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Concerti lirici dal vivo e covid-19

Concerti lirici dal vivo e covid-19
Cosa è necessario fare per esibirsi in concerti lirici dal vivo secondo la normativa vigente
Riceviamo la seguente richiesta di consulenza:

Spett.le Studio, sono un artista lirico in attività.
Mi trovo a subire in questo periodo un trattamento artistico davvero riprovevole, aggressivo e disonorevole. Mi trovo attualmente a lavorare in teatro come cantante lirico solista, dopo aver fornito tampone aggiornato della mia negatività al test covid.19 prima delle prove.

Mi viene (e ci viene imposto a tutta la compagnia) di cantare per tutta la durata delle prove con la mascherina FFP2 pur rispettando le distanze di sicurezza durante l'esecuzione nella sala, e per circa 6 ore al giorno (con delle pause). Preciso che tale modalità di esercitazione pratica è assolutamente deleteria per la voce, per la respirazione, per il canto e compromette moltissimo la concentrazione e la riuscita sonora e la concentrazione. Sono stato rimproverato duramente davanti a tutto il teatro con toni aggressivi e assolutamente inaccettabili, per aver durante una prova con orchestra tolto la mascherina. Ero posizionato su un palco da solo, l'orchestra era in platea e il direttore mi ha chiesto di cantare alcune parti dal palco per farmi sentire da 52 elementi di orchestra. Ovviamente ho subito preso lo spartito ed eseguito quanto richiestomi. Dopo circa 5/7 minuti è entrato sul mio palchetto il direttore di palcoscenico che urlandomi con toni molto aggressivi mi ha attaccato ferocemente e in maniera assolutamente inaccettabile, senza permettermi di replicare, e minacciandomi che mi avrebbero mandato via. Tutta l'orchestra ha assistito all'evento guardandomi con sguardo comprensivo e compassionevole, comprendendo il mio disagio e facendomi capire che erano dalla mia parte.

Due giorni dopo ho incontrato questa persona, ed educatamente ho cercato un chiarimento scusandomi prima di tutto per l'accaduto, e chiarendo che non era dovuto alla mia volontà di trasgredire la regola impostami, ma ad un atteggiamento di difesa fisico del mio corpo perché sentivo affanno respiratorio durante il canto a voce piena con orchestra (preciso che io sono un soggetto che soffre di asma, ma di questo il teatro non è a conoscenza); mi scusavo ma facevo anche notare che avrei ugualmente compreso lo stesso messaggio senza tali urla e aggressività nei miei confronti. Il soggetto in questione mi ha risposto che io non dovevo assolutamente replicare e che se fosse riaccaduto "AVREBBE URLATO DI PIU", sempre con un fare arrogante e molto aggressivo, senza lasciarmi possibilità alcuna e di alcuna possibilità di dialogo costruttivo. Un ultima precisazione riguarda il fatto che tale modalità di esercitazione non ci è stata comunicata per iscritto e nemmeno fatta accettare per iscritto dal teatro e da nessuno. Inoltre mi risulta che in tutti gli altri teatri italiani al momento i cantanti solisti eseguono le loro performance senza mascherina, ma rispettando le distanze di sicurezza. Vorrei se possibile un confronto ed una consulenza a riguardo dal Vs studio Legale su come comportarmi per il proseguio di questo mio ingaggio professionale. Come poter fare rispettare i miei diritti da cantante lirico solista, per i quali vorrei ottenere tutela ed eventuale risarcimento danni nel caso fossero già stati violati o dovesserlo essere nuovamente. Ovviamente l'atteggiamento assunto nei miei confronti e l'episodio mi ha mal predisposto alla prestazione artistica, per la quale sto lavorando con molta ansia da prestazione.


La nostra consulenza legale
Le attuali linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo alle produzioni liriche (aggiornate il 28 aprile 2021), prevedono che:
  • “L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
  • I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
  • I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione”.
Stando a tali linee guida, pertanto, il comportamento da lei tenuto è conforme alla legge.

Tuttavia, se il teatro ha deciso per delle misure di sicurezza più restrittive, come ad esempio l’imposizione della mascherina FFP2 anche ai cantanti durante l’esibizione (o le prove), nonostante il mantenimento del distanziamento fisico, questo non può essere considerato un illecito.

Infatti, il teatro deve rispettare le misure di sicurezza minime previste dalla legge, ma nulla vieta che lo stesso, nell’ambito di proprie valutazioni dei rischi, decida di adottare misure di sicurezza superiori.

Pertanto, nonostante l’artista in questione sia un libero professionista e non un dipendente, quindi non soggetto al potere disciplinare del datore di lavoro, dovrà comunque rispettare le condizioni imposte dal committente nell’ambito della propria organizzazione.

Effettivamente, sarebbe stato opportuno che il teatro affiggesse il regolamento COVID o, comunque, lo comunicasse per iscritto a tutta la compagnia.
E, se effettivamente non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale, questo potrebbe essere addotto come giustificazione nell’eventualità che il teatro lamenti un inadempimento in tal senso da parte dell’artista sul punto.

Per evitare l’uso della mascherina, sarebbe invece più opportuno intavolare una discussione con il teatro, portando prove concrete della dannosità della stessa per la voce e per la performance ed eventualmente avvertendo da un lato che in caso di danni alla voce, si riterrà responsabile l’organizzazione teatrale, dall’altro che non si potrà garantire una riuscita ottimale dell’esecuzione, senza per questo essere ritenuti responsabili.
Anche l’asma potrebbe essere una causa di esclusione dell’obbligo della mascherina, nel caso si fornisca documentazione medica della stessa e attestazioni del medico curante circa l’effetto deleterio della mascherina sui sintomi della malattia.

Naturalmente, trattandosi di lavoro autonomo, si dovrà trovare un accordo tra professionista e committente.
Il libero professionista, infatti, potrebbe anche rifiutare l’ingaggio o, come nel caso di specie, recedere dal contratto, se non ritiene che vi siano le condizioni di sicurezza per operare.
Solitamente, nei contratti di scrittura artistica sono previsti degli obblighi di sicurezza da parte del committente e delle clausole risolutive espresse a favore dell’artista nel caso in cui non vengano rispettate tali norme.

Nel caso in cui si ritenga e si possa provare che l’uso della mascherina durante il canto sia deleterio per la voce, si potrà contestare un inadempimento in tal senso da parte del teatro (che non ha fatto in modo che l’artista potesse provare in sicurezza) e/o recedere dal contratto senza timore di dover pagare delle penali.

Tuttavia, la valutazione circa la dannosità della mascherina durante il canto è una valutazione che esula dalle nostre competenze legali, non essendoci una norma che ne vieti l’utilizzo.

Un discorso diverso deve essere fatto per le modalità con cui è stato intimato l’uso della mascherina.

Si premette, innanzitutto, che, seppure risulti deprecabile che il direttore di palcoscenico abbia alzato la voce e usato toni minacciosi davanti a tutto il teatro, si tratterebbe comunque di un singolo episodio e, almeno da quanto riferito, non vi sarebbero stati insulti e minacce.
Fermo restando ciò, previa lettera di diffida si potrebbe avviare un’azione civile, per ottenere un risarcimento del danno.
La causa presenterebbe tuttavia una serie di insidie.
Innanzitutto, le parti in causa non possono essere testimoni di sé stessi. Di conseguenza, sarà necessario avere testimoni disposti a confermare di aver sentito, in modo chiaro e preciso, l’offesa o l’insulto.

Peraltro, non basterà dimostrare il comportamento illecito del direttore di palcoscenico, ma anche il danno subito. Danno che potrà variare sulla base della notorietà della vittima, del luogo in cui è stata proferito l’insulto e delle conseguenze. Senza dimostrazione del danno, la domanda verrà rigettata.

Infine, dal punto di vista contrattuale, i toni e le modalità usati dal direttore di palcoscenico potranno essere contestati dal punto di vista della violazione della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Anche in tal caso, tuttavia, si dovrà dimostrare il fatto e il danno.

Peraltro, come già ricordato, l’organizzazione teatrale potrebbe eccepire l’inadempimento da parte dell’artista circa le disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale imposti dalla stessa nell’ambito della propria attività e a cui l’artista si sarebbe dovuto assoggettare.


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