La responsabilità da custodia in condominio si fonda sul rapporto tra anomalia del bene comune ed evento. E la disattenzione dell'infortunato rileva soltanto se provata come causa esclusiva, o come fortuito in senso tecnico. Con la sentenza n. 1026 dell'11 febbraio scorso, la Corte d'Appello di Napoli ha ribaltato integralmente una decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità di un condominio per le lesioni riportate da una condomina, caduta sulle scale comuni.
Il principio ribadito è molto preciso. In materia di responsabilità di cui all'art. 2051 del c.c., una volta accertato il collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno, non basta evocare una generica distrazione del danneggiato, per potersi parlare di caso fortuito o, comunque, per escludere l'obbligo di risarcimento danni da parte del custode.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso più di dieci anni fa. Una condomina, mentre scendeva le scale comuni che conducevano al piano interrato e ai box, cadeva riportando una frattura del terzo medio della tibia e del malleolo peroniero. Come accertato in corso di causa, il trauma richiedeva una serie di attività medico-specialistiche, oltre all'accesso al pronto soccorso per le prime cure. In particolare, a un intervento chirurgico era seguito un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione.
Nel giudizio di primo grado, mirato a ottenere il risarcimento danni non patrimoniali dal condominio, la danneggiata attrice sosteneva che l'incidente fosse stato causato dallo sgretolamento istantaneo di un gradino, in un contesto di generale ammaloramento della scalinata tra presenza di muffa, vegetazione e distacco della malta cementizia.
In primo grado, il tribunale rigettava la domanda della donna, ritenendo:
Il principio ribadito è molto preciso. In materia di responsabilità di cui all'art. 2051 del c.c., una volta accertato il collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno, non basta evocare una generica distrazione del danneggiato, per potersi parlare di caso fortuito o, comunque, per escludere l'obbligo di risarcimento danni da parte del custode.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso più di dieci anni fa. Una condomina, mentre scendeva le scale comuni che conducevano al piano interrato e ai box, cadeva riportando una frattura del terzo medio della tibia e del malleolo peroniero. Come accertato in corso di causa, il trauma richiedeva una serie di attività medico-specialistiche, oltre all'accesso al pronto soccorso per le prime cure. In particolare, a un intervento chirurgico era seguito un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione.
Nel giudizio di primo grado, mirato a ottenere il risarcimento danni non patrimoniali dal condominio, la danneggiata attrice sosteneva che l'incidente fosse stato causato dallo sgretolamento istantaneo di un gradino, in un contesto di generale ammaloramento della scalinata tra presenza di muffa, vegetazione e distacco della malta cementizia.
In primo grado, il tribunale rigettava la domanda della donna, ritenendo:
- non sufficientemente provata la rottura istantanea del gradino;
- rilevante la condotta della danneggiata, che avrebbe potuto evitare la caduta usando maggiore attenzione, mantenendosi sul lato destro e servendosi del corrimano.
In estrema sintesi, per giungere alla decisione, la magistratura aveva valorizzato la condotta dell'infortunata fino a considerarla idonea all'applicazione del caso fortuito, escludendo così la responsabilità civilistica del condominio. Non dandosi per vinta, la donna impugnava la sentenza in appello. Qui, come accennato in apertura, il ribaltamento della decisione del tribunale. Infatti, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la corte territoriale ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia, oltre ad avere natura oggettiva:
- si fonda sempre sull'accertamento del nesso causale tra la cosa e il danno;
- prescinde dall'indagine sulla colpa del custode.
Da parte sua, il danneggiato deve perciò dimostrare l'esistenza del danno e la derivazione causale dalla cosa in custodia. Spetta, invece, al custode dare la prova liberatoria del caso fortuito, ossia un fattore esterno (anche imputabile al terzo) imprevedibile, inevitabile e idoneo a interrompere il nesso causale.
Inoltre, secondo un recente orientamento giurisprudenziale - ricorda la corte territoriale - la responsabilità del custode è altresì esclusa: "a fronte di una condotta della vittima gravemente colposa, pur priva dei caratteri della eccezionalità ed anomalia tipici del caso fortuito, che esplichi però un'efficacia causale esclusiva, tale da relegare la res a mera "occasione" dell'evento".
In ogni caso, la disattenzione generica del danneggiato - o il richiamo alla maggiore attenzione esigibile - non bastano a escludere la responsabilità del custode. Come emerso nel corso del procedimento:
Inoltre, secondo un recente orientamento giurisprudenziale - ricorda la corte territoriale - la responsabilità del custode è altresì esclusa: "a fronte di una condotta della vittima gravemente colposa, pur priva dei caratteri della eccezionalità ed anomalia tipici del caso fortuito, che esplichi però un'efficacia causale esclusiva, tale da relegare la res a mera "occasione" dell'evento".
In ogni caso, la disattenzione generica del danneggiato - o il richiamo alla maggiore attenzione esigibile - non bastano a escludere la responsabilità del custode. Come emerso nel corso del procedimento:
- le prove testimoniali erano coerenti e attendibili;
- le fotografie documentavano uno stato di evidente degrado dei gradini;
- non risultava alcun comportamento anomalo della condomina, che stava semplicemente utilizzando le scale in modo ordinario.
La Corte d'Appello ha così escluso che la condotta della danneggiata potesse qualificarsi come causa esclusiva dell'incidente. Al di là dell'esito della vicenda giudiziaria - che ha visto, in appello, la condanna del condominio al risarcimento del danno non patrimoniale - c'è un principio giurisprudenziale di fondo: quando l'evento lesivo è causalmente riconducibile all'anomalia della cosa comune, non può essere esclusa la responsabilità del condominio-custode richiamando genericamente l'imprudenza dell'infortunato che, ad esempio, non guarda bene dove mette il piede.
Infatti, non si tratta di una condotta abnorme, o imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale e liberare il custode dalla responsabilità risarcitoria. La cosa, in questo caso il gradino deteriorato, non era una mera occasione del danno, ma causa efficiente dell'evento.
Concludendo, le implicazioni pratiche di questa sentenza invitano a ricordare sempre i rischi che gravano sul condominio, in quanto custode delle parti comuni. E, come spiega la Corte d'Appello, lo stato di degrado strutturale delle scale integra un'anomalia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. Agli amministratori, l'esito della vicenda in oggetto ricorda che la manutenzione delle parti comuni non è solo oggetto di un obbligo gestionale, ma una forma essenziale di prevenzione del contenzioso.
Infatti, non si tratta di una condotta abnorme, o imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale e liberare il custode dalla responsabilità risarcitoria. La cosa, in questo caso il gradino deteriorato, non era una mera occasione del danno, ma causa efficiente dell'evento.
Concludendo, le implicazioni pratiche di questa sentenza invitano a ricordare sempre i rischi che gravano sul condominio, in quanto custode delle parti comuni. E, come spiega la Corte d'Appello, lo stato di degrado strutturale delle scale integra un'anomalia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. Agli amministratori, l'esito della vicenda in oggetto ricorda che la manutenzione delle parti comuni non è solo oggetto di un obbligo gestionale, ma una forma essenziale di prevenzione del contenzioso.