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La Consulta salva la costituzionalità dei DPCM Conte

La Consulta salva la costituzionalità dei DPCM Conte
Legittima tuta la serie "infinita" di DPCM del premier Conte ai tempi della prima fase della pandemia Covid.
Con la sentenza n. 198/2021, depositata in data 22 ottobre 2021, la Consulta ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dei D.L. n. 6 e 19 e 2020, emanati nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Al fine di comprendere quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, giova ricordare che entrambi tali atti normativi, poi convertiti in legge, avevano previsto l’adozione da parte del Presidente del Consiglio di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nello specifico, queste misure erano da adottarsi mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.). Ciò in ossequio a quanto previsto dal Governo con i citati strumenti di decretazione d’urgenza: l’art. 2 del D.L. 19/2020, difatti, disponeva espressamente che “le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”.
L’art. 4 dello stesso Decreto, inoltre, prevedeva delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento individuate mediante D.P.C.M.

Ebbene, la legittimità costituzionale di tali decreti era stata posta in discussione dal Giudice di pace di Frosinone, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione di un soggetto avverso una sanzione amministrativa di euro 400, applicatagli nell’aprile 2020 per aver violato il lockdown.
Per il giudice a quo, segnatamente, i D.L. in esame erano incostituzionali per violazione:
a) dell’art. 76 e 77 Cost., in quanto delegavano al Governo l’esercizio della funzione legislativa al di fuori dei casi e dei modi consentiti;
b) dell’art.78 Cost., in quanto attribuivano al Governo poteri straordinari al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, cioè quella dello stato di guerra.

Chiamata a pronunciarsi su tali censure, dunque, la Consulta ha
  • dichiarato inammissibile la questione relativa al D.L. n. 6/2020 per difetto di rilevanza, poiché siffatto decreto era risultato inapplicabile in relazione al tempo in cui si era verificata la condotta oggetto di sanzione;
  • dichiarato non fondata la questione relativa al D.L. n. 19/2020 in quanto
    le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020 vanno dichiarate non fondate, poiché le disposizioni oggetto di censura non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e [n77cost]] Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.


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