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Fotovoltaico, ora devi pagare le tasse sui pannelli solari se immetti l'energia prodotta in rete: il Fisco sa tutto di te

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Fotovoltaico, ora devi pagare le tasse sui pannelli solari se immetti l'energia prodotta in rete: il Fisco sa tutto di te
Dal 2025 il Gestore dei servizi energetici comunica automaticamente all'Agenzia delle Entrate i compensi versati ai privati per l'energia immessa in rete: ecco cosa cambia per chi possiede un impianto domestico
Chi installa un impianto fotovoltaico sul tetto di casa lo fa quasi sempre per ridurre i costi in bolletta. Tuttavia, non tutti sono consapevoli che le somme eventualmente accreditate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per l'energia immessa in rete possono avere rilevanza fiscale. È quindi fondamentale, per capire quando questi proventi vanno dichiarati e quando invece restano esenti, distinguere la potenza dell'impianto, la sua destinazione d'uso e il meccanismo attraverso cui l'energia in eccesso viene remunerata.

Autoconsumo domestico o attività d'impresa: la prima distinzione
La normativa fiscale guarda innanzitutto alla funzione dell'impianto. Gli impianti con potenza fino a 20 kW installati prevalentemente al servizio dell'abitazione sono considerati destinati all'autoconsumo domestico. In questi casi, l'energia eccedente rispetto ai consumi della famiglia può essere immessa in rete, generando compensi che solo in parte assumono rilevanza fiscale. Diverso è il caso degli impianti utilizzati nell'ambito di un'attività economica, che non servono prevalentemente l'abitazione o che cedono integralmente l'energia prodotta. In queste ipotesi il reddito è qualificato come reddito d'impresa, con conseguente obbligo di apertura della partita Iva, emissione delle fatture, tenuta della contabilità e assoggettamento dei ricavi alle imposte ordinarie, Irpef o Ires, oltre a Irap e Iva.

Scambio sul posto, ritiro dedicato e conto energia
I compensi erogati dal Gse ai titolari di impianti fotovoltaici domestici seguono tre meccanismi distinti. Lo scambio sul posto compensava economicamente l'energia immessa in rete nei momenti di sovrapproduzione con quella prelevata nei momenti di bisogno, ma con la delibera Arera 78/2025/R/efr del 4 marzo 2025 il meccanismo è stato bloccato per i nuovi impianti, potendo accedervi solo gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025, a condizione di presentare domanda entro il 26 settembre 2025.

Anche per i contratti già in essere l'orizzonte non è illimitato, perché la precedente delibera Arera 457/2024/R/efr ha stabilito che le convenzioni non sono rinnovabili oltre i 15 anni dalla prima sottoscrizione. Per chi immette oggi energia in rete, il meccanismo di riferimento è quindi il ritiro dedicato, con cui il Gse acquista direttamente l'energia immessa a prezzi di mercato o al prezzo minimo garantito stabilito da Arera, accreditando l'importo sul conto corrente del titolare. Il conto energia, infine, riguarda soltanto i vecchi impianti incentivati fino al 2013 e prevede una tariffa premiante per ogni kWh prodotto.

Quali somme restano esenti da Irpef
Per gli impianti domestici fino a 20 kW, il contributo in conto scambio e le vecchie tariffe del conto energia non sono tassati, in quanto il Fisco li considera un semplice rimborso di costi già sostenuti dal contribuente per acquistare l'energia nei momenti di necessità e non un reddito in senso proprio.

Quali somme sono invece imponibili
Diverso è il trattamento delle somme che remunerano una vera cessione di energia. Rientrano in questa categoria la liquidazione delle eccedenze dello scambio sul posto, che scatta quando il valore dell'energia immessa supera quello dell'energia prelevata nell'arco dell'anno e i proventi del ritiro dedicato, che costituiscono una vendita di energia a tutti gli effetti anche quando il titolare non esercita abitualmente un'attività commerciale. Per le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, questi proventi sono qualificati come redditi diversi derivanti da attività commerciali occasionali. Si sommano al reddito complessivo del contribuente, insieme a stipendio o pensione e vanno indicati nel quadro D del modello 730 oppure nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, scontando le ordinarie aliquote progressive Irpef.

Le novità sulla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
Un aspetto che negli ultimi anni ha reso più stringenti gli adempimenti riguarda proprio la tracciabilità di questi proventi. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2025 ha stabilito che il Gse trasmetta ogni anno all'Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, i dati dei proventi erogati ai privati per la cessione dell'energia in eccesso. Gli importi legati allo scambio sul posto confluiscono in precompilata già dal 2025, con riferimento ai redditi 2024, mentre quelli del ritiro dedicato vi rientrano dal 2026, con riferimento ai redditi 2025. Questo non significa, però, che il contribuente possa fare affidamento sui dati precompilati senza effettuare alcun controllo. La responsabilità di verificare l'esattezza delle informazioni e di dichiarare correttamente i redditi resta comunque a carico del titolare dell'impianto, che in caso di dubbi può recuperare l'estratto conto dei proventi Gse accedendo alla propria area riservata sul portale del Gestore.


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