Il cliente bancario ha il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni. Tale diritto, sancito dall'art. 119 del T.U. bancario (D.Lgs. 385/1993) sulle comunicazioni periodiche alla clientela, ha natura sostanziale e può essere fatto valere anche in sede giudiziaria, come confermato dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza 1122 /2026.
Secondo la magistratura, il diritto alla documentazione bancaria non è soltanto uno strumento accessorio per altre azioni legali. Rappresenta una posizione giuridica autonoma del cliente. In termini pratici, questo significa che il cliente può richiedere i documenti anche senza dover instaurare altri procedimenti legali contro la banca.
Non solo con la pubblicità delle condizioni contrattuali e il divieto di loro modifica unilaterale senza adeguata comunicazione, oppure con la forma scritta dei contratti: l'ordinamento tutela trasparenza e correttezza nei rapporti bancari anche con tale diritto di copia. Si garantisce così a ogni cliente di conoscere, con precisione, le operazioni e i costi, anche senza conflitti in tribunale. Ma attenzione, perché il fondamento giuridico non si limita al citato art. 119 del Testo unico bancario. Si collega anche ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 Codice Civile, i quali impongono comportamenti leali e trasparenti nelle relazioni contrattuali.
Inoltre, tale diritto si applica anche quando il rapporto bancario è già terminato, a condizione che gli effetti giuridici dello stesso rapporto non siano del tutto esauriti. In pratica, ciò significa che il diritto alla documentazione non si limita alla fase in corso del rapporto, ma si prolunga anche oltre la chiusura dei conti o dei contratti. A proprie spese - ma solo quelle relative alla produzione di copia, sottolinea il comma quarto dell'art. 119 - il cliente può allora richiedere i documenti relativi alle operazioni passate. Lo potrà fare al fine di verificare e controllare eventuali movimenti, addebiti o crediti anteriori, garantendo una piena trasparenza bancaria e la possibilità di accertamenti retroattivi.
Circa la tipologia dei documenti richiedibili in copia, sostanzialmente si tratta di estratti conto, saldo titoli e delle comunicazioni relative a singole operazioni effettuate nell'ultimo decennio. La banca ha l'obbligo di fornire questi documenti entro novanta giorni dalla richiesta.
Inoltre, anche gli eredi del cliente possono accedere alla documentazione in oggetto, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un testamento pubblico, per verificare movimenti e saldi del de cuius. Il comma quarto del suddetto art. 119 fa espresso riferimento a colui che succede al cliente, a qualunque titolo, a a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni.
Qualora la banca si opponga alla richiesta, il cliente potrà tutelarsi in uno dei modi seguenti:
Secondo la magistratura, il diritto alla documentazione bancaria non è soltanto uno strumento accessorio per altre azioni legali. Rappresenta una posizione giuridica autonoma del cliente. In termini pratici, questo significa che il cliente può richiedere i documenti anche senza dover instaurare altri procedimenti legali contro la banca.
Non solo con la pubblicità delle condizioni contrattuali e il divieto di loro modifica unilaterale senza adeguata comunicazione, oppure con la forma scritta dei contratti: l'ordinamento tutela trasparenza e correttezza nei rapporti bancari anche con tale diritto di copia. Si garantisce così a ogni cliente di conoscere, con precisione, le operazioni e i costi, anche senza conflitti in tribunale. Ma attenzione, perché il fondamento giuridico non si limita al citato art. 119 del Testo unico bancario. Si collega anche ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 Codice Civile, i quali impongono comportamenti leali e trasparenti nelle relazioni contrattuali.
Inoltre, tale diritto si applica anche quando il rapporto bancario è già terminato, a condizione che gli effetti giuridici dello stesso rapporto non siano del tutto esauriti. In pratica, ciò significa che il diritto alla documentazione non si limita alla fase in corso del rapporto, ma si prolunga anche oltre la chiusura dei conti o dei contratti. A proprie spese - ma solo quelle relative alla produzione di copia, sottolinea il comma quarto dell'art. 119 - il cliente può allora richiedere i documenti relativi alle operazioni passate. Lo potrà fare al fine di verificare e controllare eventuali movimenti, addebiti o crediti anteriori, garantendo una piena trasparenza bancaria e la possibilità di accertamenti retroattivi.
Circa la tipologia dei documenti richiedibili in copia, sostanzialmente si tratta di estratti conto, saldo titoli e delle comunicazioni relative a singole operazioni effettuate nell'ultimo decennio. La banca ha l'obbligo di fornire questi documenti entro novanta giorni dalla richiesta.
Inoltre, anche gli eredi del cliente possono accedere alla documentazione in oggetto, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un testamento pubblico, per verificare movimenti e saldi del de cuius. Il comma quarto del suddetto art. 119 fa espresso riferimento a colui che succede al cliente, a qualunque titolo, a a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni.
Qualora la banca si opponga alla richiesta, il cliente potrà tutelarsi in uno dei modi seguenti:
- segnalazione alla Banca d'Italia per eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario;
- procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo in base agli artt. 633 e ss. c.p.c.;
- istanza al giudice, finalizzata all'esibizione di documenti in giudizio, laddove la documentazione serva in una causa.
Concludendo, in materia, l'obiettivo di fondo perseguito dal legislatore è garantire che il cliente possa conoscere con precisione le singole operazioni effettuate, tutti i costi applicati e i dettagli del rapporto bancario durante tutta la sua durata, consolidando la fiducia nel sistema bancario nel suo complesso.