentenza n.29144/2019 ha evidenziato che: “nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.”
Nella presente vicenda, essendo il periodo di sospensione pari a 4 mesi da metà ottobre, il termine per la riassunzione (tre mesi) decorre da metà febbraio e scade a metà maggio.

Nel caso invece della morte della parte, come stabilito dall’art. 300 c.p.c., il processo è interrotto dal momento della dichiarazione dell’evento.
Va da sé che se non viene dichiarata la morte della parte, il processo prosegue.
Nel caso che ci occupa, leggiamo che il decesso sarebbe avvenuto i primi di dicembre.
Quindi i tre mesi per la riassunzione (sempre che l’evento sia stato dichiarato nel processo) scadono i primi del mese di marzo.

Sulla base di quanto precede, in linea teorica ciascuna della parti è legittimata a riassumere il processo.
Poiché però per la parte B il termine scade a metà maggio, mentre per la parte A il termine scade i primi del mese di marzo, quasi certamente sarà quest’ultima a riassumere il giudizio.