Nel caso specifico, affrontato dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 11368 pubblicata il 27 aprile 2026, la vicenda ha riguardato una società sportiva dilettantistica a cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato lo svolgimento di attività prettamente commerciale tra il 2007 e il 2010. Il Fisco, attraverso le indagini bancarie, mirava a disconoscere la natura non profit dell'ente per recuperare le imposte ordinarie non versate. Proprio la mancanza del nulla osta nel fascicolo processuale è stata contestata dalla difesa, avendo reso impossibile per la società verificare se l'ispezione avesse effettivamente rispettato i perimetri normativi previsti per tale tipologia di enti. Il contribuente, sin dall’inizio, ha contestato la legittimità dell’accertamento, sostenendo che tale autorizzazione non fosse mai stata prodotta né allegata al fascicolo processuale. L’Agenzia delle Entrate ha difeso l’operato degli uffici, ritenendo che l’autorizzazione costituisse un atto interno, non necessariamente soggetto a esibizione in giudizio e che, comunque, la sua eventuale mancanza non incidesse sulla validità degli elementi probatori acquisiti.
Nel decidere la controversia, la Cassazione parte dalla qualificazione dell’autorizzazione in termini di presidio sostanziale e non meramente formale. Secondo gli Ermellini, tale atto costituisce una condizione di legittimità dell’attività istruttoria, posta a tutela del contribuente e del corretto esercizio del potere impositivo. Da questa premessa discende che l’autorizzazione deve essere non solo esistente, ma anche verificabile e quindi inserita nel fascicolo, in modo da consentire al contribuente e al giudice di controllarne la regolarità. In mancanza, viene meno la possibilità di considerare legittimamente acquisite le informazioni bancarie, con un effetto che si riflette direttamente sulla tenuta dell’accertamento.
La possibilità di visionare il documento firmato dal Comandante regionale consente al cittadino di verificare tre aspetti fondamentali per la propria tutela. In primo luogo, permette di delimitare con precisione l'arco temporale dell'indagine. Inoltre, offre l’occasione di valutare la solidità delle motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a violare la sfera privata del contribuente e, infine, di controllare che l’azione della Guardia di Finanza non abbia superato gli scopi e i limiti operativi fissati dall'autorità gerarchica.
La Cassazione respinge la tesi dell’AdE, chiarendo che non è sufficiente invocare la natura interna dell’atto per sottrarlo al contraddittorio processuale. Al contrario, proprio perché l’autorizzazione incide su diritti fondamentali – tra cui la riservatezza e la libertà economica del contribuente – essa deve essere sottoposta a un controllo pieno e trasparente. L’assenza dell’atto nel fascicolo determina, dunque, un vizio che non può essere considerato irrilevante o sanabile successivamente, ma che comporta l’inutilizzabilità delle prove raccolte attraverso le indagini bancarie.
La pronuncia valorizza in particolare il diritto di difesa e il principio del giusto procedimento. Il giudice di legittimità sottolinea come l’esercizio dei poteri istruttori del Fisco debba sempre essere bilanciato con le garanzie del contribuente, evitando che strumenti invasivi come le indagini sui conti correnti possano essere utilizzati in modo non trasparente o non verificabile. Questo orientamento rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al passato, quando l’autorizzazione era considerata un semplice atto di vigilanza interna. Con la pronuncia n. 11368/2026, la Cassazione sancisce che, se l'atto istruttorio è viziato dalla mancanza di un'autorizzazione ostensibile, l'intero impianto accusatorio costruito dall'Agenzia delle Entrate è destinato a crollare, rendendo l'avviso di accertamento radicalmente nullo per l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo contro possibili condotte arbitrarie.