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Vaccino anti-covid obbligatorio per i sanitari: il Consiglio di Stato si pronuncia

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Vaccino anti-covid obbligatorio per i sanitari: il Consiglio di Stato si pronuncia
Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che operano in strutture pubbliche e private è legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus SARS – CoV – 2.
È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, che in data 20 ottobre 2021 ha respinto il ricorso di alcuni operatori sanitari del Friuli Venezia Giulia, sottrattisi all’obbligo vaccinale ad essi imposto, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, dall’art. 4 D. L. n. 44 del 2021. Giova ricordare, infatti, che secondo la norma citata “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

Con la sentenza n. 7045/2021, la III Sezione del Consiglio di Stato, all’esito di un sindacato di attendibilità "razionale" degli studi posti a fondamento dell’obbligo vaccinale per i sanitari, ha sottolineato la correttezza del processo di approvazione dei vaccini anti-covid, escludendone espressamente l’asserita “sperimentalità”.

La procedura c.d. “CMA” (procedura di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata) – rileva invero il Consiglio di Stato – è stata, in oltre trenta occasioni partire dall’inizio del nuovo millennio, un valido strumento per l’approvazione accelerata, ma non per ciò solo meno sicura, dei vaccini: ciò che determina tale rapidità, infatti, è il c.d. fast track, cioè la parziale contemporaneità di più fasi sperimentali a fronte della quale, peraltro, non c'è una minor attendibilità dei dati raccolti circa la sicurezza e l’efficacia del siero.
Oltre a ciò, anche la moltitudine di dati ormai rilevati dopo mesi di campagna vaccinale in tutto il mondo, è rilevante, secondo il Collegio, per affermare con certezza l’efficacia della vaccinazione
  • nell’evitare le forme più gravi dell’infezione
  • e parimenti nel ridurre la probabilità di contagio, coerentemente con le conclusioni della comunità scientifica internazionale.
Oltre al rigore scientifico che ha connotato la procedura di approvazione dei vaccini anti-covid, il Consiglio di Stato si è soffermato altresì sulla sicurezza degli stessi: pur non potendosi affermare, come per qualsiasi prodotto farmaceutico, l’assenza di qualsivoglia rischio, infatti, va applicato il principio di precauzione. Affermano, infatti, i giudici che “la tesi degli appellanti pecca di astrattezza perché nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione. Ne discende che la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo. Il diritto all’autodeterminazione individuale, infatti, deve soccombere nel bilanciamento con il valore della tutela della salute pubblica.

Attesa la rilevata legittimità del provvedimento in esame, saranno da applicare – ricorda il Collegio – le gravi conseguenze della mancata vaccinazione previste dall’art. 4 co. 6, quali
  • l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’Asl,
  • l’invio di immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale
  • e soprattutto la sospensione dallo svolgimento di ogni prestazione che implichi contatti ravvicinati interpersonali o comporti in qualsiasi modo il rischio di contagio
  • o, addirittura, ove l’assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, la sospensione da ogni prestazione con il venir meno del diritto alla retribuzione.


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