Le Camere deliberano lo stato di guerra (1) e conferiscono al Governo i poteri necessari [11, 87] (2).
Note
(1)
Con il termine "guerra" il costituente ha avuto riguardo solo ai conflitti extranazionali che si instaurano tra stati (o tra alcuni di essi ed organizzazioni interne ad altri). Sono quindi esclusi i fenomeni di turbamento sociale interno, come le rivolte popolari.
(2)
L'ipotesi più rilevante è quella di conferimento del potere legislativo, che si giustifica con la necessità di interventi rapidi e snelli i quali sarebbero preclusi al Parlamento a causa della sua struttura. In ogni caso, il Governo rimane responsabile nei confronti dell'organo legislativo, tenuto al controllo dell'esercizio del potere conferito. Questa delega, che esula dallo schema di cui all'art. 76 Cost., è obbligatoria: il Parlamento è tenuto a provvedervi, non avendo margine di scelta.