Prelevare non è reato
Nessuna norma vieta al contribuente di gestire il proprio conto mentre attende la notifica di un atto esecutivo. Pagare un fornitore, sostenere spese correnti, effettuare prelievi per esigenze personali documentabili: sono tutte attività che rientrano nell'ordinaria disponibilità del patrimonio, tutelata dall'art. 2740 del c.c..
Il problema nasce quando l'obiettivo non è gestire le proprie risorse, ma renderle irreperibili, ad esempio svuotando il conto nelle settimane successive alla ricezione di una cartella, trasferendo somme rilevanti a un familiare senza una causa economica verificabile, oppure convertendo i depositi in assegni circolari difficili da tracciare. Sono tutte operazioni che il Fisco sa leggere e che permettono una ricostruzione delle uscite.
La soglia penale dell'art. 11 del d.lgs. 74/2000
L'art. 11 della legge reati tributari è la norma che trasforma certi comportamenti da illecito civile a reato. Si applica quando il contribuente, per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA, inclusi interessi e sanzioni, compie atti fraudolenti o simulati idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva. La soglia di rilevanza penale è fissata a 50.000 euro. Superati i 200.000 euro, la pena prevista va da 1 a 6 anni di reclusione.
Non è sufficiente che il denaro esca dal conto, ma occorre che l'operazione abbia una finalità di sottrazione e che l'atto – una donazione, un bonifico o un'intestazione fittizia – sia strutturato in modo da far apparire il debitore privo di beni aggredibili, pur mantenendone egli, di fatto, la disponibilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14217 del 2020, ha confermato questa lettura nel caso di assegni circolari emessi dopo la notifica delle cartelle di pagamento, statuendo che la rilevanza penale non era nel prelievo in sé, ma nella sua idoneità a rappresentare una consistenza patrimoniale fittizia, rendendo più difficile per l’Erario il recupero delle somme dovute.
Conti esteri, carte prepagate, cointestazioni: non esistono zone franche
Una delle convinzioni più diffuse e al contempo rischiose è che spostare il denaro su un conto estero, su una carta prepagata o su un conto intestato a un parente significhi metterlo al riparo, ma non è così. Una carta prepagata riconducibile al debitore è pignorabile, così come un conto PayPal può essere aggredito se il rapporto è individuabile. Un conto estero non è immune per il solo fatto di trovarsi fuori dai confini italiani. Nel caso di conto cointestato, l'agente della riscossione può intervenire sulla quota effettivamente riferibile al debitore, anche se il titolo formale è condiviso.
Le somme protette per legge: stipendio e pensione sul conto
La legge prevede comunque alcune tutele. L'art. 545 del c.p.c. stabilisce che le somme derivanti da stipendio o pensione non possano essere pignorate integralmente. Per le somme già accreditate sul conto prima del pignoramento, la soglia impignorabile equivale al triplo dell'assegno sociale – pari a 1.638,72 euro nel 2026. Per la pensione ancora da erogare, il limite è il doppio dell'assegno sociale, ovvero 1.092,48 euro. Solo l'eccedenza può essere pignorata, nei limiti previsti dalla legge. Regole analoghe valgono per Naspi, assegni di accompagnamento e altre prestazioni assistenziali.
Cosa fare quando il conto è già bloccato
Se la banca ha già ricevuto l'atto di pignoramento e vincolato le somme, il primo passo è capire da quale debito origina il vincolo, verificare la regolarità della notifica e controllare se gli importi bloccati rispettano i limiti di legge. In presenza di somme assistenziali o pensionistiche impropriamente congelate, è possibile presentare un'istanza di sblocco.