Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 633 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Condizioni di ammissibilità

Dispositivo dell'art. 633 Codice di procedura civile

Su domanda di chi è creditore (1) di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

  1. 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634] (2);
  2. 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2];
  3. 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2].

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere (3)l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (4).

Note

(1) La norma prevede che la domanda può essere proposta dal soggetto titolare di un diritto di credito riferito a qualsiasi diritto ad una prestazione altrui purché tutelabile direttamente, ovvero un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili, la consegna di una cosa mobile determinata. Si tratta di un concetto di diritto di credito assai ampio, da cui però devono essere esclusi i crediti di fare e non fare, quelli di rilascio di cose immobili o aventi ad oggetto quantità di danaro o di altre cose mobili fungibili se non determinate o non determinabili.
(2) Anche il concetto di prova scritta deve essere inteso in senso ampio, andando al di là dei limiti di cui all'art. 2702 c.c., attribuendo efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore pur se non riconosciuti da questi ultimi.
(3) Si precisa che l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto di credito dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi utili a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. Si tratta di elementi presuntivi desumibili anche anche da semplici argomenti di prova, dovendo il ricorrente provare la sola esistenza del diritto di credito.
(4) L'ultimo comma è stato abrogato dal D.lgs. 231/2002. Ai sensi dell'art.11, I comma, del citato d.lgs. le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

Ratio Legis

La norma apre una serie di disposizioni che regolano il procedimento di ingiunzione. Si tratta di un procedimento speciale caratterizzato dal fatto che il titolare di un diritto di credito, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, può ottenere un decreto di condanna (decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore in forme più celeri ed agevoli rispetto a quelle tipiche del processo ordinario di cognizione.

Brocardi

Condictio est actio in personam, qua actor intendit dari sibi oportere
Debitor intelligitur is, a quo invito exigi pecunia potest

Spiegazione dell'art. 633 Codice di procedura civile

Chiunque sia titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa, può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna.
Sono esclusi i crediti di fare e non fare, quelli di rilascio di cose immobili o aventi ad oggetto quantità di denaro o altre cose mobili fungibili se non determinate o determinabili.

La liquidità costituisce una precondizione della tutela monitoria, ossia un elemento che deve preesistere al deposito del ricorso, per cui l'accesso al procedimento dovrebbe ritenersi precluso allorchè il credito necessiti di un'attività di liquidazione ad opera del giudice.

Il procedimento d'ingiunzione si articola in due fasi tra loro successive:
a) la prima fase (c.d. monitoria in senso stretto) è sempre necessaria e va dal deposito del ricorso a quello della notifica del decreto ingiuntivo ovvero della pronuncia del decreto di rigetto dell'istanza; essa dà vita ad un procedimento sommario tipico, caratterizzato da una cognizione parziale e superficiale
b) la seconda fase, invece, è soltanto eventuale e viene introdotta su iniziativa del soggetto ingiunto, il quale, a seguito della notifica di un atto di citazione ovvero con il deposito di un ricorso, propone opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, introducendo un processo ordinario, destinato a concludersi con sentenza.

La norma elenca quali sono i presupposti per avanzare una domanda di ingiunzione, e precisamente:
  1. la sussistenza di una prova scritta del diritto che si intende far valere. Il concetto di prova scritta deve intendersi in senso ampio, anche al di là dei limiti di cui all’art. 2702 c.c., potendosi attribuire efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore, anche se non riconosciuti da questi ultimi;
  2. il credito deve riguardare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo;
  3. il credito deve riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Rispetto alla generalità dei creditori (tenuti all'osservanza del precetto contenuto nell'art. 634 del c.p.c.), questi soggetti godono di un trattamento probatorio privilegiato, in quanto in loro favore l'art. 636 del c.p.c. prevede una riduzione del requisito della prova scritta alla semplice produzione della “parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

Nella categoria di chiusura espressa con la dicitura “chiunque altro” possono farsi rientrare sia gli ausiliari del giudice previsti dal capo III del titolo I del codice di rito (consulente tecnico d'ufficio, custode, ecc.), sia i soggetti dotati di analoghe funzioni nei processi penale ed amministrativo, sia i consulenti tecnici nominati dalle parti; sono invece da escludere i testimoni, i quali, ex art. 107 delle disp. att. c.p.c., hanno diritto a percepire una semplice indennità.

Infine, in forza di quanto previsto al n. 3 della norma in esame, la facoltà di fare ricorso al procedimento monitorio viene attribuita non solo ai soggetti che esercitano una libera professione, ma anche a coloro che esercitano un'arte, purchè per gli stessi sia individuabile una tariffa legalmente approvata.

Si ritiene inammissibile la richiesta di pronuncia di un decreto a contenuto meramente dichiarativo o con efficacia costitutiva, così come si ritiene che non possa richiedersi una condanna solamente generica

L’ultimo comma prende in esame il caso in cui il diritto di credito azionato sia sottoposto a condizione sospensiva ovvero dipenda dall'adempimento di una controprestazione da parte del creditore.
In questa ipotesi è necessario che il creditore fornisca la prova che la condizione si sia verificata ovvero di aver adempiuto alla propria prestazione; pertanto, la legge non consente la pronuncia di un'ingiunzione condizionata, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi che determinano l'attualità della pretesa creditoria.
Con riferimento alla controprestazione, va osservato che l'art. 1460 del c.c. qualifica l'eccezione di inadempimento come “propria” ovvero “in senso stretto”, cioè rilevabile solo dalla parte, il che comporta che il giudice della fase monitoria potrà richiedere al ricorrente la prova del relativo fatto costitutivo (ossia l’adempimento della controprestazione) solo se dagli atti da lui stesso prodotti emerga l'esistenza a suo carico dell'obbligo sinallagmatico.
In caso contrario, la questione potrà costituire soltanto oggetto dell'eventuale opposizione da parte del soggetto ingiunto.

Massime relative all'art. 633 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10648/2020

La decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 21/09/2018).

Cass. civ. n. 4485/2018

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 19344/2017

Colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del "debitor debitoris", a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche in funzione della realizzazione dell'interesse del mandatario al soddisfacimento del proprio credito verso il mandante).

Cass. civ. n. 10177/2015

L'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore.

Cass. civ. n. 23083/2013

Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.

Cass. civ. n. 18072/2012

In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino.

Cass. civ. n. 24330/2011

Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.

Cass. civ. n. 16390/2011

Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia. Ne consegue che, in caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'Ambasciata straniera in relazione a crediti di lavoro, la questione di giurisdizione può essere validamente eccepita o rilevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nell'opposizione al precetto, nell'ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia. (Nella specie, la corte territoriale, a fronte di una duplice opposizione, al decreto ingiuntivo e al precetto, aveva omesso di valutare la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata dal giudice di primo grado per tardività dell'opposizione ed aveva esaminato - scavalcando l'ordine logico-giuridico delle questioni - direttamente l'eccezione di giurisdizione; le S.U., nel confermare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione della questione di giurisdizione, ha cassato la decisione rimettendo le parti innanzi al giudice del rinvio per l'esame delle sole questioni oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5680/2011

In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del d.l.vo n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle "entrate", che sono individuate specificamente "nei contributi o premi dovuti" e non versati, "unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive", dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali.

Cass. civ. n. 2816/2011

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. Ne consegue che, se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione.

Cass. civ. n. 20759/2007

Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito).

Cass. civ. n. 6322/2006

L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio.

Cass. civ. n. 1735/2005

La norma dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c. (testo originario, anteriormente all'abrogazione di cui al D.L.vo n. 231 del 2002), la quale dispone che non può essere emesso decreto ingiuntivo qualora questo debba essere notificato all'estero, non crea un difetto di competenza giurisdizionale, suscettibile di essere deciso con il regolamento preventivo, ma concerne una causa di inammissibilità del procedimento speciale.

Cass. civ. n. 577/2005

Il locatore il quale abbia ottenuto sentenza di determinazione d'equo canone legittimamente può sulla base della medesima chiedere ingiunzione di pagamento della differenza tra tale canone e quello convenuto o pagato, rimanendo riservata alla successiva ed eventuale fase d'opposizione ogni questione sulla debenza della somma ingiunta.

Cass. civ. n. 17396/2003

Con l'ingiunzione di pagamento non è possibile richiedere il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivato dal ritardo nell'adempimento, ma qualora si tratti di crediti di lavoro il creditore può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) anche la rivalutazione monetaria, atteso che i crediti suddetti sono da considerare indicizzati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. e 152 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 8327/2002

La proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del presidente del tribunale di emetterlo non sono preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio; nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si rende poi applicabile, non verificandosi né litispendenza, né incompetenza del giudice adito, l'istituto della riunione dei procedimenti, di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. (con conseguente esclusione di qualsiasi ipotizzabile violazione dell'art. 24 Cost., per lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della necessità, per l'ingiunto, di duplicazione dell'attività difensiva e delle relative spese).

Cass. civ. n. 9094/2001

L'art. 633 c.p.c., il quale prevede una condizione di ammissibilità del ricorso per ingiunzione disponendo che la stessa non può essere emessa se la notificazione all'intimato del relativo decreto deve avvenire fuori del territorio dello Stato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'ingiunto, residente all'estero, abbia eletto domicilio in Italia, in guisa da consentire la tempestiva notificazione ed una altrettanto tempestiva opposizione.

Cass. civ. n. 595/2001

La sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, ancorché non contenente nel dispositivo l'indicazione delle mensilità spettanti a titolo di indennità sostitutiva ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 (indicate nella sola motivazione) è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo relativo alla corresponsione della suddetta indennità, se integrata da rituale dichiarazione con la quale il lavoratore abbia esercitato il relativo diritto di opzione.

Cass. civ. n. 3271/1998

La nullità del decreto ingiuntivo, non rilevabile d'ufficio, per essere stato emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. allorché la notificazione all'intimato debba avvenire fuori dalla Repubblica, può essere denunciata soltanto con l'atto di opposizione tempestivamente proposto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo notificato all'estero per mezzo del procedimento previsto dall'art. 142 c.p.c.).

Cass. civ. n. 2106/1993

Con l'ingiunzione di pagamento — dovendo questa avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 633, primo comma, c.p.c., esclusivamente una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata — il creditore non può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivatogli dal ritardo nell'adempimento, ma può formulare tale richiesta (che integra una emendatio libelli) nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione.

Cass. civ. n. 4722/1991

L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale dà, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, non costituisce titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento che può formare oggetto di esame soltanto nel contesto del procedimento cui accede e che è autonomamente presidiato da efficacia esecutiva che assicura sufficiente garanzia di realizzazione dell'interesse del creditore.

Cass. civ. n. 12040/1990

In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'obbligo di rispettare le forme previste dal primo comma dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) sussiste, ai sensi dell'art. 35, ultimo comma della medesima legge, anche quando il ricorso, da parte degli enti ed istituti previdenziali, al procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. sia volto a conseguire i soli contributi e premi non versati e relative somme aggiuntive (sempre che si tratti di contributi e premi per i quali ricorra la violazione di omesso versamento di cui al secondo comma del citato art. 35 o il cui omesso o parziale versamento derivi dalle altre violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo), non essendo il predetto obbligo riferito alla sola sanzione amministrativa e neppure subordinato alla contestuale riscossione di essa.

Cass. civ. n. 567/1979

Nel procedimento monitorio avente per oggetto la consegna di una cosa mobile non può non comprendersi il caso in cui la cosa mobile determinata, di cui si chiede la consegna, sia una chiave (nella specie, di accesso ad un terrazzo), poiché il giudice non è tenuto ad accertare preventivamente, ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, se l'immobile, cui inerisce la chiave, sia posseduto legittimamente o meno dal destinatario dell'ingiunzione. Tale accertamento, infatti, riguarda una questione diversa, che può essere introdotta col giudizio di merito conseguente all'opposizione, incombendo alle parti la dimostrazione dei rispettivi assunti secondo i principi che regolano l'onere della prova.

Cass. civ. n. 3820/1978

È pienamente ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venga esercitata un'azione di carattere personale avente ad oggetto la restituzione di una cosa in quanto l'art. 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, sta a indicare qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 4636/1978

La pendenza di un giudizio diretto all'accertamento negativo di un credito non costituisce ragione di improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, per il riconoscimento ed il pagamento del credito medesimo, ma può soltanto comportare, in relazione al giudizio instaurato con l'opposizione al decreto, una situazione di litispendenza, nel caso di procedimenti dinanzi a giudici diversi, ovvero di riunione obbligatoria, ai sensi dell'art. 273 secondo comma c.p.c. nel caso di procedimenti dinanzi allo stesso giudice od a giudici appartenenti allo stesso ufficio.

Cass. civ. n. 1852/1976

Poiché nel procedimento per arbitrato rituale non è prevista l'emanazione di provvedimenti monitori, il giudice ordinario, che ne sia richiesto, può emettere decreto ingiuntivo anche in ordine a rapporto oggetto di clausola compromissoria. Questa può portare alla declaratoria di incompetenza, con conseguente revoca del decreto, solo a seguito di eccezione dell'ingiunto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto, sempre che, al momento della relativa pronuncia, non siano venute meno le condizioni ostative al potere di cognizione del giudice medesimo (nella specie, a seguito di sopravvenuta risoluzione consensuale del compromesso).

Cass. civ. n. 757/1976

Il divieto, posto dall'art. 633 c.p.c., di emettere il decreto ingiuntivo nel caso in cui questo debba essere notificato fuori del territorio dello Stato, concerne una causa di inammissibilità del procedimento speciale monitorio, ma non priva il giudice del potere di conoscere della controversia cui il decreto si riferisce. Pertanto, siffatta inammissibilità, rilevabile con l'atto di opposizione ai soli fini del regolamento delle spese processuali relative della fase monitoria, non impedisce la prosecuzione del giudizio instaurato con l'opposizione, sino alla pronunzia di merito. Invero l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un normale ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario nel contraddittorio delle parti con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di giudicare sulla pretesa fatta valere con l'ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, ancorché il decreto sia stato emesso fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso la ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, manchi la possibilità di emettere una decisione di merito nei confronti delle parti.

Cass. civ. n. 70/1975

La nullità del decreto ingiuntivo (nella specie, per essere stato notificato all'estero contro il divieto di cui all'art. 633, ultimo comma, c.p.c.) deve essere eccepita nell'atto di opposizione, mentre ove l'opponente svolga solo le difese di merito, mostra tacitamente ma inequivocabilmente, di rinunciare all'eccezione, sicché la nullità deve, in tal caso, ritenersi sanata.

Cass. civ. n. 3690/1974

È inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata. La inammissibilità della domanda comporta la irrituale instaurazione e l'irrituale svolgimento del processo; la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell'opposizione, rilevata (anche d'ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all'esame della domanda nel merito.

Cass. civ. n. 3076/1969

La parte che abbia eseguito un pagamento per merce non acquistata e restituita al mittente, può chiedere l'emissione di decreto ingiuntivo per la restituzione della somma pagata, senza l'obbligo di offrire elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione (restituzione), perché le ragioni di credito fatte valere non sono subordinate all'adempimento di alcuna controprestazione né all'avveramento di alcuna condizione. (Nella specie la merce era stata respinta al mittente a mezzo dello stesso spedizioniere, presso il quale era rimasta giacente per averne il mittente rifiutata la riconsegna).

Cass. civ. n. 2112/1968

Al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive l'istante non è tenuto a fornire una duplice completa dimostrazione, quella cioè dell'esistenza dell'obbligazione di cui si invoca il soddisfacimento e quella dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria cui l'esigibilità della prima sia subordinata essendo sufficiente la dimostrazione limitata al primo dei suaccennati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 633 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luca B. chiede
giovedì 21/09/2017 - Emilia-Romagna
“Usufruisco del Vostro servizio da tempo con soddisfazione. Avrei urgente bisogno entro Lunedì prossimo di una risposta al seguente quesito. Nel caso di pagamento di ulteriori oneri per l'urgenza fatemi sapere a stretto giro.

"Il CONDOMINIO emette Ipoteca e successivo decreto ingiuntivo il 5 MAGGIO 2013 per spese condominiali non evase da due coniugi ,CONDOMINI insolventi per un valore di 6.500 Euro. L’IMMOBILE ha un valore di 300.000 Euro. Il Decreto Ingiuntivo però viene emesso dall’AVVOCATO del CONDOMINIO solamente contro un CONDOMINO ,uno dei due coniugi, quindi per metà del valore dell’IMMOBILE. I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Il CONDOMINIO procede al successivo pignoramento e l’IMMOBILE , dopo la sentenza negativa di divisione, viene messo all’ASTA. Sull’immobile gravava anche una ipoteca accessa il 28 LUGLIO 2011 (due anni prima) da una BANCA per un valore di 1 MILIONE di Euro in quanto il CONDOMINO era nel 2011 socio fideiussore di una Società andata in fallimento e insolvente nei confronti della BANCA. La BANCA interviene nella esecuzione come creditore intervenuto per una cifra di 1 MILIONE di Euro. L’ASTA che doveva tenersi il 12 SETTEMBRE 2017 viene rimandata al 10 APRILE 2018. Nel frattempo il CONDOMINIO ,previa assemblea condominiale, il 21 SETTEMBRE 2017 revoca il mandato all’AVVOCATO per non avere emesso decreto ingiuntivo nei confronti anche dell’ALTRO CONDOMINO con la richiesta di intervenire nella procedura di esecuzione e quindi nell’ASTA del 7 APRILE 2018 per l’intero importo del valore dell’IMMOBILE.
Domanda:
1-quali possibilità ha il CONDOMINIO di vedere soddisfatto il proprio debito di 6.500 Euro nell’asta del 10 APRILE 2018?
2-Può il CONDOMINIO intervenire tardivamente anche contro l’ALTRO CONDOMINO nella stessa ASTA del 10 APRILE 2018 quindi a procedura già avviata e rinviata per la seconda volta dal Giudice dell’esecuzione?"

Grazie in anticipo


Consulenza legale i 21/09/2017
Occorrono, innanzitutto, alcune precisazioni.

Se il debito dei due condomini in questione è pari a Euro 6.500,00, il decreto ingiuntivo, con tutta probabilità, sarà stato richiesto ed ottenuto per tale importo, indipendentemente dal valore dell'immobile in questione.

Va, infatti, osservato che il debito dei comproprietari per spese condominiali ha natura solidale: ciò significa che, anche se i coniugi sono in regime di separazione dei beni, il condominio potrà rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per pretendere il pagamento dell'intero importo dovuto.

Sarà, poi, eventualmente, il comproprietario che abbia pagato l'intero ad avere il diritto di regresso nei confronti dell'altro comproprietario, chiedendogli il pagamento della quota di sua spettanza (la metà). Sul punto si è espressa anche la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21907 del 21 ottobre 2011.

L'importo di cui al decreto ingiuntivo, dunque, non è in alcun modo ricollegato al valore dell'immobile, dal momento che il decreto ingiuntivo stesso è solamente uno strumento per ottenere un ordine di pagamento da parte del giudice (att. 633 e ss. c.p.c.).

Diversa questione, invece, è quella relativa al pignoramento immobiliare.

Nel caso di specie, sembra, infatti, di capire che sia stato pignorato solo il 50% dell'immobile in comproprietà dei coniugi, vale a dire la quota di proprietà del coniuge nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo.

Veniamo ora ai quesiti da lei posti:
1- Quali probabilità ha il condominio di veder soddisfatte le proprie ragioni in occasione della prossima asta: a tale domanda non è possibile dare una risposta certa, in quanto non possiamo sapere se verranno presentate delle offerte e se l'immobile, dunque, verrà venduto. Ad ogni modo, appare difficile che venga venduto ad un estraneo il 50% di un appartamento in comproprietà. Le quote indivise di un immobile sono poco "appetibili" alle aste.
2- Può il condominio agire esecutivamente anche nei confronti dell'altro condomino: il condominio, per poter agire in via esecutiva nei confronti dell'altro condomino, deve munirsi di un "titolo esecutivo". E' necessario, dunque, che il condominio chieda e ottenga un decreto ingiuntivo anche nei confronti di tale condomino e che questo diventi esecutivo. Solo successivamente il condominio potrà chiedere di intervenire nell'esecuzione in corso (laddove questa non si sia ancora estinta).



Mauro P. chiede
mercoledì 20/01/2016 - Lombardia
“una ditta finanziaria ci ha emesso il decr. ing. ai sensi art 633 cpc( e derivante da un" patto di riacquisto" d' immobile risoltosi) , senza offrire né la controprestazione di atto notarile né alcun elemento utile a far presumere l adempimento .Mancando la condiz. d' ammissibilità art 633 può essere annullato il D.I. indicato ? Chiedo Servizio a Pagamento .”
Consulenza legale i 28/01/2016
Ai sensi dell'art. 633 del c.p.c., il creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può richiedere al giudice competente una pronuncia di ingiunzione di pagamento o di consegna, purché fornisca la prova scritta del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, stando alla ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice competente sulla base del cd. patto di retrovendita (o pactum de retrovendendo), il quale identifica la clausola apposta alla vendita, o l'autonomo contratto, in forza del quale colui che ha acquistato si obbliga a ritrasferire al venditore il bene alienatogli entro un dato termine.
Pertanto, sembrerebbe che si possa ricondurre più precisamente il caso di specie, all'ipotesi di cui all'art. 633, comma 2, del c.p.c., cioè, il caso in cui il diritto fatto valere dipenda dall'adempimento di una controprestazione o dall'avveramento di una condizione.
In tale caso le ricorrente (la ditta finanziaria), al fine di richiedere un decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto fornire la prova scritta del contratto e del proprio adempimento al contratto stesso e, in relazione a quanto previsto dal contratto, la prova dell'avveramento della condizione (dalla quale sarebbe derivato l'obbligo di ritrasferire al venditore il bene alienatogli).
Laddove tale prova scritta non fosse stata fornita, potrebbe proporsi opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 del c.p.c., da proporre davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente. In seguito alla proposizione dell'opposizione si aprirà un giudizio ordinario, in cui "si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale delle medesime. Pertanto, l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente" (tra le pronunce più recenti, si veda, Tribunale Lucca, 02 dicembre 2015, n. 2095).

Emiliano K. chiede
mercoledì 13/01/2016 - Lazio
“Buongiorno,
il caso da sottopporre alla Vostra attenzione è il seguente:
In un condominio di edifici si è provveduto ad ingiungere a Tizio compropietario di un immobile la somma di € 5000,00.
Tizio non ha pagato ed in suo danno si è incardinata una procedura esecutiva immobiliare in cui è intervenuto il condominio.
Successivamente si è scoperto che la proprietà dell'immobile è anche di Caio e di Sempronio.Nel frattempo sono maturate ulteriori spese condominiali pari ad € 4000,00 che si vanno ad aggiungere alle prime Il primo titolo è solo in danno di Tizio ma i condomini vogliono agire anche nei confronti degli altri due comproprietari per tentare una esecuzione eventuale presso terzi o intraprendere un nuovo P.Immobiliare che andrà a riunirsi al primo
Che fare?
1) Nuovo Decreto in danno di tutti e tre per la differenza non ingiunta di € 4.000,00?
2) Nuovo decreto in danno di Caio e Sempronio per l'intero importo di € 9.000,00? (in tal caso, trattandosi di obbligazioni solidali, è possibile ingiungere quanto già ingiunto a Tizio più la differenza nel frattempo maturata?)
La questione che mi preme chiarire riguarda sostanzialmente i destinatari e l'importo del nuovo decreto che si andrà a richiedere.
Nel ringraziarVi per l'attenzione distintamente saluto.
E.K.”
Consulenza legale i 20/01/2016
Con il presente quesito viene il rilievo, in primo luogo, il principio della responsabilità solidale dei comproprietari di una unità immobiliare, situata in un condominio, per il pagamento degli oneri condominiali. A tale proposito, per completezza, si richiama la sentenza della Cass. Civ., Sez. II, 21 ottobre 2011, n. 21097, secondo la quale: “I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 del c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titolidiversi".
In particolare, alla luce della fattispecie concreta sintetizzata nel quesito, si evidenzia quanto segue.
Con riferimento alla prima soluzione prospettata (richiesta di emanazione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto solamente la somma pari ad euro 4.000,00, a titolo di ulteriori oneri condominiali non corrisposti, nei confronti di tutti i debitori in solido, quindi di tutti e tre i comproprietari dell'unita immobiliare), si ritiene che essa precluderebbe la possibilità di richiedere con decreto ingiuntivo la somma pari ad euro 5.000,00 (corrispondente alla prima tranche di oneri condominiali non corrisposti) anche nei confronti degli ulteriori debitori in solido (Caio e Sempronio); al contrario, il tentativo di recuperare tale somma, ingiungendone il pagamento anche ai "nuovi" debitori in solido, sarebbe una scelta opportuna anche alla luce dell'esito incerto della procedura esecutiva immobiliare.
Con riferimento alla seconda soluzione prospettata (richiesta di emanazione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'intera somma pari ad euro 9.000,00, a titolo della totalità degli oneri condominiali ad oggi non corrisposti da alcuno dei debitori in solido), si ritiene che, con un medesimo ricorso per decreto ingiuntivo, si potrebbe richiedere la totalità della somma pari ad euro 9.000,00 nei riguardi dei "nuovi" debitori in solido (Caio e Sempronio) e, nei riguardi del "primo" debitore (Tizio), si possa richiedere solamente la somma pari ad euro 4.000,00, poiché, come rappresentato nel quesito, con riferimento alla somma pari ad euro 5.000,00 è in corso la procedura esecutiva immobiliare.
In sostanza, la richiesta contestuale di tali importi (in parte diversi) nei riguardi di diversi debitori (ma comunque solidali), ove ben formulata e documentata, si fonderebbe sulla comunanza della causa petendi e del petitum nei riguardi dei debitori in solido, ottemperando pertanto a evidenti ragioni di economia processuale.

Roberto chiede
martedì 14/04/2015 - Lombardia
“Buongiorno,
Sono un analista finanziario. Ho messo in contatto una fondazione bancaria con una SIM, allo scopo di aprire un conto Sim e versarvi liquidità. Ho pattuito con la SIM una % sulla giacenza liquida, da pagarsi pro rata mensilmente. La Sim non ha voluto contrattualizzare per iscritto questo rapporto. Ho già emesso 4 fatture mensili, regolarmente pagate. Nella mail di invio fattura ho aggiunto una notula di pagamento dove faccio riferimento all'oggetto della fattura.
Quesito:
In caso di un mancato pagamento, ho materiale sufficiente per richiedere un decreto ingiuntivo? Vi sono suggerimenti al fine di migliorare la corrispondenza probatoria?
Grazie”
Consulenza legale i 17/04/2015
Nel caso di specie sembrerebbe essersi conclusa tra le parti una mediazione, ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
Il contratto di mediazione non richiede la forma scritta a pena di nullità, quindi un accordo concluso verbalmente è comunque valido ed efficace. Naturalmente delle difficoltà potrebbero sorgere qualora si dovesse dare prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto (es. ammontare del compenso pattuito).
Il contratto concluso tra l'analista finanziario e la SIM potrebbe essere anche qualificato come prestazione professionale contrattuale tout court: si dovrà analizzare la volontà delle parti per individuare la figura contrattuale corretta.
In ogni caso, presupporremo d'ora innanzi che il contratto - qualunque esso sia - non necessiti di forma scritta ad substantiam.

Come noto, ai fini della richiesta di un decreto ingiuntivo, è necessario presentare al giudice competente prova scritta del diritto che si fa valere (art. 633 del c.p.c.). Quando si ha a che fare con un contratto verbale, la prova - per forza di cose - non potrà mai essere costituita dal documento contrattuale, giacché non esiste; ciò però non significa che altri scritti non possano soddisfare il requisito di legge.
Di norma, ad esempio, le imprese creditrici ottengono decreto ingiuntivo nei confronti dei propri clienti mediante presentazione delle fatture emesse e non onorate, autenticate da un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale), come richiesto dall'art. 634.
Lo stesso vale per il professionista: egli può di regola chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base delle proprie notule o fatture (la fattura di regola si dovrebbe emettere all'atto del pagamento, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972). Il codice di rito disciplina la sorte dei crediti dei professionisti per i quali siano previste tariffe legali, ma la recente normativa abrogativa delle tariffe ha rimesso in discussione l'intera materia (in particolare la necessità di chiedere il parere del competente ordine professionale).

Ciò brevemente premesso, nel caso in esame, non si è ancora verificato un inadempimento. Tuttavia, in previsione di una sua possibile realizzazione, ci si chiede quali possano essere le prove scritte utili per ottenere un eventuale decreto ingiuntivo.
Innanzitutto certamente costituiranno prove scritte le fatture già emesse e saldate (si dovrà produrre anche l'attestazione del pagamento): esse fanno presumere l'esistenza di un accordo, e il regolare avvicendarsi di emissione-pagamento per un certo periodo di tempo indica che vi è stata spontanea esecuzione del contratto, che quindi realmente sussiste, ed anzi è causa (giustifica) i pagamenti fino ad oggi effettuati.
Inoltre, è prassi diffusa dei tribunali accettare quali prove scritte anche semplici e-mail (si avvisa che, però, non tutti i giudici aderiscono a tale prassi): quindi, è consigliabile produrre la corrispondenza elettronica tra le parti. Ad esempio, si può scrivere al cliente una missiva elettronica in cui si citi il contratto/accordo, e depositare quindi la replica del destinatario (nella quale, auspicabilmente, non si nega l'accordo) oppure addirittura (depositare) solo la l'email del professionista, senza replica, dalla mancanza della quale si deduce che controparte (destinataria della mail) non contesta o disconosce i suoi contenuti.
Se possibile, si dovrebbe procedere all'invio mediante pec o raccomandata a.r., che garantiscono in misura maggiore l'identità di mittente e destinatario delle comunicazioni.
E' altresì consigliabile specificare sempre la causale della fattura, facendo riferimento al rapporto in relazione al quale il pagamento è richiesto. Ancor meglio se la causale venisse indicata dal cliente stesso al momento del pagamento, ad esempio nel bonifico (causale del bonifico: contratto di mediazione ...).
E' bene sottolineare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 642 del c.p.c., potendosi produrre documentazione sottoscritta dal debitore (qui, il cliente), comprovante il diritto fatto valere, si potrà chiedere anche che il decreto emesso sia provvisoriamente esecutivo.

Si consiglia, infine, di intimare prontamente con raccomandata il pagamento, appena si evidenzi un ritardo nella sua esecuzione, evitando di "lasciar correre": tale comportamento potrebbe poi essere interpretato in sede giudiziale a sfavore del professionista.

Poiché non vi è un inadempimento attuale, non può prevedersi il motivo di un eventuale omesso pagamento: tuttavia, in generale, va ricordato che, anche se il professionista può chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo sulla base delle prove scritte sopra indicate, l'intimato può sempre opporsi e far valere le proprie ragioni in sede di giudizio di cognizione ordinaria (artt. 645 ss. c.p.c.).
Qui, l'opposto potrà chiedere ogni prova necessaria a dimostrare l'esistenza del contratto, compresa quella testimoniale - che nel caso di un contratto concluso in forma orale è fondamentale - tenendo a mente che non ogni prova scritta utile ai fini dell'emissione del mero decreto potrà avere pieno valore in sede di giudizio di cognizione (ad esempio, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio”, Cass. civ., 24 luglio 2000, n. 9685).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.