Il chiarimento assume ancor più rilievo alla luce delle regole introdotte dalla manovra 2026, che hanno confermato il sistema differenziato delle aliquote applicabili ai bonus casa. Come è noto, la disciplina delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova il suo fondamento nell'art. 16 bis del T.U.I.R., che riconosce una detrazione Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute su immobili residenziali, e relative pertinenze.
In sintesi, per le spese sostenute nel 2025 e 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36% delle spese ammesse, entro il limite massimo di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Per le spese sostenute nel 2027, invece, l'aliquota ordinaria scenderà al 30%. Attenzione però, perché è prevista una detrazione più favorevole per chi esegue i lavori sulla propria abitazione principale. In questo caso, l'aliquota sale al 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e al 36% per quelle sostenute nel 2027. Come rimarcano le Entrate, restano escluse dalla disciplina agevolativa alcune specifiche tipologie di intervento, tra cui la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Ma quando spetta, in concreto, il bonus ristrutturazione al 50%? Ebbene, già lo scorso anno la circolare n. 8/E dell'Agenzia ha precisato i requisiti necessari per ottenere la detrazione maggiorata. In particolare, il contribuente deve:
- essere proprietario dell'immobile, oppure titolare di un altro diritto reale di godimento, al momento dell'inizio dei lavori o del sostenimento della spesa, se precedente;
- utilizzare l'immobile come abitazione principale.
Il chiarimento contenuto nella risposta n. 119/2026 nasce da una situazione concreta sottoposta all'Amministrazione finanziaria da un ufficiale delle Forze Armate. Il contribuente aveva acquistato con la moglie un'abitazione nel gennaio 2026, trasferendovi la residenza e poi avviando lavori di ristrutturazione agevolati. Questi ultimi avrebbero dovuto concludersi a maggio. Tuttavia, a partire dal mese successivo, l'ufficiale avrebbe ricevuto un trasferimento d'autorità presso una diversa sede di servizio per circa due anni. Di conseguenza, il suo intero nucleo familiare avrebbe lasciato l'immobile appena ristrutturato per trasferirsi altrove, con l'intenzione di affittarlo. Da qui il dubbio: il trasferimento e la successiva locazione dell'immobile avrebbero comportato la perdita del bonus ristrutturazione al 50%?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata favorevole al contribuente: come sopra accennato, il successivo trasferimento non fa perdere il beneficio. Una volta maturato il diritto alla detrazione maggiorata, il successivo cambiamento della destinazione dell'immobile non determina la decadenza dal beneficio.
Pertanto, se l'immobile risulta effettivamente adibito ad abitazione principale all'inizio o alla conclusione dei lavori, il contribuente conserva il diritto alla detrazione del 50% anche se negli anni successivi:
- trasferisce la residenza in un altro luogo;
- non dimora più abitualmente nell'abitazione;
- concede l'immobile in affitto per ricavarne un guadagno.
Ma la risposta n. 119/2026 affronta anche un'altra questione molto frequente nelle ristrutturazioni eseguite da coniugi o comproprietari. Nel caso in oggetto, le fatture relative ai lavori erano intestate alla moglie, mentre alcune spese erano state sostenute dal marito. Ebbene, richiamando le indicazioni contenute nella circolare n. 17/E del 2023, l'Agenzia ha ricordato che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto il costo, indipendentemente dall'intestazione della fattura o del bonifico. Questo principio vale quando l'intestatario della fattura è diverso da chi effettua il pagamento e anche quando il bonifico è disposto da un conto corrente non cointestato con il soggetto, che risulti intestatario dei documenti contabili.
Per evitare contestazioni in sede di controllo, è raccomandabile integrare la documentazione di spesa indicando sia il nominativo del soggetto che ha sostenuto effettivamente il costo, sia la percentuale di spesa sostenuta da ciascun avente diritto. L'Agenzia ha inoltre evidenziato un altro aspetto rilevante. Le integrazioni documentali relative alla ripartizione delle spese devono essere effettuate sin dal primo anno di utilizzo della detrazione. Non è infatti consentito modificare successivamente le percentuali attribuite ai diversi soggetti, nei periodi d'imposta successivi. Per questo motivo è fondamentale che la documentazione venga predisposta correttamente fin da subito, così da evitare problemi durante la fruizione delle quote annuali del beneficio fiscale.